[Il 27 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Di Gloria. [...] Rispetto poi al diritto di cui all'articolo 14, voglio sperare che la Democrazia cristiana, e parlo da cristiano sincero nonostante che io militi in campo politico avverso, dimostri tutta la sua buona volontà nell'assicurare la più ampia libertà d'azione a tutte le confessioni religiose acattoliche. Quindi sono d'avviso che si tolga dal testo dell'articolo la proposizione limitativa: «purché non si tratti di principî o riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume».

[...]

Nobile. [...] L'articolo 14 stabilisce che tutti hanno diritto di esercitare in privato od in pubblico atti di culto, purché non si tratti di principî o riti contrari al buon costume o all'ordine pubblico. Sono, naturalmente, d'accordo; però badate, onorevoli colleghi, che vi sono sette religiose, i cui riti, pur non essendo contrari all'ordine pubblico od al buon costume, costituiscono, per la loro stravaganza, intollerabili aberrazioni. Sette di tal genere sono numerose specialmente in America. A me stesso è capitato di assistere a taluni dei loro riti. Nulla in essi vi era che offendesse il buon costume o potesse turbare l'ordine pubblico; ma erano per se stessi talmente ridicoli che mi sembrerebbe davvero inconcepibile che, in un paese di antica civiltà come il nostro se ne potesse tollerare l'esistenza. Mi sembra perciò giusto che l'articolo 14, insieme con i riti che offendono la morale, proscriva anche quelli stravaganti. (Interruzione dell'onorevole Tonello).

Mi spiegherò, caro Tonello, con esempi concreti. Ho vissuto alcuni anni negli Stati Uniti, e mi è capitato varie volte di sentir parlare di alcuni strani culti che colà allignano. Una volta presso Chicago ho assistito, sebbene di lontano, ad una cerimonia religiosa in cui gli adepti si contorcevano, come fra convulsioni, sul pavimento della cosiddetta chiesa fra le alte grida dei fedeli. Nulla contro il buon costume, nel senso che ordinariamente si dà a questa espressione, ma non credo che in un paese civile si debbano tollerare siffatti degenerazioni del sentimento religioso. L'America del Nord, purtroppo, abbonda di tali culti stravaganti. Basti citare per tutti quello del Father Divine, di cui forse avrete sentito parlare non fosse altro che per la villa che, a spese di suoi creduli seguaci, riuscì a costruirsi sulle rive dell'Hudson di fronte a quella di Roosevelt. Nel Tennessee esiste una setta religiosa, i cui ministri celebrano i loro riti maneggiando serpenti che portano cinti al collo. Solo in questi giorni, e lo apprendiamo dalle riviste americane, una legge di quello Stato ha proibito l'uso dei serpenti, dopo che due ministri erano morti a causa dei loro morsi.

Dopo il contatto che abbiamo avuto con truppe straniere di ogni razza o colore, non mi par fuor di luogo che siano prese misure per impedire che culti stravaganti del genere che ho accennato possano propagarsi anche tra noi. Mi direte che ciò è estremamente improbabile, e sono d'accordo; ma altrettanto improbabile è, allora, che possano attecchire fra noi culti che offendano il buon costume. Perciò, visto che nella Costituzione si parla di questi, ritengo necessario aggiungere nel divieto anche quelli.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti