[Il 1 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sui principî dei rapporti civili.]

Il Presidente Tupini ricorda che nella seduta precedente fu in parte approvato l'articolo concernente la libertà di stampa. Ne pone in discussione le altre proposizioni.

Moro fa rilevare l'opportunità di riprendere in considerazione l'ultimo capoverso dell'articolo già approvato, per quanto riguarda l'espressione «sui fondi finanziari», che preferirebbe fosse modificata con la dizione «sui mezzi di finanziamento», già precedentemente proposta.

Cevolotto dichiara di poter accogliere la proposta dell'onorevole Moro, purché non costituisca un precedente: su ciò che è stato approvato non si deve più tornare.

Il Presidente Tupini fa osservare che si tratta soltanto di una correzione di forma. La mette ai voti.

(È approvata).

Pone in discussione l'ultimo capoverso dell'articolo, nel testo proposto dai relatori: «Solo la legge può limitare le manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa (a tutela della pubblica moralità ed in vista specialmente della protezione della gioventù)». Fa presente che resterà poi da esaminare l'inciso contenuto nella prima parte del testo presentato dai relatori, il quale è del seguente tenore: «È vietato assoggettarne l'esercizio ad autorizzazioni o censure», ricordando che in una precedente riunione si era stabilito di esaminare questo inciso dopo l'approvazione dell'intero articolo.

Fa osservare che nel capoverso posto in discussione c'è una parte compresa fra due parentesi, il che significa che non vi è stato accordo tra i due relatori. Rileva inoltre che, per comprendere con esattezza la portata dell'articolo, bisogna tener presente, ai fini logici e di collegamento tra le varie proposizioni, la prima parte dell'articolo stesso nella quale si diceva: «Il diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo è garantito a tutti». Ora, nel capoverso in discussione, si fa appunto riferimento a quel qualsiasi altro mezzo che non sia la stampa.

Cevolotto dichiara, come ha già fatto presente altra volta, che il riferirsi alla legge, sia pure per manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa, significa non porre alcun limite alla legge stessa, la quale potrà poi abolire praticamente il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con mezzi differenti dalla stampa. Si tratta di una formula che egli ha già ripudiata in casi precedenti, perché la ritiene molto pericolosa.

Moro concorda con l'osservazione dell'onorevole Cevolotto, precisando però che l'inciso messo tra parentesi — e non accettato dall'onorevole Basso — ha appunto lo scopo di limitare il potere della legge contenendola nei casi di tutela della pubblica moralità.

Cevolotto precisa che è favorevole, come sempre, a non porre alcun limite, risultando evidente che può esservi una legge speciale per i casi di tutela della pubblica moralità, anche se ci si limita a dire che il diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni è garantito a tutti. Questo non significa che diventerebbe incostituzionale una legge la quale limitasse per ragioni di moralità il libero esercizio della cinematografia o delle trasmissioni radiofoniche, o delle rappresentazioni di certi spettacoli ed avanspettacoli.

Ritiene perciò superflua e dannosa la formula proposta; se si vuole conservarla, si dovrà comunque adottare la formula completa, compresa cioè la parte tra parentesi.

Il Presidente Tupini mette ai voti il capoverso nel suo testo completo, compresa la parte sulla quale l'onorevole Basso ha sollevato le riserve:

«Solo la legge può limitare le manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa, a tutela della pubblica moralità ed in vista specialmente della protezione della gioventù».

Lucifero dichiara che voterà contro il capoverso proposto per le stesse ragioni per cui ha votato contro quando si parlava della stampa; perché, cioè, i criteri discrezionali coi quali si potrebbe giudicare della moralità o meno di un determinato spettacolo sono tali che, volendo, ci si può far rientrare tutto. Può accadere, ad esempio, che un'opera d'arte sia sequestrata o soppressa in base a criteri molto discutibili.

Dichiara di essere, in questo campo, per la libertà vera.

Mastrojanni si associa alle argomentazioni dell'onorevole Lucifero.

De Vita dichiara di astenersi, per coerenza con quanto ha già dichiarato criticando la stesura dell'articolo.

(Il capoverso è approvato con 9 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto).

Il Presidente Tupini pone in discussione l'inciso che si era stabilito di esaminare per ultimo e che è del seguente tenore: «È vietato assoggettarne l'esercizio ad autorizzazioni o censure».

Cevolotto fa rilevare che l'approvazione di tale inciso può creare un serio imbarazzo. Se si è detto che la legge può limitare le manifestazioni del pensiero, compiute con mezzi differenti dalla stampa, per ragioni di pubblica moralità, e poi si dice che è vietato introdurre autorizzazioni e censure preventive su questi spettacoli, si domanda come si potrà dar luogo ad una efficace tutela della pubblica moralità e come farà la legge speciale a limitare il diritto di espressione per ragioni di immoralità, senza la censura preventiva sugli spettacoli. D'altra parte è evidente che, specialmente per la stampa, è opportuno affermare il principio che essa non è soggetta né ad autorizzazioni né a censure. Altrimenti non esisterebbe libertà di stampa. Osserva che l'inconveniente può essere eliminato solo limitando alla stampa la negazione dell'autorizzazione e della censura.

Moro dichiara di comprendere le ragioni esposte dall'onorevole Cevolotto e propone che si dica soltanto, dopo la dichiarazione generale: «L'esercizio del diritto di libertà di stampa non può essere sottoposto ad autorizzazioni o censure», formando, con tale proposizione, il primo capoverso dell'articolo.

Lucifero fa osservare che in tempo di guerra si è sempre resa necessaria la censura, almeno per le notizie militari. Domanda perciò se non si debba porre questa unica eccezione in sede di Costituzione, anche perché così si potrà segnare il limite al legislatore. Propone si dica: «salvo che in casi di guerra, per le sole notizie militari». Dichiara che farà una proposta formale solo dopo aver sentito l'opinione degli altri Commissari.

Dossetti esprime il parere che, anche per altre liberà che sono state affermate, si renderà necessaria una configurazione relativa all'ipotesi della guerra, e quindi probabilmente nel complesso degli articoli dovrà essere previsto questo caso. Una disposizione del genere è stata posta anche nel progetto di Costituzione francese.

Cevolotto osserva che, quando si formulerà l'articolo relativo alla censura in caso di guerra, non bisognerà limitarlo alle notizie di carattere militare. Anche le notizie di carattere economico, in guerra, possono e debbono essere vietate.

Il Presidente Tupini fa presente che è stato opportuno aver sollevato il problema ed invita i relatori a prenderne nota.

Mette ai voti la formula proposta dall'onorevole Moro:

«L'esercizio del diritto di libertà di stampa non può essere sottoposto ad autorizzazioni o censure»,

avvertendo che essa dovrà essere collocata come primo capoverso, subito dopo l'affermazione di carattere generale che costituisce la prima proposizione dell'articolo.

(È approvata all'unanimità).

Dossetti fa osservare che là, dove si dice: «Il sequestro può essere disposto soltanto dall'autorità giudiziaria, ecc.», sarebbe opportuno aggiungere la specificazione: «il sequestro delle pubblicazioni a stampa».

Il Presidente Tupini dichiara di concordare con l'onorevole Dossetti circa la necessità di una specificazione quanto più esatta possibile della proposizione.

Cevolotto osserva che, con la specificazione proposta dall'onorevole Dossetti, non si sottoporrebbe alla stessa disciplina il sequestro, per esempio, di una pellicola oscena.

Il Presidente Tupini fa presente che per quella ipotesi vi è la censura preventiva.

Dossetti dichiara di aver sollevato la questione perché fosse chiaro il concetto dei Commissari circa la portata dell'espressione.

Cevolotto rileva che nell'economia dell'articolo non occorre nessuna maggiore determinazione. Il sequestro si riferisce a tutta la prima parte dell'articolo, tanto più che per la stampa periodica vi è una parte speciale. Dichiara inoltre di preoccuparsi del fatto che si ritorni sopra un articolo già approvato. Se esso non appare chiaro, sarà rimesso in discussione in sede di Commissione plenaria.

Il Presidente Tupini fa osservare all'onorevole Cevolotto che l'onorevole Dossetti propone soltanto un perfezionamento formale che ha lo scopo di chiarire meglio la dizione dell'articolo. Comunque, se l'onorevole Cevolotto insiste sulla questione d'ordine generale da lui sollevata, sottoporrà la questione alla votazione della Sottocommissione.

Dossetti osserva che la proposizione era stata approvata con la riserva di inserirla nel punto che si fosse ritenuto più opportuno.

Moro rileva che, se si tratta di chiarire la portata del sequestro, si possono agevolmente aggiungere le parole: «delle pubblicazioni a stampa»; ma, se si limita il sequestro, allora si ripropone in questa sede un problema sostanziale.

Cevolotto osserva che si può chiarire la formula spostando la proposizione.

Il Presidente Tupini dichiara di ritenere che, trattandosi di un principio fondamentale, esso vada posto in testa all'articolo.

Cevolotto fa presente che il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria si riferisce alla prima parte dell'articolo. Le limitazioni potranno essere poste subito dopo il comma c).

Moro dichiara di dissentire dall'onorevole Cevolotto nei riguardi dello spostamento della proposizione, poiché nel teso approvato c'è una sequenza logica.

Il Presidente Tupini fa osservare all'onorevole Dossetti che insistere sul chiarimento può essere superfluo; nel senso che avendo nella proposizione immediatamente precedente affermato il principio che la libertà di stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, risulta chiaro che il sequestro si riferisce alla stampa.

Dossetti fa notare la discordanza dei pareri circa l'interpretazione da dare alla proposizione. Quindi, se si vuole mantenere l'articolo così come è stato approvato, sia ben chiaro che il problema esiste e che viene risolto, intendendo che il sequestro viene riferito solo alla stampa.

Cevolotto osserva che, al momento della formulazione dell'articolo, era stato chiaramente detto che il sequestro di cui si parla nella prima parte dell'articolo stesso si riferiva non ai casi della stampa soltanto, ma a tutti gli altri casi, e che questa limitazione del sequestro, che non può essere disposto se non dall'autorità giudiziaria, era per tutte le ipotesi di manifestazione del pensiero, tanto è vero che per la stampa periodica provvedeva poi il successivo comma dell'articolo.

Dichiara che, votando la proposizione, intendeva che la sanzione del sequestro doveva essere prevista per tutti i casi. Il chiarimento perciò dovrebbe essere fatto in questo senso: di comprendere la limitazione del sequestro, affidata soltanto all'autorità giudiziaria, come riguardante tutti i mezzi di espressione del pensiero di cui parla la prima parte dell'articolo.

Dossetti ritiene che il problema vada risolto in sede di collocazione delle diverse parti. Propone perciò che l'articolo sia congegnato nel modo seguente: per prima sia posta la proposizione: «Il diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo è garantito a tutti»; quale capoverso sia posta l'altra proposizione: «L'esercizio del diritto della libertà di stampa non può essere sottoposto ad autorizzazioni o censure»; come terzo comma sia trasportata a questo punto la frase finale: «Solo la legge può limitare le manifestazioni del pensiero, compiute con mezzi differenti dalla stampa, a tutela della pubblica moralità e in vista specialmente della protezione della gioventù»; infine il quarto comma dovrebbe essere: «Il sequestro può essere disposto soltanto dall'autorità giudiziaria, ecc.».

Cevolotto aderisce alla proposta dell'onorevole Dossetti.

Basso e La Pira, Relatori, dichiarano di non aver nulla da eccepire.

Il Presidente Tupini mette ai voti la proposta dell'onorevole Dossetti.

(La proposta è approvata con 11 voti favorevoli e 3 astensioni).

Rilegge l'articolo così come risulta dopo approvati i vari emendamenti:

«Il diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo, è garantito a tutti.

L'esercizio del diritto di libertà di stampa non può essere sottoposto ad autorizzazioni o censure.

Solo la legge può limitare le manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa a tutela della pubblica moralità ed in vista specialmente della protezione della gioventù.

Il sequestro può essere disposto soltanto dall'autorità giudiziaria nei casi:

a) di violazione delle norme amministrative che regolano l'esercizio del diritto;

b) di reati per i quali la legge stabilisca il sequestro;

c) di esecuzione di una sentenza;

Per la stampa periodica, quando vi sia assoluta urgenza, il sequestro può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria senza autorizzazione preventiva nei casi:

a) di violazione delle norme amministrative che regolano l'esercizio del diritto;

b) di pubblicazioni oscene;

c) di quei reati per i quali tassativamente la legge sulla stampa autorizzi il sequestro preventivo.

In tali casi deve essere richiesta entro le 24 ore la convalida della autorità giudiziaria. Questa deve provvedere nel termine delle 48 ore successive.

Per le funzioni speciali della stampa periodica la legge dispone controlli sulle fonti di notizie e sui mezzi di finanziamento idonei a garantire la fede pubblica».

Lucifero chiede che sia messo ai voti l'articolo nel suo complesso.

Il Presidente Tupini mette ai voti l'intero articolo, nel suo complesso.

Lucifero ha chiesto la votazione per fare una dichiarazione: voterà contro perché ritiene assai grave il contenuto dell'articolo che, a suo parere, significa né più né meno che la soppressione della libertà di stampa.

De Vita dichiara che, coerentemente a quanto ha detto in precedenza, voterà contro l'articolo perché, secondo lui, non è un articolo di Costituzione, ma un articolo di una legge speciale o di un regolamento. Si associa inoltre alla dichiarazione dell'onorevole Lucifero.

Mastrojanni dichiara che voterà contro l'articolo per le ragioni già espresse in altre occasioni.

Cevolotto dichiara che, avendo votato contro troppi incisi, non potrà dare voto favorevole all'articolo, e pertanto si asterrà.

(L'articolo è approvato con 10 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti