[Il 27 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Leone Giovanni. [...] Forse è opportuna anche una maggiore specificazione per quanto attiene al limite imposto nell'articolo 10 in quanto concerne — ed il rilievo risale all'onorevole Tieri — il concetto di sicurezza, come limite alla libertà di soggiorno e di circolazione. Vero è che nello stesso articolo è stabilito che mai per motivi politici può essere limitato questo diritto di libertà di circolazione e di soggiorno; ma io non so se la formula giuridica possa rimanere così com'è espressa. Forse è opportuno che quel concetto di sicurezza trovi una ulteriore specificazione limitativa.

[...]

Mastino Pietro. [...] Nell'articolo 10 è detto che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano; e poi si aggiunge che ha anche, come cittadino, diritto di emigrare. A me non piace quel termine «circolare»; mi dà l'impressione che un commissario di pubblica sicurezza inviti quanti affollano una piazza, costituendo quello che, comunemente, si dice un assembramento, a sfollare, ripetendo il verbo circolare. Non è facile trovare un altro termine. Si potrebbe forse dire: «ogni cittadino può viaggiare nel territorio dello Stato».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. È un'altra cosa.

Mastino Pietro. È un argomento da esaminare. Ogni cittadino ha diritto di emigrare, si dice e si è voluto per l'appunto riconoscere il diritto all'emigrazione. Ma, se l'andata all'estero fosse determinata non dal proposito di emigrare, ma da una ragione di altro genere? Penso che nessuno di noi possa interpretare l'articolo 10 come diretto alla esclusione di cotesto diritto; ma è un fatto che l'aver usato il termine «emigrare» unicamente in rapporto alla possibilità del trasferirsi all'estero per ragione di lavoro limita la portata dell'articolo, che bisogna formulare in modo più chiaro e comprensivo.

[...]

Nobile. [...] Comincio dall'articolo 10 che nel primo comma proclama il diritto di ogni cittadino a circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano.

Appare veramente strano, a prima vista, che un tale elementare diritto, che nessuno oserebbe porre in dubbio, debba essere affermato con tanta solennità nella Costituzione, quasi si temesse che esso possa venire negato. Ancora più strano deve apparire a quelli della mia generazione che ricordano come, fino allo scoppio della prima guerra mondiale, si poteva liberamente circolare, non solo in Italia, ma in tutta Europa, senza bisogno di passaporto.

La verità è che oggi, con l'ordinamento regionale che malauguratamente si vuol dare alla Repubblica italiana, il pericolo che sorgano ostacoli alla libera circolazione dei cittadini e delle cose perfino entro il territorio nazionale, sussiste realmente; tanto vero che la seconda Sottocommissione sentì il bisogno di inserire un apposito articolo per vietare alle Assemblee legislative regionali di porvi ostacoli. È giustificata, quindi, pienamente la disposizione dell'articolo 10. Ma, a mio avviso, essa non è sufficiente: bisogna completarla, aggiungendo che ogni cittadino ha il diritto di esercitare la propria professione, arte o mestiere in qualsiasi parte del territorio nazionale. Quest'aggiunta non apparirà superflua, quando si rifletta che già oggi in qualcuna delle regioni mistilingue di confine si manifesta la tendenza ad allontanare i professionisti originari di altre regioni che, già da anni, vi esercitavano la professione. L'emendamento aggiuntivo da me presentato servirà ad impedire così mostruosi attentati all'unità nazionale.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti