[Il 26 marzo 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Tieri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ciascun articolo di questo primo titolo della prima parte del progetto di Costituzione ha in comune con quasi tutte le altre parti del progetto il pregio di incominciare bene e il difetto di terminare male: desinit in piscem.

[...]

L'articolo 10 dà al cittadino il diritto di libera circolazione e di libero soggiorno in qualsiasi parte del territorio italiano e immediatamente dopo, nello stesso periodo in cui si proclama questo diritto, parla di limiti e di modi non soltanto per motivi di sanità — che sono ancora comprensibili — ma anche per imprecisati motivi di sicurezza.

[...]

Dice l'articolo 10: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano, nei limiti e nei modi stabiliti in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza». Va bene la sanità, come abbiamo già osservato. Ma la sicurezza? Qui entriamo in un campo dove le definizioni non sono mai troppe. O in sede costituzionale non se ne parla, e sarebbe meglio non parlarne; o, se se ne vuol parlare in sede costituzionale, bisogna dar lumi al legislatore, delimitare chiaramente i suoi poteri, rassicurare il cittadino sulla impossibilità di sconfinamenti arbitrari. Anche con la successiva precisazione che la libertà di circolazione e di soggiorno non può in nessun caso esser limitata per ragioni politiche, stiamoci attenti ai trucchi e ai tranelli cui possono prestarsi i cosiddetti mezzi di difesa sociale. Né trascuriamo, là dove si parla, nello stesso articolo, della tutela del lavoro italiano all'estero, l'aggiunta di qualche parola che si riferisca agli interessi italiani all'estero. È lo stesso lavoro che crea tali interessi nel senso molteplice della parola, perché giammai il lavoro è fine a se stesso, e sarebbe strano che le leggi della Repubblica, preoccupandosi di alcuni mezzi, non si preoccupassero del fine a cui tali mezzi sono volti.

[...]

Presidenza del Vicepresidente Targetti

Carboni. [...] Un altro punto sul quale farò una brevissima dichiarazione è la disposizione finale: «la Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero», che non mi sembra avere nell'articolo 10 la sua giusta collocazione. Non vedo fra questa disposizione del terzo comma e quelle dei due precedenti alcun nesso logico. Nel primo comma si dice che il cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano; nel secondo comma si dice che ogni cittadino ha diritto di emigrare. Quale relazione abbia la tutela del lavoro italiano all'estero con la libertà di circolazione e soggiorno (primo comma) o con il diritto di emigrare (secondo comma), non si comprende. Forse c'è un nesso occasionale. Poiché nel secondo comma si è parlato del diritto di emigrare, la previsione dell'emigrazione ha portato a includere nello stesso articolo la norma sostanzialmente giusta, ma mal collocata, della tutela del lavoro italiano all'estero.

Tupini. D'accordo, onorevole Carboni.

Carboni. Penso che questa norma debba essere trasferita nell'articolo 30, nel quale la Repubblica prende impegno di provvedere alla tutela del lavoro e di promuovere e favorire gli accordi internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro. E ringrazio l'onorevole Vice Presidente della Commissione del consenso alle mie osservazioni.

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Presidenza del Presidente Terracini

Preziosi. [...] E passo all'articolo 10 dove si dice: «La Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero».

Giustamente il collega onorevole Carboni diceva che questo terzo comma va trasportato nell'articolo 30 del progetto di Costituzione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti