[Il 19 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla libertà di opinione, di coscienza e di culto.]

Il Presidente Tupini prega l'onorevole Dossetti di comunicare la formula definitiva dell'articolo, quale risulta dall'unione dell'articolo 1 con l'articolo 2 da lui precedentemente proposti.

Dossetti, Relatore, comunica la formula del nuovo articolo:

«Ogni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena esplicazione della propria vita religiosa interiore ed esteriore, alla libera manifestazione, individuale ed associata, della propria fede, alla propaganda di essa, al libero esercizio, privato e pubblico, del proprio culto, purché non si tratti di religione o di culto implicante principî o riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume».

[La discussione prosegue sul tema della libertà di culto, pertanto per questa parte si rimanda al commento all'articolo 19.]

Il Presidente Tupini domanda alla Sottocommissione se è d'accordo di prendere come base della discussione l'articolo proposto dall'onorevole Dossetti.

(La Commissione concorda).

Mette ai voti la prima parte dell'articolo presentato dall'onorevole Dossetti:

«Ogni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni».

(È approvato all'unanimità).

[...]

Legge l'articolo così come risulta dopo l'approvazione delle singole parti:

«Ogni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena esplicazione della propria vita religiosa interiore ed esteriore, alla libera manifestazione, individuale ed associata, della propria fede, alla propaganda di essa, al libero esercizio, privato e pubblico, del proprio culto, purché non si tratti di religione o di culto implicante principî o riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume».

Le pone in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti