[Il 27 settembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sui principî dei rapporti civili.]

Il Presidente Tupini, dopo aver ricordato che nella seduta precedente si erano approvate alcune parti dell'articolo che riguarda la libertà di stampa, e si era iniziato l'esame della seconda parte dell'articolo riguardante la stampa periodica, ne pone in discussione la prima proposizione: «Per la stampa periodica, quando vi sia assoluta urgenza, il sequestro può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria senza autorizzazione preventiva».

Lucifero, ricordando le ragioni già esposte, fa presente di ritenere che sia stata già data una tale ampiezza di poteri all'autorità giudiziaria, da non poter assolutamente consentire che venga data un'altra investitura di potenza dittatoriale alla polizia. È del parere che la competenza in materia di sequestri debba essere lasciata alla sola autorità giudiziaria, altrimenti si istituirà un'altra dittatura sulla libertà di pensiero.

De Vita, riaffermato che l'articolo in discussione gli sembra più un regolamento che un articolo da introdurre in una Costituzione, propone che esso venga sostituito dalla seguente formula: «Il diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo è garantito a tutti», senza aggiungere altro. Ritiene che la Commissione debba soltanto affermare il principio generale, che è quello della libertà di esprimere i propri pensieri e le proprie opinioni: la legge penale disciplinerà poi l'esercizio di questi diritti e porrà i limiti. Esprime il parere che la garanzia di questa libertà dagli eventuali limiti che potrà imporre la legge speciale sarà data dal sindacato di costituzionalità della legge stessa.

Lombardi Giovanni ricorda di aver già fatto anch'egli una proposta analoga.

Il Presidente Tupini osserva che il concetto proposto dall'onorevole De Vita è contenuto nella prima parte dell'articolo già approvato.

Cevolotto fa presente che, anche se l'odierna proposta dell'onorevole De Vita si discosti per qualche piccola parte dalla proposta dell'onorevole Lombardi, essa avrebbe dovuto essere discussa quando fu discussa la proposta dell'onorevole Lombardi stesso. Oggi non è più possibile riproporla. Ad ogni modo si dichiara contrario alla proposta dell'onorevole De Vita perché si preoccupa che, lasciando alle leggi speciali il regolare la materia, si conceda un'eccessiva libertà al legislatore, col pericolo che la legge speciale non possa essere accusata di incostituzionalità, nel caso che ponga limitazioni che non si è disposti a tollerare.

Per quanto si riferisce alla proposta in esame, dichiara di aver già espresso nella seduta precedente il suo pensiero che coincide con quello dell'onorevole Lucifero: ritiene cioè che sia opportuno sopprimere la seconda parte dell'articolo perché lasciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, sia pure con le limitazioni e le precisazioni proposte, il diritto, nei casi di urgenza (e l'urgenza si può ravvisare come si vuole in ogni circostanza), di sequestrare la stampa periodica, significherebbe mettere la libertà di stampa nelle mani del potere esecutivo.

Mastrojanni si associa agli argomenti svolti dall'onorevole Cevolotto e ne aggiunge un altro che ricava dalla stessa dizione dell'articolo. In esso si dice: «In tali casi deve essere richiesta, entro le 24 ore, la convalida dell'autorità giudiziaria». Ora, trattandosi di 24 ore, la polizia potrebbe presentare immediatamente all'autorità giudiziaria l'oggetto del reato e provocare da essa l'autorizzazione al sequestro. In tale modo si potrebbe, senza alcun danno per la immediata sottrazione della stampa nociva dalla circolazione, privare gli ufficiali di polizia giudiziaria della facoltà di effettuare il sequestro preventivo.

Fa infine osservare che nella parte dell'articolo già approvata, e precisamente alla lettera c) dove si parla di esecuzione di una sentenza, c'è un'incongruenza dal punto di vista giuridico. La sentenza ordina il sequestro: è inutile dire che il sequestro può essere disposto dall'autorità giudiziaria in esecuzione di una sentenza. La sentenza la emana l'autorità giudiziaria; è quindi l'autorità giudiziaria che ordina il sequestro.

Il Presidente Tupini chiarisce che si tratta di casi speciali, cioè quando vi siano speciali sentenze. Ci sono sequestri cautelativi e sequestri definitivi: i primi sono disposti in base ad ordinanza ed i secondi in base a sentenza.

Mastrojanni dichiara che in tal caso è necessario specificare. Ripete, in ogni modo, che la lettera c) è pleonastica.

De Vita fa presente all'onorevole Cevolotto che la legge speciale potrà disciplinare l'esercizio del diritto di libertà di stampa e di opinioni, anche mantenendo la formula da lui proposta. Non vede la necessità di disciplinare in un articolo della Costituzione le modalità dell'esercizio stesso di un diritto. Quindi chiede che la sua proposta venga posta in votazione.

Lombardi Giovanni dichiara di essere contrario a questa seconda parte dell'articolo sulla libertà di stampa, in cui si fa un'eccezione per la stampa periodica, anche perché vi sono numerosi pleonasmi e vi si concede all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di ordinare un sequestro, ciò che può diventare un abuso. Ne propone perciò la soppressione.

Moro fa rilevare che il problema dei poteri spettanti alla polizia si è presentato anche negli articoli precedenti, e sempre sotto questo profilo, se cioè si debbano oppure no conferire alla polizia dei poteri i quali potrebbero portare ad abusi nei confronti della libertà individuale.

Ritiene che avendo stabilito negli articoli precedenti la concessione di poteri all'autorità di polizia, non ci si possa sottrarre per il caso in esame alla necessità di conferire questi poteri, i quali opportunamente servono a limitare la libertà individuale in vista delle esigenze sociali che non possono essere disconosciute. Dichiara di aver l'impressione che qualche volta la Commissione si mostri eccessivamente preoccupata dalla situazione contingente, per i precedenti storici ai quali si riferisce, e formuli una libertà in astratto, che non tiene conto delle esigenze di una convivenza sociale. Ci sono dei casi in cui è indispensabile che intervenga con urgenza l'autorità di polizia altrimenti si apre la via all'arbitrio. Ritiene impossibile prescindere dall'esercizio del potere della polizia in materia di pubblicazioni oscene, che costituiscono uno dei punti proposti dal Relatore. Tutti sanno che sono in corso innumerevoli pubblicazioni offensive non solo del sentimento religioso, ma anche dei principî di moralità accettati dalla nostra civiltà; pubblicazioni che offendono il senso umano ed il senso di patriottismo, in quanto questa attività corruttrice della stampa incide sulla ripresa della nostra vita nazionale sia dal punto di vista spirituale che da quello politico.

Richiama la Commissione sulla opportunità di tener conto di queste esigenze fondamentali, senza le quali la Costituzione non potrà essere consolidata.

Lombardi Giovanni riconosce la giustezza delle osservazioni fatte dall'onorevole Moro, nel senso che bisogna salvaguardare la libertà di stampa e insieme impedirne gli eccessi; ma contesta che a ciò si possa provvedere nello Statuto, senza invadere un campo che deve essere riservato alla legge speciale.

Insiste sulla proposta fatta da lui e dall'onorevole Mancini, tornando a manifestare la sua avversione alla seconda parte dell'articolo, nella quale si concede all'autorità di pubblica sicurezza un potere che invece le si deve contestare, perché in ogni epoca, anche in quella che precedette il fascismo, l'autorità di pubblica sicurezza non ha mai dato garanzia di serenità.

Moro prende atto con compiacimento di quanto ha dichiarato l'onorevole Lombardi circa la necessità di reprimere gli abusi della libertà di stampa e di imporle limiti tendenti a garantire quei criteri di moralità che devono essere alla base del nostro ordinamento sociale.

Dichiara di non poter però convenire con lui circa l'opportunità di rinviare alla legge sulla stampa la disciplina di questa materia. La legge sulla stampa sarà probabilmente fatta da un'assemblea che potrà essere orientata nello stesso senso della Commissione, ma non è possibile essere sicuri di quello che sarà l'avvenire. Compito della Commissione è di dare al popolo italiano una Costituzione che indirizzi la legislazione per molto tempo.

Si dichiara insoddisfatto delle argomentazioni dell'onorevole De Vita circa il controllo di costituzionalità ad opera della stessa Costituzione, in ordine alla legge sulla stampa. Rileva che, una volta sancito il principio generale della libertà sulla stampa, si presentano due ipotesi: o la legge sulla stampa limita questa libertà, e allora può essere dichiarata incostituzionale in base alla violazione del principio generale affermato; oppure essa non pone alcun limite concreto alla libertà di stampa, ed allora sarà frustrata l'esigenza di reprimere quegli abusi che offendono la coscienza morale.

Pertanto, ritiene che non si possa accogliere la formula proposta dagli onorevoli Lombardi e Mancini, né quella proposta dall'onorevole De Vita.

Cevolotto insiste nel ritenere che la seconda parte dell'articolo in esame sia pericolosissima, e che perciò non debba essere accettata. Concorda nella necessità di reprimere la stampa oscena; ma ritiene che neppure in questo caso possa essere lasciato alla pubblica sicurezza il diritto di operare il sequestro. Non si può sapere dove potrebbe arrivare la pubblica sicurezza attraverso una formula di questo genere, che potrebbe anche permettere una violazione del principio della libertà di stampa.

Mantiene perciò la sua proposta che sia soppressa la seconda parte dell'articolo.

Lucifero dichiara di essere d'accordo con l'onorevole Cevolotto. Fa presente che il termine di 24 ore, entro le quali deve essere richiesta la convalida dell'autorità giudiziaria, non risolve nulla, in quanto parlando di stampa periodica ci si deve riferire principalmente al giornale quotidiano, cioè all'organo di informazione e di polemica. Quando si è soppresso un giornale, non per 24 ore, ma anche soltanto per tre o quattro ore, lo si è praticamente eliminato, anche se poi risultasse, entro le 24 ore, che colui che pubblicava quel giornale non era perseguibile. Intanto però il potere esecutivo avrebbe raggiunto il suo scopo di non far giungere al pubblico in quel dato momento quella tale informazione, quella tale notizia che poteva avere per esso interesse. Ritiene pertanto che la disposizione sia perfettamente inutile.

Moro dichiara di aderire alle osservazioni dell'onorevole Cevolotto per quanto riguarda il comma a), circa la mancanza del gerente e dello stampatore; e di poter anche riconoscere che si debba dare il tempo di rivolgersi all'autorità giudiziaria onde ottenere da questa il sequestro nelle forme e garanzie stabilite dalla legge.

Ma resta fermissimo nel suo punto di vista circa il comma b), riguardante le pubblicazioni oscene. Non ritiene che si possa allargare tanto il senso della parola osceno da far rientrare in essa la materia politica. Per il comma c) fa presente che in esso si parla di reati, e quindi questo è già un limite molto rigoroso che si impone all'arbitrio dell'autorità di pubblica sicurezza. Si tratta inoltre non di tutti i reati, ma di quelli precisamente indicati dalla legge sulla stampa. Se poi si ricollega questa norma con l'altra proposta dai Relatori nell'articolo successivo, norma veramente rigorosa che sancisce gravissime responsabilità penali e civili per i funzionari i quali abusino e violino i diritti di libertà, ritiene che si possa essere tranquilli. Qualche abuso ci sarà; ma quel complesso di limiti che la Sottocommissione ha armonicamente congegnato sarà sufficiente per offrire la migliore garanzia.

Dossetti fa osservare all'onorevole Lucifero che l'argomento da lui addotto, che cioè 24 ore sono sufficienti perché si esaurisca la possibilità di riparazione di un provvedimento arbitrario, si ritorce contro di lui perché vale anche in senso opposto. Se si esclude la possibilità di un sequestro di polizia, ci si priva della possibilità di impedire che un giornale, specialmente se quotidiano o settimanale, evidentemente offensivo dei principî di moralità, possa essere infrenato.

Fa osservare che, se si è ammesso che si possa privare un individuo della libertà per 48 ore, tanto più si può ammettere la limitazione di un giorno nei riguardi della stampa. È vero che un giornale può fare grandi e decisive cose nello spazio di 24 ore, ma anche una persona può fare grandi e decisive cose in 48 ore. Pensa comunque che, evidentemente, al fondo delle preoccupazioni manifestate ci sia un giusto risentimento per gli abusi del passato.

Lucifero afferma che vi è la preoccupazione che gli abusi si possano ripetere.

Cevolotto, al confronto fatto dall'onorevole Dossetti con la privazione della libertà personale precedentemente ammessa, risponde che, a parte il fatto che anche la privazione della libertà personale è stata circondata di molte cautele, non è vero che tale privazione sia più grave della soppressione della stampa. La prima ha dei riflessi più limitati, si riferisce ad una singola persona; mentre un sequestro di un giornale ha riflessi su tutta la collettività, su un intiero partito, e, talvolta, sulla vita stessa della Nazione.

Mastrojanni rileva che, dalla discussione in corso, è risultato che alcuni non hanno fiducia nel potere discrezionale delle autorità di pubblica sicurezza, mentre altri lamentano il pericolo che, a causa delle preoccupazioni espresse dai primi, possa derivare nocumento alla pubblica moralità, specie per quanto attiene alla stampa oscena. Poiché tutti dimostrano un senso di maggiore fiducia nell'autorità giudiziaria circa il sequestro della stampa nociva, l'oratore propone una formula la quale stabilisca il sequestro della stampa illecita con provvedimento frattanto non motivato dell'autorità giudiziaria. Tale provvedimento, in pratica, si può ottenere anche in mezz'ora. Difatti tale spazio di tempo è sufficiente perché l'agente di polizia giudiziaria vada dal procuratore della Repubblica, o dal Pretore, presenti la stampa incriminata e si munisca di ordine di sequestro.

Propone quindi la seguente formula: «Il sequestro può essere eseguito a richiesta della polizia giudiziaria con provvedimento urgente, frattanto non motivato, dell'autorità giudiziaria».

Lombardi Giovanni, rispondendo all'onorevole Dossetti, osserva che egli nel suo ragionamento non ha tenuto conto che alcuni membri della Sottocommissione si opposero a concedere alla pubblica sicurezza il diritto di arresto preventivo, sostenendo che questo potesse essere ammesso solo in caso di flagranza. Per quei Commissari che hanno votato in tal senso, le osservazioni dell'onorevole Dossetti non hanno alcun potere dimostrativo. Chi non ha ammesso l'arresto od il fermo preventivo, non può ammettere, per coerenza, il sequestro preventivo. D'altronde egli pensa che quello che si sta esaminando non sia che un abbozzo di statuto, e si augura che l'Assemblea Costituente voglia riparare a tutti quegli eccessi che ci riportano verso le spumose onde del passato.

La Pira, Relatore, dichiara che, nello stendere il testo dell'articolo col quale si attribuiscono alcuni poteri alla polizia ed in genere all'autorità giudiziaria, si è avuto sempre presente il principio della responsabilità civile e penale dei funzionari. Nella luce di questo principio si sono considerate tutte le garanzie possibili, in modo che tutte le preoccupazioni di eccesso da parte degli ufficiali giudiziari o della autorità giudiziaria verranno eliminate, se si approverà il principio della responsabilità civile e penale dei funzionari dello Stato.

Dichiara che eventualmente si potrebbe riflettere sul comma a) riguardante le violazioni delle norme amministrative, aderendo a quanto ha proposto l'onorevole Cevolotto.

Basso, Relatore, fa osservare all'onorevole Lombardi, il quale ha parlato di ritorno verso le spumose onde del passato, che il progetto dell'articolo formulato: «La libertà di stampa è garantita a tutti. Le limitazioni saranno indicate dalla legge, ecc.» non è che un ritorno allo Statuto Albertino[i]. Tutto il travaglio costituzionale è stato proprio quello di dare una garanzia effettiva in sede di Costituzione a questa libertà.

Le formule proposte dagli onorevoli Lombardi e Mancini e dall'onorevole De Vita non hanno, a suo avviso, alcuna possibilità di essere seriamente difese, perché tendono a riportare la regolamentazione costituzionale indietro di un secolo.

Dichiara di non essere egli stesso soddisfatto della formulazione dell'articolo, che è frutto di una transazione, rilevando che si è commesso un errore in difetto nella parte che tratta della magistratura, poiché è stata dimenticata una serie di giudizi civili che riguardano la materia dei diritti di autore ed i conflitti che possono sorgere in questo campo tra autore e editore. Osserva che in tali casi, in pendenza di giudizio, dovrebbe essere consentito il sequestro cautelativo.

Viceversa, si è acceduto nella formulazione del diritto di sequestro da parte della pubblica sicurezza. Ed egli avrebbe riservato alla pubblica sicurezza il diritto di sequestro solo per l'ipotesi del comma a), riguardante le violazioni delle norme amministrative.

Non si è associato alla formulazione del comma b) perché in quel caso ritiene che si venga a porre in atto un apprezzamento discrezionale da parte degli organi di polizia giudiziaria, nel corso del quale si può commettere — o far finta di commettere — errore. Nel comma a) invece si tratta particolarmente della stampa clandestina, e si deve dare autorizzazione alla pubblica sicurezza di intervenire senz'altro. Insiste perché questo diritto di sequestro della pubblica sicurezza sia mantenuto con la garanzia della denuncia entro le 24 ore all'autorità giudiziaria. Per le ipotesi b) e c) personalmente non insiste. Del resto va osservato che per quanto riguarda le pubblicazioni oscene, trattandosi di reato, può provvedere direttamente la magistratura.

Mancini replica che il principio affermato nella proposta avanzata da lui e dall'onorevole Lombardi non è un principio superato, ma un principio modernissimo, perché vi si afferma la libertà di stampa limitata soltanto dalle future leggi. Ora le leggi future sono l'avvenire e non sono il passato.

Consente circa le esigenze di difesa della base morale di cui ha parlato l'onorevole Moro. Vi è oggi il bisogno di riportare l'Italia in una sfera di moralità che purtroppo ha perduto per la nefasta opera del fascismo. La moralità per i popoli è al disopra di ogni altra esigenza. Pertanto si dichiara favorevole alle limitazioni da sancire contro la stampa oscena e anche contro gli atteggiamenti di una certa stampa che, se non sono osceni dal punto di vista lessicale, sono osceni dal punto di vista etico-politico.

De Vita fa osservare che la formula da lui proposta somiglia certamente a quella adottata dallo Statuto Albertino; sennonché allora non c'era la distinzione tra potere costituente e potere legislativo ordinario, e non c'era nemmeno il controllo sostanziale di costituzionalità della legge. Adesso la cosa è diversa poiché nella nuova Costituzione vi sarà il controllo di costituzionalità. Perciò la sua formula, anche se simile a quella del vecchio Statuto, inserita nella nuova Costituzione ha un significato ed una portata molto diversi.

Il Presidente Tupini osserva che, con l'emendamento sostitutivo proposto dagli onorevoli Lombardi e Mancini, così come con l'emendamento proposto dall'onorevole De Vita, si tende a sottoporre a votazione una proposizione che è stata già votata. L'onorevole De Vita vorrebbe che si facesse punto dopo le parole: «è garantito a tutti», e non si andasse oltre. Invece si è andati oltre nella discussione. Al punto in cui si è giunti, se i proponenti insistono, l'oratore non può fare altro che domandare alla Commissione se è del parere che si rimetta in discussione una proposizione che nel suo spirito e nella sua lettera è stata già votata ieri.

De Vita fa presente che l'articolo non è stato votato tutto: c'è ancora una parte in discussione.

Il Presidente Tupini rileva che la questione pregiudiziale, se si debba procedere o no nella formulazione dopo l'affermazione di carattere generale contenuta nella prima proposizione dell'articolo, è stata già superata ieri, approvando le altre proposizioni.

De Vita risponde che la sua proposta era stata fatta ieri, ma poi si è stabilito di rimandarla ad oggi.

Il Presidente Tupini fa presente all'onorevole De Vita che egli ha il diritto di domandare che la sua proposta sia rimessa in votazione.

Dossetti non ritiene che l'onorevole De Vita abbia questo diritto: egli ha la facoltà di accertarsi se si sia votato o no.

Mancini dichiara di rimettere la questione al potere discrezionale del Presidente.

Togliatti osserva che in un'Assemblea preparatoria si può anche rimettere ai voti una proposta già approvata.

Cevolotto si dichiara contrario al principio enunciato dall'onorevole Togliatti, perché esso può anche essere giusto, ma la Sottocommissione ha in precedenza deciso che non si debba ritornare sulle proposte approvate.

De Vita fa rilevare che l'emendamento sostitutivo da lui proposto è del tutto diverso dall'articolo proposto dai Relatori. È una pura coincidenza che ne accetti la prima parte.

Il Presidente Tupini ripete che l'Assemblea ha già deciso nella seduta precedente che l'articolo non dovesse fermarsi alla prima proposizione. Se l'onorevole De Vita non è convinto, si rifarà la votazione.

De Vita dichiara di rinunciare a che la sua proposta sia rimessa ai voti.

Il Presidente Tupini fa presente che risulterà chiaro dal verbale che, secondo l'onorevole De Vita, la formula dell'articolo dovrebbe limitarsi all'unica e semplice affermazione contenuta nella prima proposizione della prima parte dell'articolo, così come è stata presentata dai relatori.

Richiama quindi l'attenzione sulla formula conciliativa proposta dall'onorevole Mastrojanni, la quale tende in sostanza a che i poteri che, secondo la formula dei Relatori, si vogliono dare all'autorità di pubblica sicurezza, e che debbono esperirsi nel termine di 24 ore, siano delegati all'autorità giudiziaria.

Ricorda poi che c'è una formula più radicale presentata dall'onorevole Lucifero, secondo la quale nessuna facoltà in materia deve essere concessa al potere esecutivo. Fa rilevare che tale proposta collima con l'altra fatta nella seduta precedente dall'onorevole Cevolotto, che nessuna facoltà di sequestro preventivo debba essere data all'autorità di pubblica sicurezza e quindi al potere esecutivo. Dichiara di ritenere che la formula dell'onorevole Lucifero riassuma il pensiero espresso dagli onorevoli Cevolotto e De Vita e dagli onorevoli Lombardi e Mancini.

Mancini fa osservare che la proposta dell'onorevole Lucifero non può rientrare in quella sua e dell'onorevole Lombardi, avendo essi affermato che non si può parlare di sequestro nella Costituzione, ma soltanto di libertà di stampa, e che per quanto riguarda il sequestro ci si deve rimettere alla legge speciale.

Il Presidente Tupini ricorda che la formulazione proposta dagli onorevoli Lombardi e Mancini è del seguente tenore:

«La libertà di stampa è garantita a tutti. Le limitazioni saranno indicate dalla legge anche se le manifestazioni del pensiero siano fatte con mezzi differenti dalla stampa».

Fa osservare in proposito ai proponenti che il trattamento da fare alla stampa ed anche agli alti mezzi di manifestazione del pensiero differenti dalla stampa, è contenuto in quella proposizione della prima parte dell'articolo in cui si dice: «è vietato assoggettare l'esercizio ad autorizzazioni e censure», facendo riferimento appunto alla stampa e a qualsiasi altro mezzo di espressione. La discussione di questo inciso è stata, d'accordo, rinviata alla fine della discussione dell'articolo. Quindi la proposta degli onorevoli Lombardi e Mancini potrà essere posta in votazione in quella sede.

Ritiene che debba avere la precedenza nella votazione la proposta dell'onorevole Lucifero, secondo la quale nessuna facoltà in materia di sequestro deve essere data al potere esecutivo, cioè all'autorità di pubblica sicurezza, e perciò la mette ai voti.

Lucifero dichiara che dicendo di non volere che nessuna facoltà in materia di stampa sia concessa al potere esecutivo, non esclude affatto che vi possa essere una legge sulla stampa, ma intende soltanto porre limiti chiari a questa legge. La competenza in materia di sequestro della stampa può essere soltanto concessa all'autorità giudiziaria. Del resto, se lo si ritiene opportuno, si potrà stabilire con lettera d) una disposizione che dia in qualche caso specifico questa speciale potestà all'autorità giudiziaria, come è accennato nella proposta dell'onorevole Mastrojanni. Però deve essere ben fermo il principio che il potere esecutivo non ha la facoltà di impedire a qualunque cittadino di esprimere la propria opinione.

Mancini fa osservare che quando questo principio si afferma in una Costituzione la legge speciale non potrà assolutamente derogare dal principio proclamato.

Togliatti osserva che in linea astratta di diritto costituzionale la proposizione potrebbe essere accettata, ma non può esserlo in linea pratica perché la magistratura ha dimostrato di essere scarsamente penetrabile allo spirito democratico. Pertanto dichiara che voterà contro la proposta dell'onorevole Lucifero.

Basso, Relatore, dichiara che il principio contenuto nella proposta dell'onorevole Lucifero non si potrebbe applicare all'ipotesi già prevista nella lettera a) per le ragioni già esposte; e quando un cittadino non assume la responsabilità di quello che pubblica, non ha il diritto di invocare la tutela della libertà di stampa. Non c'è una violazione della libertà di stampa quando si impedisce l'uscita di un giornale privo della firma del gerente responsabile.

Dichiara pertanto che voterà contro la formula dell'onorevole Lucifero.

De Vita dichiara di astenersi dalla votazione per le ragioni precedentemente esposte.

(La formula è respinta con 2 voti favorevoli, 12 contrari e 1 astenuto)

Il Presidente Tupini mette ai voti la proposta degli onorevoli Lombardi e Mancini secondo la quale le limitazioni della libertà di stampa sarebbero ammesse purché stabilite da una legge speciale.

Cevolotto dichiara che voterà contro questa proposta perché ritiene che il riferimento alla legge speciale, senza limiti da parte della Costituzione, sia pericolosissimo.

Il Presidente Tupini dichiara che voterà contro la proposta perché essa ripropone la formula contenuta nello Statuto Albertino: «La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi», che coerentemente alla sua precedente dichiarazione, considera troppo generica e quindi inoperante.

Togliatti si associa alla dichiarazione di voto del Presidente.

Lucifero si associa anch'egli alla dichiarazione di voto del Presidente.

(La proposta è respinta con 2 voti favorevoli e 13 contrari).

Il Presidente Tupini mette ai voti la formula proposta dall'onorevole Mastrojanni:

«Il diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo è garantito a tutti.

Il sequestro può essere disposto soltanto dall'autorità giudiziaria nei casi di violazione delle norme amministrative che regolano l'esercizio del diritto e, comunque, nei casi gravi, anche con provvedimento di urgenza frattanto non motivato».

Mastrojanni fa presente che avrebbe voluto esprimere gli stessi concetti in termini più precisi che potrebbero essere conglobati nella prima parte dell'articolo. In questa prima parte si dà una limitazione anche all'autorità giudiziaria, la quale interviene solo in casi specifici. Ora fra i casi specificamente determinati, quelli di cui alle lettere b) e c) sono pleonastici. La sua proposta definitiva sarebbe pertanto di un'aggiunta che completi la parte dell'articolo già approvato che prenderebbe il posto di quella discussa.

Moro dichiara che voterà contro la proposta dell'onorevole Mastrojanni, pur dandogli atto dell'intenzione conciliativa, perché ritiene che la Costituzione debba conferire alla polizia i poteri stabiliti. Accetterebbe la proposta in via subordinata, qualora fosse respinta la proposta dei Relatori; ed in quel caso si riserva di ripresentare la proposta dell'onorevole Mastrojanni.

Cevolotto dichiara che voterà contro la proposta dell'onorevole Mastrojanni prima di tutto perché essa tende a modificare quanto è già stato votato, e in secondo luogo perché è vaga e imprecisa, e la sua imprecisione lascerebbe all'autorità giudiziaria il diritto di procedere al sequestro in «casi gravi», espressione ambigua che potrebbe dar luogo all'arbitrio.

Lucifero concorda con l'onorevole Cevolotto.

Mastrojanni fa osservare che la formula «casi gravi» è invece precisa perché nei casi gravi si comprendono quelli non previsti dalle norme amministrative.

Rispondendo all'osservazione dell'onorevole Cevolotto, il quale si preoccupa di lasciare all'autorità giudiziaria la facoltà di provvedere, gli domanda chi, secondo lui, dovrebbe provvedere, ed in qual modo egli intenda tutelare la pubblica moralità.

Mancini dichiara che voterà contro la proposta dell'onorevole Mastrojanni perché le modalità del sequestro debbono essere stabilite dalla legge speciale sulla stampa. Una Carta costituzionale non può affermare altro che il principio, non le modalità con le quali il principio si applica.

Lombardi Giovanni dichiara di associarsi alla dichiarazione di voto dell'onorevole Mancini.

(La proposta è respinta con 1 voto favorevole e 14 contrari).

Il Presidente Tupini mette ai voti la formula proposta dai Relatori nella prima parte che è la seguente:

«Per la stampa periodica, quando vi sia assoluta urgenza, il sequestro può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria senza autorizzazione preventiva».

Fa rilevare che chi vota a favore di questa proposizione può riservarsi il diritto poi di intervenire, pur affermando il principio generale, in tutte quelle ipotesi e quei limiti che riguardano l'applicazione del principio.

Lucifero dichiara che voterà contro perché è contrario al principio.

(La proposta è approvata con 10 voti favorevoli e 5 contrari).

Il Presidente Tupini mette ai voti la seguente altra proposizione: «nei casi: a) di violazione delle norme amministrative che regolano l'esercizio del diritto».

Lucifero ricorda che nella seduta precedente l'onorevole Basso, molto giustamente, aveva in un primo tempo accettato la sua prima proposta di limitare le violazioni amministrative alla mancanza del gerente e dello stampatore, e cioè della persona responsabile che eventualmente deve essere perseguita. Visto che è stato ammesso il principio dell'arbitrio di polizia, è d'avviso che debba cercarsi almeno di limitarlo, chiarendo che la violazione di norme amministrative può esservi soltanto se manca il nome del gerente responsabile e il nome dello stampatore.

Propone pertanto un emendamento sostitutivo così formulato: «a) di mancata indicazione del responsabile e dello stampatore».

Cevolotto si associa a quanto ha detto l'onorevole Lucifero.

Togliatti dichiara di non poter accettare l'emendamento sostitutivo perché vi sono anche altre norme amministrative che si possono violare; per esempio, le norme che si riferiscono alla limitazione nel consumo della carta. Se esce un giornale a quattro pagine, sfidando le norme stabilite dal comitato dei prezzi, lo si deve poter sequestrare.

Cevolotto osserva che per questa ipotesi non è necessario il sequestro, perché basta una forte multa, che è un provvedimento di carattere penale.

Togliatti fa presente un altro caso di violazione: quello che si faccia una legge sulla stampa la quale imponga la pubblicazione dei bilanci. Se un giornale non pubblicasse questi bilanci, potrebbe essere sequestrato.

Ripete, in ogni modo, che voterà contro la proposta dell'onorevole Lucifero.

Dossetti ritiene che le giuste esigenze prospettate dagli oratori non possano essere soddisfatte per via di polizia. Per esse può bastare l'intervento dell'autorità giudiziaria, perché l'immediatezza dell'intervento della polizia non è necessario, a meno che non si tratti dell'ipotesi straordinaria dell'omissione del gerente responsabile. Per evitare il grave pericolo di abusi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, tutte le formulazioni che si potrebbero fare non sarebbero mai sufficienti.

Mancini si dichiara favorevole alla formula che contempla le norme amministrative, per le stesse ragioni esposte nella seduta precedente ed in seguito alle quali l'onorevole La Pira mutò la formula da lui precedentemente proposta. Nella formula «violazione delle norme amministrative» è racchiuso anche il concetto della mancanza della firma dello stampatore e della mancanza del gerente responsabile. Invece, con la formula dell'onorevole Lucifero, si verrebbero ad escludere ogni altra eventuale norma amministrativa obliata od offesa.

La Pira, Relatore, precisa all'onorevole Mancini che nella seduta precedente egli era d'accordo con lui perché si trattava dell'autorità giudiziaria. Oggi, poiché si tratta dell'autorità di pubblica sicurezza, il suo accordo con l'onorevole Mancini non c'è più.

Basso, Relatore, dichiara di essere combattuto tra il desiderio di non usare la formula generica che ritiene pericolosa, e la necessità di tener conto di tutte le ipotesi in cui il sequestro può essere consentito. Si potrebbe venire incontro alla preoccupazione dell'onorevole Togliatti, aggiungendo l'altra ipotesi da questi proposta e cioè il caso della mancanza di pubblicazione del bilancio, senza usare la formula generica della violazione delle norme amministrative.

Il Presidente Tupini ricorda che vi sono tre proposte: quella contenuta nella formula originaria dei Relatori; quella contenuta nella proposta intermedia dell'onorevole Basso che tiene conto della preoccupazione espressa dall'onorevole Togliatti; e infine la proposta radicale dell'onorevole Lucifero, in cui si prevede il sequestro preventivo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza soltanto quando manchi l'indicazione del gerente responsabile o dello stampatore.

Dichiara che voterà a favore della formula proposta originariamente dai Relatori, perché più chiara e precisa.

Basso, Relatore, dichiara di ritirare la sua proposta intermedia.

Il Presidente Tupini mette ai voti la proposta dell'onorevole Lucifero, il quale vorrebbe sostituire il comma a) col seguente:

«a) di mancata indicazione del responsabile o dello stampatore».

(La proposta è respinta con 3 voti favorevoli e 12 contrari).

Rileva che l'onorevole Basso ha dichiarato di non insistere sulla sua proposta. Domanda all'onorevole Togliatti se mantiene la sua.

Togliatti dichiara di ritirare la sua proposta.

Il Presidente Tupini mette ai voti la formula proposta dai Relatori, così concepita

«a) di violazione delle norme amministrative che regolano l'esercizio del diritto».

Lucifero dichiara che voterà contro questa formula, come ieri ha votato contro l'analoga formula proposta per la prima parte dell'articolo, perché considera che essa consenta l'effettiva soppressione della libertà di stampa.

Dossetti dichiara che voterà contro la formula proposta dai Relatori, perché ha la sensazione che si vada incontro ad un'estensione troppo pericolosa.

Cevolotto si associa alle considerazioni esposte dagli onorevoli Lucifero e Dossetti e dichiara che voterà contro.

De Vita dichiara che si asterrà dalla votazione per le ragioni già esposte.

Lombardi Giovanni dichiara che voterà contro per coerenza con le sue dichiarazioni precedenti.

(La formula dei Relatori è approvata con 7 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto).

Il Presidente Tupini pone in discussione il comma b):

«di pubblicazioni oscene»

proposto dal Relatore La Pira.

Cevolotto si dichiara contrario al comma proposto dall'onorevole La Pira, non perché sia contrario alla persecuzione di pubblicazioni oscene, ma perché ritiene che questo comma apra un altro varco agli abusi da parte della pubblica sicurezza che, ravvisando artatamente un carattere osceno in pubblicazioni che non lo hanno potrebbe sopprimerle.

Mastrojanni non è favorevole al comma b) proposto, non perché non intenda che venga repressa la stampa a carattere osceno, ma perché questa repressione rientrerebbe nell'ipotesi da lui formulata nella proposta non approvata. Si associa alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Cevolotto.

Lucifero dichiara che voterà contro per le stesse ragioni espresse dagli onorevoli Mastrojanni e Cevolotto. Ritiene che il giudizio sulla oscenità o meno di una pubblicazione sia un giudizio di grande delicatezza. Si sono viste considerare oscene delle opere d'arte che ormai sono internazionalmente riconosciute come dei capolavori.

Basso, Relatore, dichiara che voterà contro per le stesse ragioni esposte dagli onorevoli Cevolotto e Lucifero.

La Pira, Relatore, fa presente il caso pratico dell'ufficiale di pubblica sicurezza che veda delle pubblicazioni a carattere osceno e proceda immediatamente al sequestro. Però entro 24 ore egli deve richiedere la convalida dell'autorità giudiziaria. Domanda perciò quale difficoltà esista in concreto a che un ufficiale della polizia giudiziaria abbia la possibilità di sequestrare una pubblicazione oscena, e dove sia la difficoltà politica.

Basso, Relatore, osserva che la difficoltà è nel pericolo di abuso, non nell'applicazione della disposizione.

La Pira, Relatore, riconosce la possibilità di abusi, ma ritiene che tra i piccoli abusi che si possono commettere ed i grandi mali che possono essere evitati, occorre scegliere, reprimendo i grandi mali.

Moro ritiene che il comma sia di importanza essenziale per la repressione degli abusi della libertà di stampare che tendano intenzionalmente, come si attua oggi, alla corruzione della gioventù ed all'indebolimento della forza morale italiana. Dichiara che, per queste ragioni, voterà a favore del comma proposto dall'onorevole La Pira.

Lombardi Giovanni dichiara di votare contro poiché non riconosce alla pubblica sicurezza la capacità di discernere quali pubblicazioni siano oscene e quali no.

Dossetti si associa alle considerazioni esposte dall'onorevole Moro, aggiungendo che, se si considera il complesso del sistema che la Commissione è venuta costruendo, si vedrà che si è largheggiato su qualche punto in cui si potevano porre restrizioni, mentre ora si vorrebbe da taluni non dare il potere alla pubblica sicurezza di intervento in un caso in cui è giustificato, al di fuori di ogni considerazione di ordine pubblico.

Il Presidente Tupini dichiara di votare a favore della formula proposta dal Relatore oltre che per le ragioni indicate dagli onorevoli Moro, Dossetti e La Pira, anche per il fatto che ove una simile proposta venisse respinta, la pubblica sicurezza non si sentirebbe mai autorizzata a intervenire per reprimere abusi così gravi.

Togliatti fa osservare che nella discussione si è parlato di autorità di pubblica sicurezza, mentre nel testo proposto si parla soltanto di polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria è alle dipendenze del procuratore della Repubblica, e non del questore.

Il Presidente Tupini precisa che gli agenti della polizia giudiziaria sono sempre dipendenti dal questore, pure essendo distaccati agli uffici giudiziari per i servizi giudiziari.

Moro osserva che si potrebbe prendere in considerazione l'obiezione dell'onorevole Togliatti e chiarire dicendo che il sequestro può essere eseguito da ufficiali della polizia in genere.

Dossetti fa presente che l'onorevole Togliatti ha portato un argomento in più circa la fondatezza della pretesa di affermare questa possibilità, dato che vi è con la polizia giudiziaria una possibilità ed una garanzia di maggior controllo di quella che non vi sia con una polizia normale.

Mancini fa presente che la polizia giudiziaria dipende dal procuratore della Repubblica, per la scoperta e la persecuzione dei reati secondo quanto è stabilito nel Codice; dipende dai suoi organi per il resto.

Lombardi Giovanni rileva che dare una definizione della oscenità non è cosa facile.

Moro osserva che il Codice penale ne parla, definendo gli atti osceni.

Mancini dichiara che voterà favorevolmente al comma proposto perché, avendo votato per la formula riguardante le violazioni alle norme amministrative, di cui al comma a), non può per coerenza che votare la formula del comma b) così come è stata presentata. Voterà favorevolmente, oltre che per le ragioni morali già espresse, anche perché alla parola «osceno» non si può dare che il significato etico-giuridico dal codice penale.

Iotti Leonilde dichiara che voterà favorevolmente, associandosi alle considerazioni esposte dall'onorevole Moro, in modo particolare per quel che riguarda la protezione della moralità pubblica della gioventù.

Mastrojanni dichiara che voterà contro. Riconosce la necessità della repressione della stampa oscena, ma non riconosce negli agenti di polizia giudiziaria la capacità di giudicare sulla necessità del sequestro preventivo.

Aveva perciò suggerito la formula del provvedimento di urgenza, demandando al procuratore della Repubblica, o al Pretore, di giudicare sulla convenienza o meno del sequestro con provvedimento non motivato.

Mancini fa osservare all'onorevole Mastrojanni che, quando si parla di polizia giudiziaria, è sempre sottinteso il procuratore della Repubblica, il quale rimane la sola autorità per ordinare il sequestro.

Mastrojanni precisa che gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno il dovere di sequestrare quello che è corpo di reato, senza preventivo intervento del procuratore della Repubblica.

Il Presidente Tupini mette ai voti il comma b) dell'articolo.

(È approvato con 8 voti favorevoli, 5 contrari, 2 astenuti).

Pone in discussione il comma c) dell'articolo proposto dai relatori, il quale dice: «di quei reati per i quali tassativamente la legge sulla stampa autorizzi il sequestro preventivo».

Cevolotto si dichiara contrario al comma c), non soltanto per la ragione che, essendo stato contrario agli altri due deve evidentemente essere contrario anche al terzo; ma anche perché con questo comma si riapre a suo avviso, proprio quel varco che si era stabilito di non lasciare aperto in materia di sequestro preventivo da parte della polizia giudiziaria. Si è detto che ogni rinvio alla legge speciale è pericoloso; tanto più è pericoloso in questo caso. La legge speciale può creare svariatissimi reati per i quali ammette il sequestro preventivo, venendo così a ferire il principio della libertà di stampa. Si potrebbe perfino arrivare a stabilire che lo scrivere contro una determinata posizione politica assunta da un governo è reato, e ad autorizzare in questo caso il sequestro.

Moro ritiene di non potere aderire a quanto ha dichiarato l'onorevole Cevolotto. Qui non si tratta di reati fissati dalla legge sulla stampa, ma di quelli definiti tali dal Codice penale, tra i quali la legge sulla stampa sceglie quelli per i quali è autorizzato il sequestro preventivo. È del parere che per i reati neo-fascisti, per esempio, data la delicata situazione politica sia indispensabile dare alla legge un mezzo per addivenire al sequestro.

Cevolotto fa osservare all'onorevole Moro che quando si dice: «Per i reati per i quali tassativamente la legge sulla stampa autorizzi il sequestro preventivo» non è possibile riferirsi ai reati del Codice penale, perché in materia di stampa i reati li stabilisce la legge sulla stampa. Sono leggi penali anche tutte le norme delle leggi speciali che ravvisano reati. La legge sulla stampa creerà dei reati di stampa all'infuori di quelli stabiliti dal Codice.

Non ritiene che con questa formula si miri ad impedire il sequestro per quei reati che sono stabiliti dalla legge sulla stampa; il pericolo da lui prospettato esiste dunque realmente.

Moro ammette che la questione debba essere chiarita. Anche la legge sulla stampa potrà prevedere dei casi di reato; però avrà un'altra funzione; oltre che prevedere questi reati di stampa, dovrà scegliere quei reati tassativamente indicati, per cui sia ammesso il sequestro preventivo.

Dossetti si associa alle dichiarazioni dell'onorevole Moro, in considerazione della necessità di repressione della stampa neo-fascista.

Lucifero si dichiara d'accordo con l'onorevole Cevolotto.

Basso e La Pira, Relatori, insistono sulla formula proposta.

Mancini ritiene che l'onorevole Cevolotto potrebbe aver ragione, se i reati di cui si tratta oltre ad essere indicati dal Codice Penale, fossero anche previsti dalla legge speciale sulla stampa. Qui invece è stato specificato che si tratta di quei reati per i quali sia il Codice penale, sia la legge sulla stampa, dovranno stabilire tassativamente il sequestro. Per questi motivi voterà in favore della disposizione.

Il Presidente Tupini mette ai voti il comma c), dell'articolo così formulato:

«di quei reati per i quali tassativamente la legge sulla stampa autorizzi il sequestro preventivo».

(È approvato con 9 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti).

Pone in discussione la proposizione seguente, nella quale, riferendosi ai casi in cui si è data facoltà all'autorità di polizia di intervenire con la misura del sequestro preventivo, si dice: «In tali casi deve essere richiesta entro le ventiquattro ore la convalida dell'autorità giudiziaria».

Cevolotto propone che, secondo quanto si è fatto per altri casi precedentemente esaminati, si dica: «richiesta e concessa nelle ventiquattro ore successive». In caso contrario non vi sarebbe alcun limite effettivo: basta richiedere la convalida nelle ventiquattro ore, poi l'autorità giudiziaria può aspettare anche due mesi.

Basso, Relatore, si dichiara d'accordo in linea di massima con la richiesta dell'onorevole Cevolotto salvo ad allargare il termine a quarantotto ore.

Il Presidente Tupini mette ai voti il comma così formulato:

«In tali casi deve essere richiesta entro le ventiquattro ore la convalida dell'autorità giudiziaria. Questa deve provvedere nel termine delle quarantotto ore successive».

(La proposta è approvata all'unanimità).

Pone in discussione il comma successivo così formulato nel testo proposto dai Relatori: «Per le funzioni speciali della stampa periodica la legge commina severe pene per i reati commessi mediante la stessa e dispone cautele amministrative idonee a garantire la fede pubblica».

Lucifero rileva che questa non è materia costituzionale, ma di competenza del potere legislativo.

Il Presidente Tupini osserva che si tratta di limiti che la Commissione, in sede costituzionale, intende porre al potere legislativo.

Dossetti ritiene utile porre in questa sede una norma del genere. Si deve sottolineare nella Costituzione un concetto che è parallelo a quello della libertà: la responsabilità sociale. Propone però che, invece di «dispone» si dica: «può disporre». Propone anche che, invece di «cautele amministrative», si dica «controlli e cautele finanziarie»; altrimenti si potrebbe pensare che il termine «amministrative» debba essere inteso nel senso che esso aveva in una proposizione precedente dello stesso articolo, mentre qui si riferisce all'amministrazione dei giornali.

Cevolotto si dichiara contrario alla formula proposta perché con essa, come ha osservato l'onorevole Lucifero, si entra nel campo riservato alla legge speciale, mentre la Costituzione può dare l'indirizzo, ma non entrare nel campo della legge speciale. Osserva che una formula del genere di quella proposta non è contenuta in nessuna Costituzione.

Circa la modifica «può disporre» proposta dall'onorevole Dossetti, osserva che è inutile dirlo, perché si sa che la legge può disporre. O si impone alla legge di disporre o altrimenti non si dice niente.

Il Presidente Tupini comunica che l'onorevole Dossetti ha proposto che il comma venga così emendato: «Per le funzioni speciali della stampa periodica la legge commina severe pene per i reati commessi mediante la stampa, e dispone cautele amministrative idonee a garantire la fede pubblica».

Cevolotto dichiara di giudicare la formula superflua. È la legge che deve prevedere quei casi.

Mancini si dichiara contrario alla proposta dell'onorevole Dossetti per le stesse ragioni addotte dall'onorevole Cevolotto.

Basso, Relatore, fa presente che il concetto contenuto nella proposizione in esame è quello della protezione della pubblica fede contro certa stampa. Si mira a disporre che il legislatore introduca nella legge sulla stampa pene per i reati commessi mediante la stampa, e disponga cautele amministrative idonee a garantire la fede pubblica. Queste norme, sempre inserite nelle Costituzioni, e che debbono servire come un invito e come una traccia per il legislatore, sono di grande importanza, perché si riferiscono principalmente all'obbligo dell'indicazione dei bilanci e delle fonti delle notizie. Si sa quali sconvolgimenti possano produrre le notizie false od inventate. Già fin da ora la Costituzione deve dare queste direttive al legislatore.

Riconosce in ogni modo che la formula da lui proposta potrebbe essere migliorata, e che quella dell'onorevole Dossetti si avvicina di più al concetto che si vuole esprimere.

Moro ritiene che la formula dell'onorevole Dossetti possa essere accettata.

Basso, Relatore, dichiara di accettare la formula dell'onorevole Dossetti; ma, invece di «può disporre», preferisce che sia mantenuta la parola «dispone».

Togliatti dichiara di consentire quanto allo spirito che informa la proposizione proposta.

Il Presidente Tupini comunica che l'onorevole Dossetti ha così modificato l'emendamento sostitutivo proposto: «Per le funzioni speciali della stampa periodica la legge dispone controlli e cautele finanziarie idonee a garantire la fede pubblica».

Cevolotto fa osservare che i controlli devono essere esclusivamente finanziari, e pertanto bisognerebbe specificarlo, altrimenti si corre il pericolo che attraverso la generica parola «controlli» si venga ad ammettere il controllo sulla stampa senza limiti ed anche in materia politica. Propone pertanto che nella formula si specifichi il genere del controllo.

Dossetti propone che si dica: «controlli sulle fonti di notizie e cautele finanziarie».

Togliatti fa presente che il tema è dei più delicati ed esigerebbe un esame ed una discussione più approfonditi.

Effettivamente si è arrivati, per quanto riguarda la stampa, ad un punto tale di organizzazione, che l'astratto principio della libertà di stampa non può più essere accettato. Il principio della libertà di stampa mette sullo stesso piano l'onesto organo di informazione e lo strumento che viene creato da colui che ha accumulato ricchezze per disorganizzare la vita economica e sociale del Paese. Ritiene che non si possa ammettere questa parità di trattamento. Ormai si è usciti dal periodo del liberismo, ed è bene che si introduca nella Costituzione una formula che dia al legislatore la possibilità di disporre cautele finanziarie e controlli sugli organi di stampa. Quanto alla natura e la portata dei controlli, questi potranno essere meglio specificati nella legge sulla stampa. Non esclude che si possa arrivare ad un controllo che dia la responsabilità alla direzione di un giornale, il quale domani potrebbe agire a suo piacere sull'opinione pubblica, senza che si abbiano armi per combatterlo. Ritiene che, se si vuole difendere la democrazia, non si deve capitolare su questo terreno, perché vi sono avversari e nemici senza scrupoli. Pertanto si dichiara favorevole alla formula dell'onorevole Dossetti.

Il Presidente Tupini comunica che la formula dell'onorevole Dossetti, nella sua definitiva stesura, è la seguente:

«Per le funzioni speciali della stampa periodica, la legge dispone controlli sulle fonti di notizie e cautele finanziarie idonee a garantire la fede pubblica».

Basso e La Pira, Relatori, dichiarano di accettare l'emendamento Dossetti.

Mancini domanda che cosa si intende per «cautele finanziarie».

Dossetti chiarisce che l'esigenza che si vuol soddisfare è triplice: anzitutto stabilire un controllo sulla responsabilità delle fonti delle notizie; in secondo luogo stabilire un controllo sui fondi e sull'amministrazione; in terzo luogo disporre anche qualche altra cautela.

Mancini dichiara di consentire sulla necessità di queste tre esigenze, ma osserva che, per quanto riguarda il controllo sui mezzi finanziari, nella formula proposta non è detta alcuna parola.

Dossetti propone si dica: «può disporre controlli sulle fonti delle notizie e sulle fonti finanziarie».

Il Presidente Tupini osserva che con una formula così ampia si corre il pericolo di superare i limiti su cui tutti si sono trovati d'accordo, col rischio di autorizzare implicitamente il potere esecutivo a destinare un funzionario di pubblica sicurezza a far parte dell'amministrazione di un giornale. Propone perciò che si dica: «Per le funzioni speciali della stampa periodica la legge dispone controlli sulle fonti di notizie e controlli sui fondi finanziari, idonei a garantire la fede pubblica».

Moro osserva che è meglio dire: «sui mezzi di finanziamento».

Il Presidente Tupini fa presente che l'ultima redazione della formula, frutto della collaborazione di tutti i componenti la Commissione potrebbe essere la seguente: «Per le funzioni speciali della stampa periodica la legge dispone controlli sulle fonti di notizie e sui mezzi di finanziamento idonei a garantire la fede pubblica».

Cevolotto dichiara di non opporsi a questa formula, ma desidera che resti a verbale che con questo non intende aderire ai principî esposti dall'onorevole Togliatti e che in materia di libertà di stampa resta fedele ai principî democratici della assoluta libertà.

Lucifero dichiara che voterà contro la formulazione proposta che, a suo avviso, preluderebbe alla ricostituzione del Ministero della cultura popolare, in quanto occorrerà creare un organo di Stato che adempia a queste funzioni di controllo.

Togliatti dichiara che l'assoluta libertà di stampa, nelle condizioni odierne di organizzazione economica, non esiste. Esisterebbe solo se tutte le tipografie divenissero proprietà dello Stato.

Il Presidente Tupini mette ai voti il comma nella seguente definitiva formulazione:

«Per le funzioni speciali della stampa periodica la legge dispone controlli sulle fonti delle notizie e sui mezzi di finanziamento, idonei a garantire la fede pubblica».

(È approvato con 10 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti).

Il Presidente Tupini fa presente che dovrebbe ora essere ripresa in esame la proposizione lasciata in sospeso al principio dell'articolo, la quale dice: «È vietato assoggettarne l'esercizio ad autorizzazioni o censure». La formula definitiva della proposizione potrebbe essere la seguente: «È vietato assoggettare l'esercizio del diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa ad autorizzazioni o censure».

Moro osserva che la decisione su questa proposta è stata rinviata, non al punto in cui è giunta la discussione, ma quando si fosse definita ulteriormente la disciplina della libertà di esprimere i proprie pensieri con la stampa e con altri mezzi di manifestazione. Pertanto, data l'ora tarda e la difficoltà dell'argomento propone il rinvio della discussione.

Basso, Relatore, si associa alla proposta dell'onorevole Moro.

(Così rimane stabilito).


 

[i] L'articolo 28 dello Statuto Albertino recitava: « La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti