[Il 26 marzo 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Tieri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ciascun articolo di questo primo titolo della prima parte del progetto di Costituzione ha in comune con quasi tutte le altre parti del progetto il pregio di incominciare bene e il difetto di terminare male: desinit in piscem.

[...]

Sull'articolo 11, che riguarda la condizione giuridica dello straniero, il suo diritto d'asilo nel territorio italiano, la inammissibilità della sua estradizione per reati politici, si potrebbe, in linea di massima, essere tutti d'accordo. Peggio, moralmente parlando, peggio per quei paesi che non accordassero una completa reciprocità. Oltre tutto, l'ospite è sacro, anche quando si tratti di ospite volontario, non sollecitato dalla nostra ospitalità. Ma pensate per un momento agl'innumerevoli e singolari privilegi che sono conferiti generalmente a un uomo per il solo fatto di esser egli uno straniero. Si direbbe che la qualità di straniero sia cosa tanto alta da permettere a chi la possiede, per il solo fatto che la possiede, anche quello che non è consentito ai più probi, ai più meritevoli, ai più illustri nati nel paese. Non basta, dunque, la enorme facilità con cui si distribuiscono fra stranieri quelle stesse onorificenze che spesso e crudelmente si negano a tanti ingenui, seppure avidi, connazionali?

[...]

Bettiol. [...] Un'altra disposizione da considerare brevemente è quella dell'articolo 11 a proposito della estradizione. Mentre è detto che non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici, nulla si dice circa l'estradizione del cittadino. Ora proprio il Codice penale del 1930, imperniato su concetti politici individualisti e totalitari, cancellò dalla legislazione il divieto di estradare il cittadino. Io penso che in una Costituzione democratica repubblicana questo principio democratico debba essere riconosciuto nuovamente e categoricamente. È vero che noi dovremo subire la estradizione di molti cittadini criminali di guerra ad organi giurisdizionali stranieri, ma è altrettanto vero che, mentre saremo obbligati, alla stregua dei trattati internazionali, a consegnare questi individui, deve pur sempre essere affermato nella Costituzione che il migliore giudice dei propri criminali deve essere lo Stato al quale questi appartengono.

[...]

Carboni. [...] Un punto sul quale desidero trattenere per brevi istanti l'Assemblea per esprimere la piena adesione del mio Gruppo è la disposizione dell'articolo 11, in cui si assicura il diritto di asilo nel territorio della Repubblica a favore dello straniero al quale siano negate nel proprio Paese le libertà garantite dalla Costituzione italiana. Così si pone la Repubblica italiana sul piano di quei Paesi liberi e civili, che diedero ospitalità ai nostri emigrati politici perseguitati dal fascismo.

[...]

Preziosi. [...] Articolo 11. In esso si parla dell'estradizione dello straniero per reati politici. Diceva l'onorevole Tieri che egli si meravigliava della condizione di privilegio che era fatta agli stranieri; ma è la nostra una tradizione di diritto, è la tradizione di diritto di ogni libero Paese, la quale deve dare assolutamente garanzia a coloro i quali sono, a causa della loro fede liberamente espressa, perseguitati nei propri paesi; è la tradizione di ogni paese libero di dare ospitalità a coloro i quali, nel proprio paese, sono condannati solo perché combattono per un grande ideale che dovrebbe essere di grandezza morale e spirituale per la loro Patria. Onorevoli colleghi, io penso che bisogna ovviare alla piccola omissione esistente nella dizione dell'articolo, all'ultimo comma, perché quando si dice che non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici, si lascia un po' la porta aperta ad equivoci e si fa in modo che il silenzio della legge in proposito possa essere causa di alcune amare sorprese al riguardo.

Se aggiungessimo, dopo le parole «è ammessa l'estradizione» le tre parole «in nessun caso», si eviterebbe, attraverso questo termine coercitivo posto nell'articolo del nostro progetto, che una successiva legge — che potrebbe farsi in tempi non liberi come questi che viviamo — derogasse a quello che è il principio generale della nostra Costituzione; difatti, affermando nella Costituzione che non è ammessa in nessun caso l'estradizione dello straniero per reati politici, si impedisce, comunque, che per l'avvenire si possa formare una nuova legge che, derogando alla Costituzione, possa fare parte di uno scambio di leggi di altri paesi, per un Governo che non fosse un Governo rispettoso della Costituzione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti