[Il 10 dicembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione riesamina gli articoli da deferire al Comitato di coordinamento.]

Togliatti, sull'articolo 7, osserva che nel primo capoverso, invece di: «č vietata ogni violenza fisica e morale», si dovrebbe dire: «č vietata ogni violenza fisica o morale»[i], per evitare che si possa da taluno intendere che la violenza debba essere fisica e morale nel medesimo tempo.

Cevolotto concorda con l'onorevole Togliatti. Ritiene che si debba usare la particella disgiuntiva «o», altrimenti in sede di interpretazione si potrebbe ritenere che sia vietata la violenza fisica, solo quando si sommi con quella morale.

Il Presidente Tupini mette ai voti la proposta di sostituire alla dizione: «č vietata ogni violenza fisica e morale» l'altra: «č vietata ogni violenza fisica o morale».

(La proposta č approvata all'unanimitą).


 

[i] Nella seduta del 17 settembre 1946 il testo era stato approvato con la particella disgiuntiva «o»; tuttavia, forse per un errore di trascrizione, sull'elenco degli articoli approvati (vedi Archivio Storico della Camera dei Deputati, unitą archivistica ITCD.00200.00040.00006.00004.00002) era stata sostituita da una «e».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti