[Il 2 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sui principî dei rapporti civili, avviata dalle relazioni degli onorevoli La Pira e Basso.]

Il Presidente Tupini pone in discussione il successivo articolo nel seguente testo proposto dai Relatori:

«La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

«Lo straniero cui vengono negati nel proprio Paese i diritti e le libertà sancite dalla presente Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio dello Stato».

Pone ai voti il primo comma dell'articolo:

«La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali».

(È approvato all'unanimità).

Il Presidente Tupini pone in discussione il secondo comma:

«Lo straniero cui vengono negati del proprio paese i diritti e le libertà sanciti dalla presente Costituzione, ha diritto di asilo sul territorio dello Stato».

Mastrojanni propone la seguente aggiunta alla fine del capoverso: «purché si conformi ai suoi ordinamenti».

Cevolotto dichiara di non ritenere felice l'espressione «diritto di asilo» che si riferisce ai luoghi nei quali la polizia non poteva perseguitare un determinato individuo anche se colpevole.

Il Presidente Tupini fa osservare all'onorevole Mastrojanni che il suo emendamento aggiuntivo è superfluo.

Mastrojanni dichiara di insistervi.

Lucifero dichiara che voterà a favore dell'aggiunta proposta dall'onorevole Mastrojanni, perché essa effettivamente chiarisce la posizione dello straniero che riceve asilo. L'asilo non può servire allo straniero per compier opera contraria allo Stato.

Togliatti dichiara di non approvare il concetto, perché in esso si potrebbero nascondere dei limiti al diritto di asilo che egli non accetta.

Il Presidente Tupini mette ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Mastrojanni.

(È respinto con 12 voti contrari e 3 favorevoli).

Dichiara approvato l'articolo nel testo proposto dai Relatori:

«La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero cui vengano negati nel proprio paese i diritti e le libertà sanciti dalla presente Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio dello Stato».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti