[24 gennaio 1947, Commissione per la Costituzione. Seduta plenaria. — Esame degli articoli delle disposizioni generali del progetto di Costituzione.]

Il Presidente Ruini. [...] Pone in discussione l'articolo 8:

«La libertà personale è inviolabile.

«Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione e perquisizione personale o del domicilio, di sequestro e controllo della corrispondenza, né qualsiasi altra restrizione della libertà, se non per atto dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

«In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, la polizia può prendere misure provvisorie di sicurezza, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria; e se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto.

«È punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».

Informa che su questo articolo, l'onorevole Perassi aveva proposto il seguente emendamento:

Nel secondo comma, sopprimere le parole: «di sequestro o controllo della corrispondenza».

Inserire, come articolo separato (8-bis), l'articolo approvato in merito dalla prima Sottocommissione:

«La libertà e la segretezza di comunicazione e di corrispondenza in qualsiasi forma sono garantite.

«Può derogarsi a questa disposizione solo per motivata decisione dell'autorità giudiziaria.

«La legge può stabilire limitazioni ed istituire censure per il tempo di guerra.

«La divulgazione di notizie per tal modo conosciute è vietata».

Con tale emendamento, l'onorevole Perassi tendeva a dividere ancora una volta i tre tipi di inviolabilità: della persona, del domicilio, della corrispondenza. Ha fatto osservare peraltro al proponente che l'unificazione ha il vantaggio di considerare un istituto fondamentale, che è una novità per la Costituzione, per cui la polizia non potrà prendere nessun provvedimento, ad esempio, di sequestro di corrispondenza senza darne notizia all'autorità giudiziaria che esercita un sindacato.

Poiché però nel testo proposto dall'onorevole Perassi vi era il principio che l'atto dell'autorità giudiziaria deve essere motivato, ritiene si possa in questo senso modificare il secondo comma dell'articolo 8 dicendosi nell'inciso «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

L'emendamento Perassi considerava anche il caso di guerra, ma è evidente che in tal caso verranno modificate tanto le norme sulla corrispondenza, quanto quelle sull'arresto e sulle perquisizioni. Quindi è inutile parlarne in un testo costituzionale.

L'onorevole Perassi, accettando il suo punto di vista, ha limitato il suo emendamento alla modifica al secondo comma relativo alla specificazione della motivazione per l'atto dell'autorità giudiziaria.

Giua ritiene che il terzo comma dell'articolo 8 sia confuso ed inutile, e fa osservare che, in pratica, le cose si svolgono ben diversamente. Difatti, ognuno sa quello che avviene in materia di corrispondenza e tutti coloro che hanno subìto processi in periodo fascista sanno che la corrispondenza era controllata, ma che regolarmente i destinatari ricevevano le lettere che erano state loro spedite, beninteso dopo che la polizia ne aveva dedotte le notizie che le interessavano.

Quindi in questo articolo — a suo avviso — si dà prova di una grande ingenuità, perché quando si dà la possibilità alla polizia di aprire la corrispondenza privata, gli organi di pubblica sicurezza non hanno più alcun interesse a trasmetterla alla magistratura.

Occorre quindi decidere: o stabilire che la polizia non può violare il segreto epistolare: oppure dire che la magistratura sarà garante per il cittadino italiano di questa violazione della corrispondenza privata.

Propone di eliminare il terzo comma dell'articolo.

Il Presidente Ruini osserva all'onorevole Giua che, non essendo stato presentato un emendamento scritto, la sua proposta non può essere presa in considerazione.

Fa presente comunque che, per i casi di assoluta urgenza, non si può negare alla polizia la facoltà di adottare misure provvisorie di sicurezza, con la cautela di una comunicazione all'autorità giudiziaria. Stabilire che la polizia non possa arrestare o perquisire il domicilio o aprire eventualmente una corrispondenza per poter scoprire un delitto, sarebbe una ingenuità che non può essere affermata. Ciò che importa è che di questi atti sia data immediatamente notizia all'autorità giudiziaria.

Giua osserva che quanto ha detto il Presidente è affermato nel secondo comma mentre il terzo gli sembra inutile.

Il Presidente Ruini è d'avviso che anche il terzo rappresenti una conquista, perché in sostanza asserisce che la polizia non può compiere un atto senza il controllo dell'autorità giudiziaria.

Giua insiste nella sua osservazione, per quanto si riferisce alla corrispondenza privata, rilevando che non si può dare alla polizia la possibilità di aprire corrispondenza privata inviandola alle autorità giudiziarie in considerazione anche del fatto che potrebbe trattarsi di desumere dalla corrispondenza notizie politiche.

Conti si associa alle considerazioni fatte dall'onorevole Giua. È convinto che la polizia continuerà in pratica a fare quello che ha sempre fatto, violando tutte le corrispondenze che crederà; ma ritiene che sia inopportuno ammettere il principio. La violazione della corrispondenza è un delitto che non può essere ammesso e sancito dall'Assemblea Costituente.

Einaudi si associa anch'egli alle preoccupazioni dell'onorevole Giua, e fa presente l'opportunità di aggiungere nell'articolo un riferimento alle intercettazioni telefoniche.

Fuschini si associa, sottolineando la necessità che l'articolo si riferisca tanto alla corrispondenza, quanto alle comunicazioni in genere.

Il Presidente Ruini constata che l'avviso di molti Commissari è per il ritorno alla proposta Perassi di compilare un nuovo articolo. Propone di accogliere tale proposta dando mandato per la compilazione dell'articolo stesso al proponente insieme con i componenti del Comitato di redazione.

(La Commissione concorda).

Laconi richiama l'attenzione sulla necessità di dire «di sequestro o controllo» anziché «di sequestro e controllo».

Il Presidente Ruini avverte trattarsi di un errore di stampa che è stato già corretto.

Dossetti sottolinea la necessità di fissare un principio che serva di norma direttiva al Comitato di redazione.

Fanfani è d'avviso che la Commissione debba decidere subito se è il caso di accettare o meno il testo formulato dalla prima Sottocommissione.

Uberti osserva che con la proposta della Sottocommissione si stabilisce l'assoluta segretezza della corrispondenza, e non si può ammettere che la polizia, in qualsiasi momento, possa intervenire ad intercettare la corrispondenza. Si tratta di difendere una garanzia sostanziale altrimenti la Costituzione verrebbe meno ad una delle esigenze essenziali per cui viene creata.

Mancini ricorda l'esigenza di tutelare anche la segretezza delle comunicazioni telefoniche.

Il Presidente Ruini, constatata che la Commissione concorda dal principio e propone che la formulazione sia demandata al Comitato di redazione.

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti