[Il 27 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Mastino Pietro. [...] Io ho presentato, onorevoli colleghi, degli emendamenti al progetto, i quali affermano soprattutto questo fondamentale concetto: come sia bene indicare nella Costituzione le libertà individuali che non possono essere menomate; ma che la loro regolamentazione debba essere, poi, contenuta nei singoli codici: Codice penale, Codice di procedura, e anche la legge e il regolamento di pubblica sicurezza. Mi è parso che lo stesso concetto e lo stesso criterio abbiano affiorato nei discorsi di taluni di quelli che hanno parlato prima di me, e soprattutto oggi nel discorso tenuto dall'onorevole Grilli. Certo si è questo che — se anche voi non riteniate opportuno giungere alla conclusione cui io sono giunto e che ha determinato la presentazione di questi emendamenti, secondo i quali si dovrebbero indicare i principî generali nello Statuto e si dovrebbe invece passare la regolamentazione alle leggi specifiche — se anche, dicevo, questo concetto non dovesse valere e prevalere, parecchi degli articoli contenuti nel progetto attuale non possono essere inclusi nella Costituzione. Basti per tutti indicare l'articolo 12, nel suo primo e nel suo secondo capoverso, in cui si dice che le riunioni in luogo aperto al pubblico non richiedono necessità di preavviso e che delle riunioni in luogo pubblico deve esser dato preavviso alle autorità che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Si trascrive nella Costituzione un disposto preciso non solo dell'attuale legge di pubblica sicurezza, ma dell'apposito regolamento. Si abbassa — direi — il tono del nostro Statuto fondamentale, il quale, a mio avviso, dovrebbe contenere dei principî chiari, non equivocabili, espressi possibilmente in una forma priva di retorica e direi, lapidaria, sì che costituiscano veramente i principî sui quali si innestino poi tutte le leggi successive.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti