[Il 26 marzo 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Tieri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ciascun articolo di questo primo titolo della prima parte del progetto di Costituzione ha in comune con quasi tutte le altre parti del progetto il pregio di incominciare bene e il difetto di terminare male: desinit in piscem.

[...]

L'articolo 12 e l'articolo 13 sono consacrati al diritto di riunione e di associazione, ma non si capisce di che strano diritto si tratti se le autorità possono contestarlo per i soliti e indeterminati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

[...]

Osservazioni non dissimili da quelle accennate per i primi articoli del titolo in discussione si possono fare per gli articoli 12 e 13, quelli, cioè, dedicati al diritto di riunione e di associazione. La facoltà del potere esecutivo di limitarlo o contestarlo non ha nemmeno, nella espressione adottata, il corrispettivo di una qualsiasi facoltà del cittadino di reclamare contro gli eventuali capricci o abusi delle autorità costituite, e soprattutto di reclamare rapidamente e di rapidamente ottenere giustizia. In un tempo come il nostro, in cui l'attivismo politico è esercitato in larga misura e per varie ragioni anche da esponenti e agenti del potere esecutivo, non si vede come il cittadino possa essere protetto contro il pericolo, tutt'altro che improbabile, delle prepotenze e delle soperchierie di parte.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti