[Il 24 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli delle «Disposizioni generali».]

Presidente Terracini. Si passa all'esame dell'articolo 3, destinato a divenire l'articolo 5 del testo definitivo:

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, dei quali uno già svolto, quello dell'onorevole Condorelli:

«Sopprimere le parole: generalmente riconosciute».

Identico emendamento hanno presentato gli onorevoli Carboni, Villani, D'Aragona, Persico, Preti, Binni.

L'onorevole Carboni mantiene l'emendamento?

Carboni. Non insisto.

Presidente Terracini. Invito il Presidente della Commissione ad esprimere il suo parere.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La Commissione ritiene che non sia necessario togliere l'espressione «generalmente riconosciute», perché è l'espressione tecnica, di stile, che vuole indicare questo: il diritto internazionale generale, indipendentemente da quei segmenti di diritto internazionale che sono costituiti dai trattati fra i vari Stati.

Presidente Terracini. Onorevole Condorelli, ella mantiene il suo emendamento?

Condorelli. Lo mantengo; comunque esso è stato fatto proprio da altri colleghi.

Presidente Terracini. Gli altri colleghi hanno dichiarato di rinunziarvi. Devo, dunque, porlo in votazione.

Colitto. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Colitto. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Condorelli.

Le parole, che si intendono sopprimere, anche a me sembrano del tutto superflue, perché — che io sappia — non esistono norme di diritto internazionale, che possano dirsi non «generalmente riconosciute». In tanto una norma può qualificarsi di diritto internazionale, in quanto sia generalmente accettata. Se è vero, come si disse nelle discussioni tenute in seno alla prima Sottocommissione, che esiste una comunità internazionale capace di emanare norme giuridiche a sé stanti, o, meglio, se è vero che esiste un ordinamento giuridico internazionale indipendente dalla legislazione dei singoli Stati, non si comprende perché quelle due parole dovrebbero essere aggiunte.

È evidente che le norme giuridiche internazionali sono le norme emanate da quella comunità, o, meglio, le norme che fanno parte di quell'ordinamento giuridico. Ecco perché a me pare che ulteriori specificazioni non siano necessarie.

Perassi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Perassi. Onorevoli colleghi, il Presidente della Commissione ha già indicato le ragioni per le quali non riteniamo che sia conveniente di sopprimere le parole «generalmente riconosciute».

Le osservazioni fatte dall'onorevole Colitto non portano a modificare questo punto di vista. L'onorevole Colitto sostanzialmente ha espresso l'avviso che quella espressione sia superflua. A questo riguardo è bene precisare la portata giuridica dell'articolo, di cui si discute. Esso è inteso ad inserire nella Costituzione una norma che si può definire un dispositivo di adattamento automatico dell'ordinamento interno italiano al diritto internazionale. Ma per quale parte del diritto internazionale si dispone tale adattamento automatico?

L'espressione «diritto internazionale», senza la precisazione che l'onorevole Colitto vorrebbe sopprimere, comprenderebbe tutte le norme internazionali, e cioè non solo quelle del diritto internazionale in generale, ma anche quelle che, essendo create da accordi fra due o più Stati, hanno carattere di norme particolari.

Ora, nel pensiero della Commissione, l'articolo, come è stato formulato, istituisce il meccanismo di adattamento automatico del diritto interno italiano solo per quanto concerne le norme del diritto internazionale generale, essendosi ritenuto che convenga lasciare ad altri procedimenti l'adattamento del diritto italiano alle norme del diritto internazionale poste da convenzioni particolari.

L'onorevole Condorelli, nel suo precedente discorso, aveva egli pure proposto di sopprimere le parole «generalmente riconosciute», ma per un motivo del tutto diverso. Secondo l'onorevole Condorelli, l'espressione «norme generalmente riconosciute» sembrerebbe accogliere nella Costituzione un concetto dottrinale, e cioè quello che il riconoscimento sia il fondamento della obbligatorietà delle consuetudini internazionali.

Ora, non è con questo significato che quell'espressione è usata nell'articolo. Quando si parla di «norme generalmente riconosciute» si vuole semplicemente indicare le norme la cui esistenza è generalmente ammessa. Si lascia assolutamente al di fuori della Costituzione ogni richiamo a questioni di ordine teorico sul fondamento dell'obbligatorietà delle norme internazionali.

Come ha già detto il Presidente della Commissione, la frase «norme generalmente riconosciute» si trova in molte altre Costituzioni. In particolare, era contenuta nell'articolo 4 della Costituzione di Weimar, a cui l'articolo in discussione si è ispirato, ma adottando una formulazione tecnicamente più appropriata. E così quella espressione si trova largamente usata nella corrispondenza diplomatica.

Per queste ragioni riteniamo che, così precisata la portata dell'articolo, sia necessario mantenere nel testo le parole «generalmente riconosciute».

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento Condorelli.

(Non è approvato).

Presidente Terracini. Devesi ora votare l'articolo nel testo della Commissione.

Colitto. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Colitto. Voto a favore dell'articolo; ma desidero esprimere il dubbio che l'articolo, così come formulato, non esprima affatto il concetto dell'ingresso automatico delle norme di diritto internazionale nel nostro ordinamento giuridico, che pure era nel pensiero dei presentatori.

A mio modesto avviso, occorrerà sempre una norma specifica, la quale trasporti la norma di diritto internazionale nel nostro diritto interno.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'articolo 3, che dovrà diventare 5, nel testo della Commissione:

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

(È approvato — Vivi applausi).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti