[Il 28 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Della Seta. [...] Articolo 8. — Nulla ho da eccepire. Molto bene è stata affermata la inviolabilità della libertà personale, la quale non può essere limitata da arbitrarie perquisizioni o restrizioni di polizia; né tanto meno, in caso di detenzione, può essere offesa da violenze fisiche o morali. Una tale libertà è la esplicazione del valore della personalità umana, al cui riconoscimento tutto il progetto si ispira.

[...]

Fusco. [...] L'articolo 8 infatti, se da una parte tende a sottrarre l'indiziato che eventuali abusi della polizia giudiziaria, affidandolo senz'altro alla serena imparzialità del magistrato, per via di necessità e di urgenze, poco chiare e molto equivoche e pericolose, lo riconsegna sconsigliatamente nelle mani dell'ufficiale di polizia giudiziaria: mettendo così egualmente in discussione l'inviolabilità della libertà personale. Né vale osservare che l'ufficiale di polizia giudiziaria può prendere soltanto delle misure provvisorie, e che quelle vanno comunicate nelle 48 ore all'autorità giudiziaria, che non le convaliderà se non le avrà trovate giuste. A parte che l'espressione «misure provvisorie» non è felice, né dal punto di vista filologico né da quello giuridico, non si capisce in che cosa consistano: tanto esse sono generiche, indeterminate, elastiche e perciò eventualmente pericolose e talvolta anche perniciose. Né tanto meno può essere invocata, a sostegno ed a difesa della libertà, quella «convalida» che dovrebbe fare da schermo all'indiziato.

«Convalida» innanzitutto non mi pare che sia anche esso un vocabolo esattamente giuridico. Mi appello all'autorità di Pietro Mancini che, come sapete, oltre ad essere un filosofo, un professore, è un giurista esimio, il quale ha fatto rilevare, proprio durante i lavori della Commissione, l'inesattezza della usata terminologia. Ma vi ha di più e di peggio: la convalida per me non ha nessun valore e non ha nessuna importanza, né pratica né giuridica. Non pratica, perché, come è stato già osservato, conosciamo quale sarà l'atteggiamento del nostro magistrato di fronte alla richiesta della convalida: non sarà altro che un atteggiamento formale, che non varrà a sottrarre l'indiziato a quella mancanza di garanzie che noi invece vogliamo accordargli. Non giuridica, perché l'intervento del giudice o arriva troppo tardi o arriva senza efficacia di sorta.

Io credo che questo non sia un articolo di Costituzione, ma un articolo che oscilla fra una legge di pubblica sicurezza ed un Codice di procedura penale. Che l'indiziato possa rimanere 48 ore alla mercé della pubblica sicurezza e poi debba aspettare la convalida o meno da parte del magistrato, questo, signori, credo che non debba far parte di una Costituzione. E faccio appello all'autorità del presidente della Commissione, onorevole Ruini, perché egli riesamini la questione per tentare di risolverla in una forma più concreta, più adeguata, più rispondente a quelle che sono le vere necessità alle quali vogliamo provvedere: cioè alla effettiva, concreta e sicura tutela della libertà personale.

Preoccupandomi poi dell'ultima parte dell'articolo 8, trovo molto a ridire sull'opportunità o meno di inserire nella Costituzione l'ultimo comma del detto articolo. Che bisogno abbiamo noi di stabilire nella Costituzione la punizione della violenza fisica, usata contro l'indiziato, se essa è punita dal Codice penale? Ci dobbiamo preoccupare della violenza morale, che eventualmente sia esercitata dall'ufficiale di polizia giudiziaria sul disgraziato che capita nel suo ufficio. Noi dobbiamo trovare un mezzo — ed io presenterò in proposito degli emendamenti — per far sì che questo infelice che capita nelle unghie della polizia (questo lo dico non per ingiuriare la pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, ma per correggere quei casi isolati che pur si sono verificati) possa avere la sua difesa e le sue garanzie. Il magistrato che interroga l'imputato ha il dovere, cioè per legge, di farsi assistere dal cancelliere; e si tratta di un magistrato!

L'ufficiale di polizia giudiziaria, cioè il brigadiere dei carabinieri, l'agente investigativo, un sottufficiale qualsiasi della pubblica sicurezza, invece, stanno da soli a contatto con l'indiziato ed hanno questo privilegio singolare che quello che essi consacrano nel verbale si imponga come frutto della verità, anche se incontrollata ed incontrollabile. Questo contatto tra l'ufficiale di polizia giudiziaria e l'indiziato, questo colloquio a due, senza alcuna garanzia e senza alcun controllo, deve essere assolutamente eliminato dalla Costituzione, e se deve esservi inserita una formula veramente etica e di orientamento per quelle che dovranno essere le disposizioni legislative, tutto ciò deve essere subordinato a un concetto solo: che si trovi il modo per cui l'ufficiale di polizia giudiziaria non debba essere il solo, dispotico ed arbitrario, investigatore di una verità talvolta molto discutibile. Badate che abbiamo al riguardo un'esperienza molto notevole e molto sconfortante. Che cosa, per esempio, sono le confessioni rese all'ufficiale di polizia giudiziaria? Chi le garantisce? La Corte di cassazione ha insegnato che le confessioni fatte dinanzi all'ufficiale di polizia giudiziaria non sono prove, sono soltanto indizi, che il magistrato può utilizzare; mentre la confessione resa spontaneamente dinanzi al magistrato, con le garanzie di legge, è prova completa e definitiva. Dunque, neppure la Corte di cassazione ha fiducia nell'opera del potere esecutivo, dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Onde abbiamo il diritto di dichiarare che tra l'arrestato od il fermato che parla, e l'ufficiale di polizia giudiziaria, che lo interroga, sia pure senza alcuna fraudolenza, per solo amore del mestiere, o per una visione erronea dell'evenienza e del fatto delittuoso, bisogna frapporre una garanzia ed un controllo che non potrà determinare la Costituzione, ma dovranno opportunamente e convenientemente fissare le leggi penali.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti