[Il 27 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Di Gloria. [...] Una disposizione interessante, molto interessante, è contenuta nell'articolo 11, il quale fa dell'Italia, in determinate condizioni, un sicuro asilo per i perseguitati politici. Trovo nobile tutto questo, specialmente se si pensa alle benemerenze che si sono conquistate nella storia civile dei popoli la piccola Olanda nel Seicento e la Francia e l'Inghilterra dal Settecento in poi.

[...]

Leone Giovanni. [...] Il secondo di quelli, che all'inizio di questo mio breve e modesto intervento, ho chiamato gli aspetti centrali del primo titolo di questa parte del progetto, è l'ispirazione ad un'alta umana e universale coscienza politica. Espressione di questa tendenza, di questa coscienza, in cui il senso della carità e della fraternità cristiana si salda al geloso sentimento di tutela del cittadino, sono il diritto di asilo contenuto nell'articolo 11 e la non estradabilità dello straniero per reati politici, a cui bisogna aggiungere — secondo un emendamento che sarà sottoposto al vostro esame dall'onorevole Bettiol e da me la dichiarazione di riconsacrazione della non estradabilità del cittadino. Ora, per quanto concerne queste due garanzie, anzi, questi due magnifici riconoscimenti della libertà consacrati in questo progetto di Costituzione, mentre ritengo che non occorra la formula aggiuntiva («in nessun caso») proposta dal collega Preziosi — perché è sufficientemente palese e chiaro che in nessun caso è ammessa la estradizione dello straniero per reati politici — ritengo che non occorra neppure stabilire, come invece chiedeva il collega Tieri, la reciprocità nei confronti dello straniero, condizione questa che certamente abbasserebbe e offuscherebbe la bellezza del principio posto a base di questa norma.

[...]

Cavallari. [...] L'articolo 11, nel secondo capoverso, contiene una norma che ha una notevole rilevanza: «Lo straniero al quale siano negate nel proprio paese le libertà garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio italiano».

Orbene, onorevoli colleghi, io richiamo la vostra attenzione su questo argomento. Tutti siamo persuasi e convinti, che il diritto di asilo sia uno dei più alti e sacri. Tutti lo sanno, ma lo sanno bene specialmente molti componenti del nostro partito, dei partiti di sinistra, i quali hanno passato all'estero lunghi anni, i quali andando all'estero hanno potuto sottrarsi alla cattura o alla morte o alla lunga detenzione da parte del regime fascista, i quali dall'estero hanno potuto continuare a dirigere il movimento di resistenza contro il fascismo, con un'attività della quale noi siamo loro immensamente grati. Essi hanno dovuto all'estero condurre spesso una vita dura, ben lontana da quella vita comoda che mendacemente alcuni giornalisti del nostro Paese hanno voluto descrivere.

Sanno quindi, i comunisti, quanto sia prezioso e quanto sia nobile il diritto di asilo; ma non sembra che sia opportuno configurare questo diritto di asilo, così come è stato configurato nel secondo comma di questo articolo, perché in tal modo un giorno o l'altro, allorché per esempio, dalla Spagna franchista il regime di soggezione e di dittatura se ne sarà andato, speriamo il più presto possibile, correremmo il rischio di vedere arrivare nel nostro Paese tutti i fascisti spagnoli, tutti coloro che nel loro Paese hanno congiurato ed hanno operato contro le libertà degli spagnoli, contro le libertà dei loro concittadini.

Orbene, noi vogliamo evitare questo articolo che arrecherebbe anche del danno al nostro Paese.

Una voce a sinistra. La nuova Costituzione spagnola garantirà tutte le libertà.

Cavallari. La Costituzione spagnola garantirà tutte le libertà; però potrà darsi che il Governo spagnolo perseguiterà coloro che sono stati seguaci di Franco come in Italia sono stati perseguitati coloro che sono stati seguaci faziosi di Mussolini; e come dall'Italia sono usciti i seguaci faziosi di Mussolini, così pensiamo che dalla Spagna usciranno i seguaci faziosi di Franco e verranno in Italia.

Perciò io ritengo che questo capoverso sarebbe più indicato concepirlo in questo modo: «Ogni persona la quale è perseguitata a causa della sua azione a favore della libertà, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica».

Queste sono le persone alle quali noi italiani dobbiamo dare tutto il nostro asilo e tutta la nostra solidarietà. Coloro che hanno combattuto per la libertà del loro Paese noi dobbiamo riceverli con animo fraterno, con animo da compagni, e dobbiamo riceverli prodigando loro tutta l'attenzione e tutte le cure che si possono prodigare; ma non dobbiamo ricevere nel nostro suolo coloro che si sono schierati contro la libertà di altre persone anche se queste persone non sono italiane e sono spagnole o appartenenti a qualsiasi altro Paese.

[...]

Mastino Pietro. [...] L'onorevole Cavallari ha accennato, in ultimo, ad un argomento che è presente a tutti noi, e precisamente al pericolo che la libertà, interamente intesa e il diritto di asilo, riconosciuto senza eccezioni, possa riempire l'Italia di elementi che un tempo si dicevano indesiderabili.

Preoccupazione giusta, sentita da quanti paventano le conseguenze alle quali l'onorevole Cavallari ha accennato in modo specifico.

Io penso però che nell'articolo 11 sia detto in certo senso quanto è necessario dire per ovviare al pericolo; si specifica in esso che è concesso asilo allo straniero al quale siano negate nel proprio Paese le libertà garantite dalla Costituzione italiana. Questi, e questi solo, avrà diritto di asilo in Italia. Quando sia uno straniero che non abbia rispettato quelli che sono i principî di libertà contenuti nelle nostre norme statutarie, quello straniero non avrà diritto di asilo in Italia.

Penso d'altra parte che si possa venire ad una formulazione giuridica di norme di diritto internazionale, che riguardino tutti i criminali di guerra. Sotto questo punto di vista, a mio parere, la questione dovrà essere esaminata e dobbiamo augurarci possa essere decisa.

[...]

Nobile. [...] Un emendamento restrittivo ho proposto per il diritto di asilo contemplato nell'articolo 11. Affermare che i perseguitati politici hanno il diritto di rifugiarsi nel nostro Paese è cosa nobilissima; ma un tale diritto non può venir concesso senza alcun limite. Le osservazioni fatte in proposito dall'onorevole Cavallari mi sembrano giuste; ed a me piacerebbe vedere emendato l'articolo in questione, nel senso che la Repubblica italiana garantisce l'asilo a tutti coloro che, per aver combattuto in difesa di quelle stesse libertà che la Costituzione italiana garantisce ai propri cittadini, siano stati costretti ad abbandonare il loro Paese di origine. Con ciò una restrizione già vi sarebbe; ma se il comma di cui parlo non sarà emendato in quel senso, sarò costretto a mantenere l'emendamento con cui ho proposto che il diritto di asilo sia subordinato alle restrizioni della legge sull'immigrazione. Un paese povero come il nostro ha ben il diritto di imporre qualche limitazione, quando paesi ricchi e prosperi quali gli Stati Uniti d'America pongono tanti ostacoli alla immigrazione anche di rifugiati politici.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti