[Il 14 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale delle «Disposizioni generali» del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Jacini. [...] Passo ad un altro argomento: quello delle confessioni religiose acattoliche. Come ho detto, io sono, non solo personalmente amico di molti evangelici ed israeliti, ma anche sollecito, come studioso della libertà, degli interessi degli altri culti. Dirò di più: la circostanza che essi raggruppano una infima minoranza della popolazione italiana rappresenta ai miei occhi una ragione di più per rispettarne la libertà (Approvazioni) ed aggiungo che se ciò può dirsi delle confessioni evangeliche, a tanta maggior ragione vale per quegli israeliti, vittime sanguinanti di una persecuzione senza nome, che ha infierito in tanta parte d'Europa contro di loro (Approvazioni). Perciò il nostro spirito non può essere che informato a sensi di amichevole comprensione verso i loro desideri. Io ho letto con grande attenzione i vari reclami che mi sono stati sottoposti, da parte dei rappresentanti sia delle confessioni evangeliche e sia della religione ebraica. C'è un punto nel quale dò loro torto, ed è quando essi ci chiedono di rinunciare ai Patti Lateranensi. Che cosa interessano a loro i Patti Lateranensi? Essi riguardano esclusivamente i rapporti fra i cattolici e lo Stato italiano. Gli acattolici hanno titolo e diritto di chiedere la più completa parità di trattamento e la più completa libertà attraverso la legge. Riconosco che, non già le disposizioni della legge 24 giugno 1929, ma il titolo di essa, in cui si parla di «culti ammessi» rappresenti una offesa alla libertà dei culti medesimi. Non ammessi, né tollerati: devono essere culti legittimamente svolgentisi nell'ambito della libertà nello Stato democratico italiano. E allora, potranno essi chiedere la revisione di quelle parti di detta legge che non sembrino loro conformi alla libertà: dall'esame dei singoli punti vedo che non sono molti quelli che danno luogo a reclami a questo riguardo. C'è di più; l'articolo del quale parliamo prevede che queste modifiche debbano essere fatte d'accordo con le rispettive rappresentanze; il che significa che, se non proprio dei concordati, saranno dei modus vivendi stipulati singolarmente con le rappresentanze delle singole confessioni. E, quanto alla limitazione, che non abbiano ad urtare contro la moralità e il buon costume, credo che sarebbe fare offesa ai vari culti ritenere che essi possano ribellarsi contro una disposizione di tal genere; ritengo dunque che l'assetto dei rapporti tra lo Stato italiano e i culti dissidenti dal cattolico, nonché la perfetta libertà degli aderenti a questi culti siano completamente nelle loro mani e che essi possono farli valere legalmente, nel che troveranno in noi l'appoggio e l'aiuto più completo. (Approvazioni al centro).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti