Evoluzione dell'Articolo

Il 12 settembre 1946 (primi due commi) e il 17 settembre 1946 (terzo, quarto, quinto comma e formulazione complessiva) la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva l'articolo nel seguente testo:

«La libertà personale è inviolabile.

Nessuno può esserne privato, se non per atto dell'autorità giudiziaria e solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Il fermo o l'arresto di polizia non è ammesso che per fondato sospetto di reato e non può durare in nessun caso più di 48 ore. Decorso tale termine, la persona fermata od arrestata deve essere rimessa in libertà, a meno che nel frattempo non sia intervenuta denuncia all'autorità giudiziaria e questa, entro le ulteriori 48 ore, abbia emesso ordine o mandato di cattura.

È vietata ogni violenza fisica o morale in danno della persona fermata, arrestata o comunque detenuta.

Durante lo stato di privazione della libertà personale, è garantito a tutti un trattamento umano».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 8.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria. Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

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Il 10 aprile 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo

«La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di polizia può prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria, la quale ha l'obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto.

È vietata ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

È assolutamente vietato privare della libertà personale chiunque sia estraneo al fatto per il quale l'Autorità di polizia procede.

La legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che debbono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

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A cura di Fabrizio Calzaretti