[Il 20 settembre 1946, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute l'articolo 8 della proposta dei relatori La Pira e Basso.]

Il Presidente Tupini [...] pone in discussione l'articolo 8 il cui primo comma nel progetto degli onorevoli Basso e La Pira, è così formulato:

«La libertà e la segretezza di comunicazioni e di corrispondenza in qualsiasi forma sono garantite».

Mette ai voti questa parte dell'articolo.

(È approvata all'unanimità).

 

Pone in discussione il primo capoverso dell'articolo stesso il quale dice:

«Può derogarsi a questa disposizione per specifica decisione dell'autorità giudiziaria»

Togliatti domanda se l'autorità giudiziaria può decidere, ad esempio, che sia applicato un sistema di ascolto ai telefoni.

Basso, Relatore, risponde che l'autorità giudiziaria può intervenire solo nei casi di reato.

La Pira, Relatore, fa presente che questa possibilità di deroga ammessa per l'autorità giudiziaria, c'è in tutte le Costituzioni.

Il Presidente Tupini osserva che, per maggiore chiarezza si potrà dire, invece di «specifica decisione», «motivata decisione».

Moro propone che, per chiarire nel senso desiderato dall'onorevole Togliatti, si dica: «dell'autorità giudiziaria, per ragioni di polizia giudiziaria o per fini di giudizio».

Il Presidente Tupini fa presente che nella formula da lui presentata: «può derogarsi a questa disposizione solo per motivata decisione dell'autorità giudiziaria», è inclusa la preoccupazione espressa dall'onorevole Moro.

Moro dichiara di non essere d'accordo col parere del Presidente, perché l'autorità giudiziaria può ordinare l'esibizione di una lettera che serva come prova, e non ha necessità di motivare la sua richiesta.

Il Presidente Tupini replica che qui si tratta di una garanzia generale per il cittadino.

Mette ai voti la proposta di sostituire alla parola «specifica» l'altra «motivata».

(È approvata all'unanimità).

Pone in discussione il secondo capoverso dell'articolo 8 così formulato: «Durante il tempo di guerra, per disposizioni di legge, possono essere stabilite limitazioni e istituite censure». Propone che questa dizione sia sostituita con la seguente:

«La legge può stabilire limitazioni e istituire censure per il tempo di guerra».

(È approvata all'unanimità).

Pone in discussione l'ultimo capoverso dell'articolo 8:

«La divulgazione di notizie conosciute per questi tramiti è vietata per legge»,

proponendo che vengano soppresse le parole «per legge».

(È approvato all'unanimità).

Pone ai voti l'intero articolo 8 così come risulta dopo le modificazioni apportate al testo dei Relatori Basso e La Pira:

«La libertà e la segretezza di comunicazioni e di corrispondenza in qualsiasi forma sono garantite.

Può derogarsi a questa disposizione solo per motivata decisione dell'autorità giudiziaria.

La legge può stabilire limitazioni ed istituire censure per il tempo di guerra.

La divulgazione di notizie conosciute per questi tramiti è vietata».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti