Evoluzione dell'Articolo

Il 19 dicembre 1946, nella seduta pomeridiana, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il carattere ecclesiastico o lo scopo di religione o di culto di una associazione o di una istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative per la sua costituzione od attività, per la sua erezione in persona giuridica e per la sua capacità di acquistare, di possedere ed amministrare beni mobili ed immobili, come non possono essere causa di speciali gravami fiscali».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 15.

Il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, per la sua capacità giuridica, per ogni sua forma di attività.

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Il 14 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, per la sua capacità giuridica, per ogni sua forma di attività».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la costituzione, la capacità giuridica, e ogni forma di attività dell'ente.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

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A cura di Fabrizio Calzaretti