[Il 28 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Della Seta. Articolo 12. Diritto di riunione. Ho qui bisogno di un chiarimento. C'è un comma che non soltanto a me, ma a parecchi colleghi dei vari settori, è riuscito alquanto oscuro. Si fa distinzione, nell'articolo 12, fra riunioni in luogo aperto al pubblico e riunioni in luogo pubblico. Addurrò un esempio: se io vado a tenere un discorso politico in un teatro o in un cinema, lo terrò in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico?

Moro. In luogo aperto al pubblico.

Della Seta. Se invece io parlo in un comizio nella pubblica piazza, parlo evidentemente in luogo pubblico. Ora, questo articolo dice che, se la riunione si svolge in luogo pubblico, allora ci vuole il preavviso; se invece si svolge in luogo aperto al pubblico, allora non è richiesto alcun preavviso. Io vi dirò, onorevoli colleghi, che, per democraticissimo che io mi senta, non posso non fare una distinzione: cioè trovo strano, trovo anzi poco convenevole e molto imprudente che, se domani si intendesse di tenere in un teatro, cioè in luogo aperto al pubblico, una grande manifestazione politica, non si ritenesse doveroso dare il tempestivo preavviso all'autorità di pubblica sicurezza, non certo perché questa intervenga per proibire o per vessare poliziescamente, ma per essere presente e provvedere immediatamente in caso di gravi turbamenti dell'ordine pubblico. E questo sia detto per confermare ancora una volta che quando noi diciamo Repubblica non diciamo anarchia: diciamo un regime più di qualsiasi altro fondato sull'ordine e sulla disciplina. Mi sembra, quindi, necessaria una distinzione. Si dovrebbe distinguere tra riunioni di carattere culturale, per le quali, certo, non occorrerà il preavviso e riunioni politiche, per le quali non può la pubblica autorità non essere tempestivamente preavvisata.

Moro. La questione era già stata sollevata.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti