[Il 25 settembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sui principî dei rapporti civili, avviata dalle relazioni degli onorevoli La Pira e Basso.]

Il Presidente Tupini [...] pone in discussione l'articolo che, tra quelli proposti dai due Relatori, porta provvisoriamente il numero 13, ed è così formulato: «Il diritto di associarsi, senza autorizzazione preventiva, e per fini che non contrastino con le leggi penali è riconosciuto a tutti. Non sono consentite le associazioni a carattere militare».

Avverte che dopo le parole «con le leggi penali» vi è la seguente aggiunta posta tra parentesi: «e con le libertà garantite dalla presente dichiarazione». Prega i Relatori di voler chiarire i motivi per cui questo passo è stato messo tra parentesi.

Basso, Relatore, chiarisce che la frase messa tra parentesi è stata proposta dall'onorevole La Pira e non è accettata da lui, perché tra le libertà che la Costituzione garantisce c'è un diritto di proprietà. Ora il partito socialista è appunto un'associazione che si riunisce con il compito di ridurre la proprietà o di vietarla. Non vorrebbe che domani si potesse giungere a vietare al partito socialista di riunirsi — e così pure al partito comunista — prendendo pretesto da un contrasto, vero o presunto, con le libertà garantite dalla Costituzione.

La Pira, Relatore, dichiara che la sua aggiunta è giustificata in primo luogo da una ragione di natura etica che ha il suo valore.

Fa presente che il progetto di Costituzione francese dice all'articolo 17: «Tutti hanno il diritto di associarsi liberamente, a meno che l'associazione non arrechi, o non tenti di arrecare, pregiudizio alle libertà garantite dalla presente dichiarazione». Immagina che le preoccupazioni dell'onorevole Basso siano state avanzate anche dai partiti socialista e comunista della Costituente francese.

Vi è poi una ragione intima. Con la presente Costituzione si vuole certamente definire una serie di liberà, e quindi di diritti corrispondenti. Ritiene pertanto che la Costituzione dovrebbe esplicitamente accennare che ogni associazione la quale contrasti con la Costituzione è vietata.

Marchesi osserva che la Costituzione non è una mummia o una torre di acciaio.

La Pira, Relatore, dichiara che i deputati democristiani proporranno per la Costituzione degli articoli sulla proprietà, i quali potranno certamente essere accolti tanto dall'onorevole Basso quanto dall'onorevole Marchesi. Essi non intendono garantire il diritto di proprietà capitalistico.

Moro si dichiara favorevole alla conservazione della formula La Pira. Non ritiene giustificate le preoccupazioni espresse dagli onorevoli Basso e Marchesi. A nessuno passa per la mente di proibire movimenti che tendono ad adeguare la struttura del diritto di proprietà alle esigenze solidaristiche. Ritiene piuttosto che l'aggiunta proposta dall'onorevole La Pira comporti il divieto di attività politiche che tendano a costituire associazioni di tipo fascista. Il diritto di associarsi è limitato appunto da queste libertà fondamentali dell'uomo, che sono state dichiarate nel testo della Costituzione. È bene porre la necessaria base costituzionale per il divieto di attività di carattere fascista.

Basso, Relatore, dichiara che nel formulare l'articolo nel testo che faceva parte della sua primitiva relazione, si era attenuto alla relazione Mortati, la quale diceva: «È a tutti garantita la libertà di costituire associazioni che si propongono fini leciti ai sensi della legge penale». Non pensa che il governo di oggi o quelli di domani possano interpretare la Costituzione, in questo punto, nel senso da lui temuto; ma non può prevedere la stessa cosa per i governi che verranno fra dieci o venti anni.

Marchesi si dichiara contrario all'inciso proposto dall'onorevole La Pira. Ritiene che esso apra la via a molti abusi. La Costituzione stabilisce alcune libertà in un ordinamento costituito, il quale non esclude altri ordinamenti che aspirano a costituirsi. L'onorevole Basso ha parlato della libertà di proprietà; egli porterà un altro esempio: la Costituzione afferma la libertà di religione; domani potrebbe sorgere un'associazione — di cui egli non farebbe mai parte — a carattere antireligioso, e questa associazione potrebbe essere proibita proprio in base all'inciso che si vuole introdurre nell'articolo, mentre anch'essa dovrebbe avere la libertà di svolgere una propria attività associativa, ben inteso nei limiti posti dalla legge.

Mancini aderisce alla soppressione dell'inciso, perché il concetto di libertà è il concetto informatore di tutta la nostra Costituzione. Una specificazione come quella suggerita potrebbe essere oggetto di interpretazioni erronee o faziose.

Mastrojanni propone che, per togliere qualsiasi ambiguità e preoccupazione si sostituisca la dizione: «purché non contrastino con le leggi penali» con la seguente: «Il diritto di associarsi lecitamente, senza autorizzazione preventiva, è riconosciuto a tutti».

Il Presidente Tupini osserva che la formula proposta dall'onorevole Mastrojanni non gli sembra esprima compiutamente il concetto.

Moro non ritiene che la soppressione dell'inciso possa, in sede giuridica, tranquillizzare la coscienza dei Commissari. Se si guarda alla legge penale, vi si troveranno riflesse tutte le libertà fondamentali sancite dalla Costituzione. Quindi un'applicazione gretta e politicamente cattiva della dizione: «e per fini che non contrastino con le leggi penali» potrebbe portare al divieto di tutte le associazioni di cui si è parlato.

La verità è che un fenomeno di questo genere non va risolto altro che in sede politica. Il senso di misura e di sensibilità politica di coloro che governano, permetterà al futuro legislatore e al potere esecutivo di non limitare quelle associazioni che rientrano nel gioco della vita democratica, mentre, d'altra parte, la formula proposta dall'onorevole La Pira ha importanza e significato pedagogico, quello stesso significato pedagogico che si è voluto dare a tutta la Costituzione. Si tratta di riaffermare che vi sono libertà democratiche riconquistate e contro le quali non deve rivolgersi l'attività dei cittadini.

Se mai, ritiene che si potrebbe ampliare o chiarire la portata dell'inciso dicendo: «con le libertà fondamentali dell'uomo», ovvero «con le libertà democratiche sancite dalla Costituzione». La formula di per sé è innocua. È il potere politico che può applicare bene o male la legge.

Lombardi Giovanni dichiara di considerare anzitutto pleonastica la frase «e per fini che non contrastino con le leggi penali». Quando i fini di un'associazione vengono in contrasto con le leggi penali, ci si troverà in presenza di un'associazione a delinquere, come tale perseguita dal Codice penale. Non ritiene pertanto che sia il caso di introdurre questa specificazione nella Costituzione.

Il Presidente Tupini fa osservare che, quella dell'associazione a delinquere non è la sola ipotesi. L'associazione a delinquere è un'aggravante del reato e non già un reato per sé stante.

Lombardi Giovanni replica che la associazione a delinquere è di per sé stessa un reato che, poi, può essere aggravato.

Il Presidente Tupini insiste nel suo concetto.

Lombardi Giovanni ritiene che tutto questo non può essere compreso in una legge a carattere statutario senza offendere la connessione delle leggi.

Per quanto poi riguarda l'inciso proposto dall'onorevole La Pira, ritiene che esso, oltre ad essere pleonastico, si presterebbe a tutti gli abusi possibili e immaginabili perché vi potrebbe essere un'associazione che, secondo il parere della pubblica sicurezza di un determinato luogo, è in contrasto con le libertà garantite dalla Costituzione, e come tale potrebbe essere vietata.

Propone pertanto che l'articolo sia semplificato nel modo seguente: «Il diritto di associazione è garantito a tutti», senza aggiungere altro.

Basso, Relatore, dichiara di ritenere che il solo limite da porre sia quello della illiceità dal punto di vista penale, e che l'aggiungere qualsiasi altra cosa, o sarebbe pleonastico o verrebbe a dire qualche cosa di più di quello che si intende di dire, con conseguenze imprevedibili.

D'altra parte, non può accettare la proposta Lombardi di restringere l'articolo. L'onorevole Lombardi chiede l'abolizione delle parola «senza autorizzazione preventiva, e per fini che non contrastino con le leggi penali». Ora non si può togliere l'autorizzazione preventiva.

È d'accordo con l'onorevole Lombardi, il quale dice che, se l'associazione commette reati, c'è già la legge penale; però fa notare che si è fatta sempre, anche negli articoli precedenti, questa eccezione.

Nella Costituzione si deve sempre porre in prima linea il principio generale, poi precisare le eccezioni, poiché questo rafforza il concetto generale.

Cevolotto si dichiara d'accordo con l'onorevole Basso per quanto riguarda l'inopportunità di togliere le parole «senza autorizzazione preventiva», onde evitare che una legge di pubblica sicurezza possa inserire l'obbligo della autorizzazione preventiva. È anche d'accordo con l'onorevole Lombardi nel ritenere pleonastico l'aggiungere «e per fini che non contrastino con le leggi penali». Per quanto riguarda l'inciso tra parentesi, concorda con l'opinione dell'onorevole Basso.

Moro dichiara di dissentire dagli onorevoli Lombardi e Cevolotto, per quanto riguarda la soppressione della dichiarazione che le associazioni non debbono contrastare la legge penale.

L'ipotesi prevista dall'onorevole Lombardi, di associazioni a delinquere che sono già come tali vietate dal diritto penale, non copre questa ipotesi che è una ipotesi costituzionale. In quel caso si configura l'ipotesi di fatto del reato; in questo caso viene precisato il criterio offerto dalla legge penale come lesione dell'ordinamento sociale, per servirsene come un criterio limitativo di una libertà che va sempre intesa come libertà nella legge.

Per quanto riguarda l'altra espressione, insiste sul punto di vista pedagogico. Più volte si sono fatte dichiarazioni che potevano essere considerate superflue, e le si sono fatte proprio perché sembrava che in questo momento storico fosse opportuno farle.

Per questi motivi insiste sulla sua proposta di specificare: «con le libertà democratiche sancite dalla Costituzione». Con ciò si viene incontro all'aspetto più squisitamente politico della garanzia costituzionale del fenomeno associativo.

Lombardi Giovanni domanda se un'associazione anarchica è ammessa in base a questo articolo.

Moro dichiara che, per conto suo, l'ammetterebbe.

Lombardi Giovanni osserva che questo è un apprezzamento puramente soggettivo e non costituisce una garanzia sufficiente.

Mastrojanni fa osservare che tutte le preoccupazioni espresse possono essere superate con una formula che sia anche coerente allo stile di una Costituzione, senza scendere ai dettagli o a riferimenti a leggi speciali. La formula da lui proposta è la seguente: «Il diritto di associazione senza autorizzazione preventiva e per fini leciti è riconosciuto a tutti».

Basso, Relatore, fa presente che, in sede di preparazione della nuova legge di pubblica sicurezza c'è un articolo, il 237, il quale dà la sensazione di quella che potrebbe essere l'elasticità di una qualsiasi formula che non fosse ben precisa. Infatti in questo articolo si prevede una molteplicità di ipotesi che possono destare qualche preoccupazione. Fa anche presente che, in sede di esame di questo articolo, il Consiglio di Stato ha dato questo parere a cui l'oratore si associa perfettamente:

«Il diritto di associazione. Considera in proposito il Consiglio che il diritto di associazione è un diritto fondamentale di libertà, ma che manca nel diritto italiano una norma generale che espressamente lo riconosca. Bisogna certamente introdurla nella nuova Carta costituzionale, ma ciò deve essere in forma positiva e non con un semplice rinvio alle norme delle leggi generali e speciali. Al solo scopo di concretare il suo pensiero, il Consiglio propone la seguente formula: «Tutti i cittadini italiani hanno il diritto, per scopi che non contrastino con le leggi penali, di formare delle associazioni». Questo diritto non può essere subordinato nel suo esercizio ad alcun obbligo di preventiva autorizzazione o dichiarazione. Nella formula proposta non si parla di oggetto illecito, contrario alle leggi in generale o all'ordine pubblico o al buon costume, perché questo riferimento elastico dà un margine all'esercizio di un'ampia potestà di valutazione discrezionale da parte delle autorità statali quali che esse siano, e affievolisce il diritto che si intende tutelare. All'incontro il contrasto con la norma penale è sempre preciso e definitivo. L'esercizio del diritto di associazione non è subordinato, nella formula proposta, ad autorizzazione o anche a semplice dichiarazione preventiva, con le quali l'autorità possa prendere o no atto. Può essere utile un rilievo. Una volta che la Carta Costituzionale abbia riconosciuto e dichiarato il diritto di libera associazione non rimarrà nel nostro diritto che associazione consentita e associazione vietata o illecita».

Il Presidente Tupini dichiara di non poter aderire alla proposta dell'onorevole Moro di sostituire «libertà democratiche» all'inciso «libertà garantite dalla presente Costituzione», perché la parola democrazia si presta, purtroppo, a molte interpretazioni, e si arriva perfino a sostenere da taluno che la dittatura sia anch'essa una democrazia. Ritiene perciò che la formula Moro sia troppo vaga e, comunque, equivoca.

All'onorevole Mastrojanni, il quale ha proposto la formula seguente: «Il diritto di associarsi, senza autorizzazione preventiva e per fini leciti è riconosciuto a tutti», fa considerare l'elasticità della espressione «fini leciti» ancora superiore a quella delle libertà democratiche. Questa formula si presterebbe in larga misura a lasciare tutta alla discrezionalità dell'autorità e all'arbitrio della medesima.

Domanda perciò agli onorevoli Moro e Mastrojanni se insistono nelle loro proposte.

Moro dichiara di aver formulato la proposizione ritenendo che il termine «democratico» abbia nella nostra coscienza un significato netto: da un lato vuol dire l'accettazione del metodo democratico nella lotta politica, dall'altro quello comune di tendenza di tutti noi verso un'elevazione degli uomini su un piano di vita che sia degno e accettabile per tutti. Gli si è domandato se, per esempio, si potesse permettere un'associazione anarchica. A questa domanda dovrebbe rispondere affermativamente, purché naturalmente questa associazione agisca con metodi democratici e non pretenda di imporre le proprie opinioni con la violenza.

Pertanto ritiene che, sotto questo profilo, l'espressione «democratico» sia accettabile; peraltro, siccome questa proposta era fatta allo scopo di venire incontro ad alcune preoccupazioni che si erano manifestate, se coloro che manifestavano queste preoccupazioni sono soddisfatti, dichiara di ritirare la sua proposta.

Il Presidente Tupini domanda all'onorevole La Pira se insiste nella sua proposta.

La Pira, Relatore, dichiara di insistere per il mantenimento dell'inciso, perché in esso è contenuto un principio che ispira tutta la Costituzione. Si è riservato di dire qualche cosa a questo proposito in un secondo tempo; intanto fa rilevare che, come lo Stato è limitato nella sua autonomia dai diritti imprescrittibili della persona, così l'autonomia della persona è limitata dai diritti imprescrittibili dello Stato.

Caristia propone di aggiungere la seguente affermazione: «salvo i limiti imposti dalla legge penale».

Moro dichiara di non ritenere che si possa accettare la formula dell'onorevole Caristia perché in questo modo si sposta il significato di tutta la frase. Altro è indicazione dei fini considerati illeciti, altro è la questione dei limiti posti dalla legge penale.

Mastrojanni insiste nella sua proposta di usare l'espressione «per fini leciti».

Il Presidente Tupini riassume la discussione ed avverte che metterà per prima ai voti la proposta più radicale, e cioè quella degli onorevoli Lombardi e Mancini, che suggeriscono la dizione: «Il diritto di associazione è garantito a tutti», sopprimendo tutto il resto dell'articolo.

Mastrojanni domanda agli onorevoli Lombardi e Mancini se non acconsentirebbero ad aggiungere alla loro formula la precisazione «per fini leciti».

Mancini e Lombardi Giovanni dichiarano di non poter accettare questa aggiunta.

Grassi propone che siano messi in votazione prima gli emendamenti sostitutivi poi l'inciso e quindi le altre proposte.

Lucifero si dichiara contrario alla proposta dell'onorevole Grassi. Esprime il parere che la proposta degli onorevoli Lombardi e Mancini debba essere votata per prima; poi si voterà l'inciso da inserire in questa affermazione di principio.

Cevolotto propone che prima si voti l'espressione: «Il diritto di associazione è garantito a tutti»; poi si voti la proposta Lombardi e Mancini di fermarsi a quel punto e non dire più nulla. Se questa proposta è respinta si passerà a votare l'inciso.

Il Presidente Tupini rileva che la proposta dell'onorevole Cevolotto consente di votare con chiarezza.

Mancini aderisce alla proposta dell'onorevole Cevolotto.

Il Presidente Tupini mette ai voti il principio fondamentale contenuto nella proposizione:

«Il diritto di associazione è garantito a tutti».

(La proposta è approvata all'unanimità).

Mette quindi ai voti la proposta degli onorevoli Lombardi e Mancini, e cioè che si debba limitare la formulazione alla proposizione testé approvata, senza procedere oltre nell'enunciazione contenuta nelle proposte dei relatori.

Cevolotto dichiara che non approva questa proposta, perché ritiene che sia necessario aggiungere nella Costituzione, il divieto dell'autorizzazione preventiva e non lasciare che su una materia così delicata provveda la legge speciale.

(La proposta Lombardi-Mancini è respinta con 5 voti favorevoli e 9 contrari).

Caristia dichiara di ritirare la sua proposta.

Il Presidente Tupini spiega che la proposta dell'onorevole Mastrojanni rimane così formulata: «Il diritto di associazione senza autorizzazione preventiva e per fini leciti è riconosciuto a tutti».

Lucifero osserva che, se si specifica «autorizzazione preventiva» si può pensare che ce ne vuole una successiva e la legge speciale potrebbe disporlo.

Basso, Relatore, dichiara di non aver niente in contrario perché l'aggettivo «preventiva» venga tolto.

La Pira, Relatore, osserva che si tratta di una formula tecnica.

Caristia ricorda che una volta tutte le associazioni erano consentite, a condizione che ottenessero in precedenza l'autorizzazione.

Il Presidente Tupini mette ai voti la prima parte dell'articolo

«Il diritto di associarsi senza autorizzazione»,

avvertendo che si intende che il «preventiva» è abolito.

(È approvata all'unanimità).

Quanto alla seconda parte dell'inciso: «e per fini che non contrastino con le leggi penali», fa presente che l'onorevole Mastrojanni ha proposto che la dizione venga sostituita dalla seguente: «per fini leciti». Mette ai voti questo emendamento.

Lucifero dichiara di ritenere inutili l'una e l'altra formula; perciò voterà contro.

Cevolotto dichiara che voterà contro la proposta Mastrojanni, perché ritiene che inserire una formula di così vasta portata sia molto pericoloso, perché consentirebbe ogni sorta di abusi da parte del potere esecutivo.

(La proposta Mastrojanni è respinta all'unanimità meno un voto).

Il Presidente Tupini mette ai voti la formula proposta dai Relatori:

«e per fini che non contrastino con le leggi penali».

(La formula proposta dai Relatori è approvata con 8 voti favorevoli e 6 contrari).

Rileva che la prima parte dell'articolo risulta approvata nei seguenti termini:

«Il diritto di associarsi, senza autorizzazione e per fini che non contrastino con le leggi penali».

Osserva che a questo punto si dovrebbe inserire l'inciso proposto dall'onorevole La Pira e non accettato dall'onorevole Basso per il quale dopo le parole «con le leggi penali» dovrebbero seguire le altre

«e con le libertà garantite dalla presente dichiarazione».

Mette ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole La Pira.

(La proposta è respinta con 8 voti contrari e 6 favorevoli).

Comunica che l'articolo risulta formulato nel modo seguente:

«Il diritto di associarsi senza autorizzazione e per fini che non contrastino con le leggi penali, è riconosciuto a tutti».

Rileva che l'ultima parte dell'articolo nella proposta dei Relatori dice: «Non sono consentite le associazioni a carattere militare». Propone che si dica invece: «Le associazioni a carattere militare sono vietate».

Mancini propone che la dizione sia modificata nel modo seguente: «Non sono consentite le associazioni a carattere militare e fascista». Insiste nella sua proposta per due motivi: uno politico e sostanziale, e uno di natura giuridica. Il motivo politico sostanziale si intende facilmente: ci si dichiara tutti antifascisti, si parla sempre di antifascismo e, quando si tratta poi di fare una manifestazione verbale antifascista nella legge costituzionale sorta in antitesi al fascismo, la si evita come se essa potesse destare preoccupazioni o allarmi. Certe pavidezze non si comprendono. L'altro motivo, di natura essenzialmente giuridica, è il seguente: se si limita il divieto alle associazioni militari e non si parla di associazioni fasciste, si potrebbe intendere da qualcuno che queste sono consentite. Ritiene perciò che il divieto debba essere esteso esplicitamente alle associazioni a carattere fascista o neofascista, che vanno profilandosi sul nostro orizzonte politico.

Marchesi dichiara di non poter accogliere la proposta dell'onorevole Mancini, perché il fascismo adesso non si chiama più con tale nome. Potrebbe rispuntare, come rispunta, sotto altre denominazioni. Se si determina l'articolo con un'espressione così vaga quale quella di «associazioni a carattere fascista», si dà al fascismo autentico e sostanziale il permesso di associarsi.

Corsanego si dichiara contrario alla proposta dell'onorevole Mancini, oltre che per i motivi accennati dall'onorevole Marchesi, anche per la ragione che non si deve fare al fascismo l'onore di essere citato nella futura Costituzione italiana.

Mastrojanni dichiara di concordare con l'onorevole Mancini, perché siano comunque vietate le organizzazioni militari a sfondo politico.

L'onorevole Corsanego giustamente si preoccupa di non dare al fascismo l'onore di essere ricordato nella Costituzione, ma va tenuta presente anche la preoccupazione dell'onorevole Mancini che possano sorgere delle organizzazioni armate sotto una veste politica che può chiamarsi fascista o con altro nome. Ritiene quindi che una precisazione in proposito sia quanto mai necessaria.

Il Presidente Tupini sottolinea che l'articolo dice appunto che non sono consentite le associazioni a carattere militare, cioè associazioni armate.

Mastrojanni replica che un'associazione a carattere militare presume un'organizzazione generica secondo lo schema militare. Vi sono organizzazioni politiche che nella forma contrastano in pieno con una organizzazione militare, ma che nella sostanza sono più potenti di un'organizzazione militare. Vorrebbe perciò la formula più esplicita.

Il Presidente Tupini chiede all'onorevole Mastrojanni di studiare questa formula e di proporla.

Lucifero dichiara che la proposizione lo lascia alquanto perplesso, perché un'organizzazione a tipo militare può non essere un'organizzazione armata. L'organizzazione armata è già vietata dal complesso delle leggi penali. Si tratta appunto di quelle organizzazioni peculiari, alle quali, con la parola «fasciste», faceva cenno l'onorevole Mancini. È d'accordo che non sia opportuno mettere la parola «fascista» nella Costituzione italiana, ma si preoccupa anche di un'altra questione: chi stabilisce se una determinata organizzazione sia di carattere militare? Con questa formula si lascia la via aperta a tante possibilità di interpretazione, e potrebbe accadere che ad un certo momento il legislatore o il potere esecutivo, volendo colpire un'organizzazione che non gli fa comodo di mantenere e che non è a carattere militare, si sforzi di ritrovare in essa appunto questo carattere. Per questi motivi ritiene che sia opportuno omettere la proposizione in questione.

Il Presidente Tupini domanda che si facciano proposte concrete.

Lucifero dichiara di concordare con l'onorevole Mastrojanni il quale ha espresso la convenienza di specificare.

Moro fa presente che va specificato che non si intendono vietate quelle organizzazioni giovanili che avessero per avventura un carattere militare puramente esterno e formale. Dovrebbe esser chiaro anche per il futuro legislatore che il divieto si intende per quelle associazioni che perseguono un addestramento militare vero e proprio, e che siano pronte ad impugnare le armi. Comunque sarà forse opportuno inserire la specificazione che «non si intendono a carattere militare le organizzazioni giovanili che hanno solo forma militare».

Lucifero cita l'esempio dei «boys scouts».

Lombardi Giovanni si dichiara insoddisfatto della formula «a carattere militare».

Finché esisterà un esercito, sia pure ridotto a 100 mila uomini, non si può impedire, senza minorare la libertà di questi 100 mila militari, che essi, volendolo, costituiscano un'associazione interna, di qualunque specie possa essere. Quello che si vuole impedire è l'associazione a carattere militaristico e di fazione. Propone perciò di sostituire alle parola «a carattere militare» le altre «a carattere militaristico e fazioso».

Mancini dichiara di mantenere la sua proposta, perché una buona volta si precisi nella nostra Costituzione una parola di schietto significato anti-fascista. Che ciò sia necessario se ne è avuta anche una prova in alcune obiezioni sorprese sulle labbra di qualche Rappresentante estero a Parigi. Tutte le osservazioni e le critiche rivolte in quella sede ai nostri rappresentanti sono sintetizzate in una: che cioè in tutte le loro dichiarazioni essi non hanno fatto alcuna affermazione di schietto carattere antifascista e di condanna dell'ideologia fascista. In una Costituzione che sarà letta da tutto il mondo, non si vorrà dire dunque che si vietano le associazioni fasciste, mentre sul momento tutti si preoccupano di un risorgente neo-fascismo?

Mastrojanni propone che si dica: «non sono consentite le associazioni a carattere addestrativo o preparatorio in forma militare e per fini politici».

La Pira, Relatore, dichiara di essere anch'egli alquanto perplesso nei riguardi della formula così come è stata concepita. Bisogna aggiungere qualche cosa che impedisca possibili equivoci.

Ricorda che quando furono sciolte le associazioni dei «Giovani Esploratori» dal Governo fascista, si prese a pretesto che esse avevano un carattere militare. Nel 1931 lo stesso argomento fu portato per lo scioglimento dei Circoli giovani cattolici, e perfino contro l'associazione dei «Paggetti di San Luigi».

Il Presidente Tupini invita la Commissione a considerare se il divieto previsto dall'ultimo capoverso non sia compreso nella prima parte dell'articolo, dove si dice che non sono consentite le associazioni per fini che contrastino con le leggi penali.

Basso, Relatore, osserva che la garanzia data dalla prima parte dell'articolo sarà sufficiente, perché quelle associazioni a carattere militaristico che si vogliono vietare, potrebbero, per il momento, non essere armate.

Ricorda che questo principio del divieto di costituire associazioni a carattere militaristico, viene dalla Svizzera, la quale l'ha affermato per la prima. Nella Svizzera vi sono fiorentissime associazioni di Giovani esploratori, che nessuno ha mai pensato potessero essere comprese in una disposizione del genere. I precedenti storici dimostrano che le associazioni dei Giovani esploratori, o altre simili, non hanno niente a che fare con associazioni a carattere militare.

D'altra parte fa osservare che, perché un'associazione sia a carattere militaristico, non occorre che essa sia in quel dato momento effettivamente armata, ma basta che abbia uno spirito e una preparazione militare, quale la ebbero, ad esempio, le prime formazioni fasciste, e le altre similari sorte in altri paesi d'Europa. Per associazioni a carattere militare debbono intendersi quelle organizzazioni in cui lo spirito dell'individuo viene sottoposto ad una disciplina militare, ed all'associato si impone di rinunciare alla propria libertà individuale per mettersi completamente a disposizione dei fini dell'associazione.

Pertanto non ritiene fondate le preoccupazioni espresse dagli onorevoli Moro e La Pira nei riguardi delle associazioni giovanili. Non si deve guardare all'uniforme, ma piuttosto se una determinata associazione abbia o no un profondo spirito di disciplina militare a servizio di finalità particolari di parte. E poiché di associazioni di questo genere se ne sono viste pullulare in tutti gli Stati europei, è necessario mettere nella Costituzione un divieto esplicito, e non accontentarsi di porre il divieto per le associazioni i cui fini siano in contrasto con le leggi penali.

Moro propone la seguente formula: «Non sono consentite le associazioni che perseguono fini politici mediante un'organizzazione militare».

La Pira e Basso, Relatori, dichiarano di aderire alla formula proposta dall'onorevole Moro.

Lucifero ricorda, come precedente storico, la persecuzione di cui furono oggetto le società sportive di Trieste, sotto il regime austriaco. Il pretesto che allora veniva addotto era più o meno quello che è contenuto nella formulazione dell'onorevole Moro. Prega i Relatori di studiare meglio il testo della loro formula per raggiungere una chiarezza tale che non possa dar luogo ad interpretazioni false.

Moro osserva che certamente un minimo di oscurità deve sempre rimanere in una formulazione. Si potrà, con una dichiarazione di voto, chiarire questo punto.

Lucifero fa presente che, quando si fa una formulazione, si deve pensare sempre alla possibilità che di questa formulazione ci si possa servire con intendimenti diversi.

Cevolotto dichiara di non ritenere che la formula dell'onorevole Moro possa presentare le difficoltà che l'onorevole Lucifero ha fatto presenti.

L'onorevole Lucifero si è riferito alle associazioni sportive proibite dall'Austria in base ad una formula simile a quella proposta dall'onorevole Moro. Bisogna però considerare il fatto che esse erano associazioni italiane, formate da italiani di Trieste, e si proponevano appunto un fine politico contrario all'Austria. La proibizione può essere stata dolorosa per noi, ma non era ingiustificata da punto di vista dell'Austria. Ritiene che si possa dare incarico ai Relatori di studiare una formula anche migliore e più comprensiva, ma, in sostanza, la formula proposta dall'onorevole Moro si può ritenere soddisfacente.

Il Presidente Tupini fa presente che, oltre alla proposta dell'onorevole Moro, accettata dai Relatori, c'è la formula proposta dall'onorevole Mancini espressa nei seguenti termini: «Le associazioni a carattere militare e fascista sono vietate», alla quale dichiara di non poter aderire, non perché non sia d'accordo con lui, ma perché la sua accettazione porterebbe a delle interpretazioni discordanti e contraddittorie.

Domanda all'onorevole Mancini se mantiene la sua proposta.

Mancini dichiara di aver chiesto di aggiungere le parole «e fascista» per provocare almeno una discussione in proposito. Dopo le affermazioni di perfetta fede antifascista e di condanna al fascismo, sicuro che con l'espressione che si voterà si intendono escludere nel modo più severo le associazioni a carattere fascista, dichiara di non insistere nella sua proposta.

Il Presidente Tupini mette ai voti la formula proposta dall'onorevole Moro:

«Le associazioni che perseguono fini politici mediante un'organizzazione militare sono vietate».

Moro precisa che per organizzazione militare deve intendersi una struttura sostanziale di carattere militare, e che questa formula non deve comprendere le organizzazioni che adottino soltanto forma ma non sostanza militare.

Mancini dichiara di accettare la formula proposta dall'onorevole Moro, aderendo ai chiarimenti che l'onorevole Moro ha così sentitamente formulato.

(La proposta Moro è approvata all'unanimità).

Il Presidente Tupini constata che l'intero articolo risulta approvato nei seguenti termini:

«Il diritto di associarsi, senza autorizzazione e per fini che non contrastino con le leggi penali è riconosciuto a tutti.

Le associazioni che perseguono fini politici mediante un'organizzazione militare sono vietate».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti