[Il 18 dicembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sulla libertà di opinione, di coscienza e di culto.]

Il Presidente Tupini apre la discussione sugli articoli proposti dai Relatori in materia di libertà di opinione, di coscienza e di culto. Fa presente che il primo articolo proposto dall'onorevole Dossetti dice:

«Ogni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, purché non contrastino con le supreme norme morali, con la libertà e i diritti garantiti dalla presente Costituzione, con i principî dell'ordine pubblico».

L'onorevole Cevolotto, a sua volta, ha proposto l'articolo seguente:

«Tutti i cittadini, hanno diritto alla piena libertà di fede e di coscienza».

Invita i Relatori ad illustrare le loro formule.

Dossetti, Relatore, fa osservare che l'articolo 1 della sua relazione non corrisponde propriamente all'articolo 1 proposto dall'onorevole Cevolotto. Il suo articolo riguarda soltanto la libertà di professione di idee e di convinzioni genericamente intesa, mentre l'articolo della relazione Cevolotto riguarda anche la libertà di fede di cui l'oratore fa parola all'articolo 2. Quindi si presentano due eventualità: esaminare, discutere ed eventualmente votare il suo articolo 1 riguardo alla libertà di professione delle proprie idee e convinzioni, oppure fonderlo con la trattazione relativa alla libertà di fede e di coscienza religiosa.

Moro ritiene che si debba fare distinzione tra la libertà di opinione e di coscienza intesa in senso generale, e la professione religiosa. Pertanto le due questioni vanno trattate separatamente.

Cevolotto, Relatore, dichiara di non essere contrario alla discussione iniziale sull'articolo dell'onorevole Dossetti riguardante la libertà di opinione, restante salva la questione del suo collocamento.

[...]

Dossetti, Relatore, comunica che, avendo l'onorevole Togliatti chiarito il suo pensiero, ed essendosi dichiarato disposto a venire ad un accordo sopra una nuova formulazione, non ha nessuna difficoltà a sopprimere l'articolo 1, purché nel successivo articolo da lui proposto come secondo, si faccia menzione della libertà di espressione delle proprie idee. Tale articolo dovrebbe avere, all'inizio, la seguente dizione:

«Ogni uomo ha diritto alla libera manifestazione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena esplicazione della propria vita religiosa, ecc.».

Cevolotto, Relatore, ritiene che, se si vuole introdurre il principio della libertà di manifestazione delle proprie idee, questo principio deve essere staccato dall'altro che riguarda la libertà di fede e di coscienza.

Caristia ritiene che, se anche si vuol discutere sulla libertà di opinione, del resto ammessa da tutti, le norme relative dovrebbero essere collocate in altra sede.

Il Presidente Tupini spiega che la Commissione si riservò appunto di discutere il principio della libertà di opinione in questa sede, in quanto poteva avere una connessione con gli articoli che riguardano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa; ma si intende che questi articoli dovranno poi trovare la loro sede nel primo capitolo, che riguarda i diritti fondamentali della personalità umana.

Caristia osserva che, dal momento che è stata già garantita la libertà di stampa, basterà dire: è garantita ai cittadini la libertà di opinione, che si esplica in determinati modi. Per quanto riguarda la libertà di coscienza e di culto, adotterebbe una formula molto più semplice.

Cevolotto, Relatore, concorda nella proposta di riunire tutti i concetti nell'articolo 2, della relazione Dossetti, ma ne propone una formulazione diversa.

Dossetti, Relatore, dichiara doversi intendere che la sua proposta di fusione dei due articoli in uno solo, cioè nell'articolo 2, è naturalmente subordinata all'inquadramento dell'articolo 2 stesso, nel senso che la libertà di espressione delle proprie idee e convinzioni resti sempre circoscritta da quel limite supremo che è contenuto in fondo all'articolo. In caso contrario, ritirerebbe la sua proposta.

Il Presidente Tupini rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani, ed invita i relatori onorevoli Dossetti e Cevolotto a trovare una formula dell'orticolo 2, possibilmente concordata.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti