[L'11 ottobre 1946, nella seduta antimeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sul diritto di associazione e sull'ordinamento sindacale.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 39 per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Ghidini in assenza del Relatore Assennato e del Correlatore Rapelli, ravvisa l'opportunità di prendere in esame gli articoli proposti degli onorevoli Di Vittorio, già Relatore, e Rapelli, Correlatore.

Il primo articolo proposto dall'onorevole Di Vittorio è il seguente:

«Il diritto di associazione è riconosciuto a tutti i cittadini d'ambo i sessi ed agli stranieri residenti legalmente sul territorio nazionale, senza distinzione di razza.

«Tale diritto è garantito dalla legge e non potrà essere limitato dagli scopi politici, sociali, religiosi o filosofici che persegue l'associazione».

Il primo articolo proposto dall'onorevole Rapelli è il seguente:

«È garantito ad ognuno, ed a tutte le professioni, la libertà di associazione per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica».

Pesenti formulerebbe così l'articolo:

«Il diritto di associazione è riconosciuto a tutti indipendentemente e senza distinzioni di nazionalità».

Giua ricorda che sullo stesso argomento la prima Sottocommissione ha approvato il seguente articolo:

«Il diritto di associarsi senza autorizzazione e per fini che non contrastino con la legge penale è riconosciuto a tutti. Le associazioni che perseguono fini politici mediante una organizzazione militare sono vietate».

Fanfani fa presente che, secondo le intenzioni dell'onorevole Di Vittorio, il diritto di associazione sindacale deve essere bensì compreso nel quadro del diritto di associazione in generale, ma con una particolare specificazione, conseguente alle caratteristiche che ne determinano l'essenza.

Propone il seguente comma da aggiungere alla fine dell'articolo già approvato dalla prima Sottocommissione sul diritto di associazione:

«Il diritto di associazione per la tutela dei propri interessi economici e professionali è riconosciuto a tutti coloro i quali partecipano all'attività economica».

Tale norma, non facendo particolari specificazioni, sottintende, a suo giudizio, che il diritto di associarsi sindacalmente è riconosciuto non soltanto ai cittadini italiani, ma anche agli stranieri, e comunque in assoluta indipendenza da presupposti di sesso o di razza.

Paratore nota che nella formula proposta dall'onorevole Fanfani, non risultando specificato il carattere sindacale, dovrebbe presumersi che la norma potesse applicarsi anche ad associazioni, ad esempio, di esportatori, le quali, pure se rivolte alla tutela di interessi economici collettivi, non rivestono però le caratteristiche di associazioni sindacali.

Canevari concorda.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti