[Il 25 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria discute sul divieto di stampa e di altre manifestazioni di pensiero a tutela della morale pubblica.]

Il Presidente Ruini avverte che occorre esaminare l'ultimo comma dell'articolo 15 delle Disposizioni generali, nel testo approvato dal Comitato di redazione:

«A tutela della morale pubblica e contro le oscenità, la legge può consentire misure preventive e limitazioni per le manifestazioni di pensiero compiute con la stampa e con altri mezzi di diffusione».

Gli onorevoli Nobile e Terracini hanno proposto di sostituire il comma col seguente:

«Sono vietate la stampa e la diffusione di giornali, riviste e libri pornografici. La legge stabilirà a tale scopo le misure adeguate».

L'onorevole Lussu ha poi proposto di sopprimere le parole: «e contro le oscenità».

Nobile, non è per spirito di puritanismo che egli ed il collega Terracini si sono indotti a presentare questo emendamento. In questi anni di dopoguerra si è verificato un vero dilagare di stampa pornografica: giornali, riviste, libri, il cui successo finanziario riposa sull'attrazione maggiore o minore che essi esercitano sugli istinti più bassi dell'uomo. È questo veramente uno dei cattivi usi che il popolo italiano ha fatto e fa della riconquistata libertà. In un periodo di tempo in cui non si stampavano libri scolastici per mancanza di carta, la carta si trovava invece in abbondanza per siffatte sconce pubblicazioni.

Come italiano si è sentito umiliato che un Paese di antica e grande civiltà, e per di più cattolico, sia, in questo campo, superato da altri Paesi, come, ad esempio dalla Russia Sovietica. Perché in Russia, per quello che gli consta personalmente, non si ha alcun esempio di libri, riviste o giornali pornografici, e nemmeno di spettacoli scurrili teatrali o cinematografici.

Si dirà che sarebbe stata sufficiente la formula proposta dal Comitato di redazione, che prevede la possibilità di misure restrittive. Ma gli sembra che se nella Costituzione si parla di oscenità e pornografia, se ne deve parlare soltanto per condannare e proibire tassativamente.

L'onorevole Mortati ha giustamente osservato in altra occasione che la Costituzione deve avere anche un carattere pedagogico e deve riflettere la situazione attuale del Paese.

Egli e il collega Terracini vogliono che la Costituzione stabilisca una norma, la quale dica chiaramente che la Repubblica italiana non tollererà che la privata iniziativa si possa esplicare in imprese pubblicistiche che cerchino facili guadagni corrompendo e depravando la gioventù.

Confida, dunque, che la Commissione vorrà approvare l'emendamento presentato; e ad ogni modo chiede che esso sia votato per appello nominale.

Lussu non vede l'opportunità che nella Costituzione si parli di oscenità, di pornografia, come non si parla di tratta delle bianche, di prostituzione, di borsa nera. Sono stati introdotti nel progetto elementi che daranno luogo senza dubbio a critiche. Pensa, in sostanza, che la dizione «a tutela della morale pubblica» sia sufficiente e risponda alle esigenze morali che tutti sentono.

Merlin Umberto dichiara di essere favorevole all'emendamento presentato dagli onorevoli Nobile e Terracini, anzitutto per la forma precisa del divieto. Una Costituzione deve essere letta, intesa subito da tutti, con chiarezza. Quanto alla opportunità di tale norma rileva che oggi in Italia si stampano quarantadue riviste pornografiche — il calcolo è stato fatto da un giornalista di «Civiltà Cattolica» — una peggiore dell'altra, con illustrazioni addirittura oscene. Se qualcuno avesse la pazienza di mettersi vicino ad un'edicola per osservare chi sono gli acquirenti di queste riviste pornografiche, vedrebbe che sono purtroppo per lo più giovinette e giovinetti delle scuole medie, i quali leggono poi avidamente quelle riviste e se le rubano l'uno con l'altro. Qui non è questione di libertà, ma di licenza: esclude in modo assoluto che qualcuno possa ammettere l'esistenza di queste riviste che non hanno alcun pregio dal punto di vista dell'arte, e che portano conseguenze esiziali per la gioventù, eccitandone i sensi ed insegnando le peggiori brutture. Ritiene pertanto che la formula degli onorevoli Nobile e Terracini interpreti pienamente, sotto questo riguardo, l'aspettativa del Paese.

Osserva soltanto che qui si parla esclusivamente di stampa e diffusione di giornali, riviste e libri pornografici. Siccome vi possono essere altri mezzi di diffusione, pensa che si debba trovare una formula più comprensiva. Non si possono ammettere, per esempio, spettacoli cinematografici immorali. Quindi si riserva di proporre un emendamento aggiuntivo.

Moro accetta sostanzialmente l'emendamento presentato dagli onorevoli Terracini e Nobile, in quanto corrisponde alla esigenza chiara ed urgente di porre un freno alla stampa pornografica e agli spettacoli osceni. L'onorevole Lussu vorrebbe che non si parlasse di queste cose cattive; ma, purtroppo, nella vita esistono ed è compito della legge di reprimerle.

Accoglie altresì la proposta dell'onorevole Merlin di estendere il divieto ad altre manifestazioni. Osserva però che non si tratta soltanto di stabilire il carattere illecito della stampa pornografica; bisogna dare alla pubblica sicurezza la possibilità di reprimerla drasticamente, impedendo che queste licenziose manifestazioni raggiungano il loro effetto nei confronti del pubblico. Pensa pertanto che non sarebbe soddisfatta l'esigenza altamente morale, di cui si sono fatti espressione gli onorevoli Nobile e Terracini, se non si stabilissero criteri molto precisi per realizzare, almeno con il sequestro preventivo, lo scopo cui si tende.

Terracini, a proposito delle osservazioni che sono state mosse allo scopo di adeguare l'emendamento proposto ad altre forme di manifestazione del pensiero, pensa che si potrebbe adottare questa formula: «La legge stabilirà, a tale scopo, le misure adeguate, disponendo misure preventive e limitazioni nei confronti, di altri mezzi di diffusione». Si riprenderebbe in tal modo la formulazione precisa proposta dalla prima Sottocommissione.

Nobile propone di aggiungere al comma: «Sono altresì vietate le altre manifestazioni di oscenità».

Lucifero ricorda che già in sede di Sottocommissione votò contro il comma in esame e non già perché non sia perfettamente d'accordo che le oscenità vadano vietate; ma perché ricorda, come nel caso di Madame Bovary, che vere opere d'arte, le quali non avevano nulla di immorale, furono bollate con questo mezzo. Ora, l'emendamento dell'onorevole Terracini aggrava sempre di più la questione. Si associa, pertanto, alla proposta dell'onorevole Lussu.

Tupini, senza ripetere le ragioni che il collega Merlin e il collega Moro hanno addotto a favore dell'emendamento proposto dagli onorevoli Nobile e Terracini, né quelle per le quali essi hanno invocato un'integrazione della formula, propone che la prima parte del comma proposto sia così completata: «Sono vietate la stampa e la diffusione di giornali, riviste e libri pornografici ed ogni altra forma di manifestazione contraria alla pubblica moralità».

Fabbri chiede quali provvedimenti siano previsti contro i divieti abusivi.

Presidente Ruini. La legge stabilirà a tale scopo le misure adeguate.

Fabbri osserva che contro le pubblicazioni di cui si parla nel comma sarebbero previste misure preventive: occorrerebbe, quindi, l'imprimatur per i libri!

Dichiara di essere contrario non solo all'emendamento, ma anche al testo proposto.

Giua riconosce che si trova in una posizione difficile, dovendo opporsi all'emendamento, poiché dal punto di vista morale è pienamente d'accordo con tutti i Commissari. In realtà non si tratta di discutere di morale; si preoccupa piuttosto che nell'emendamento si accenna ai libri. Ora un uomo della sensibilità dell'onorevole Terracini dovrebbe rendersi conto delle conseguenze che una norma di tal genere avrebbe nei confronti di tutta la letteratura passata. Ha pensato l'onorevole Terracini all'impossibilità per uno studioso di consultare una edizione completa del Decamerone? Evidentemente, qualora si approvi la formula proposta, non solo i libri che si pubblicheranno, ma anche quelli pubblicati, devono essere messi fuori circolazione, o anche distrutti completamente. Come si può pensare, d'altra parte, di annullare alcuni periodi storici nei quali si sia manifestata, sia pure in forma patologica, l'arte di alcuni autori?

Pensa in conclusione, che si debbano vietare soltanto i giornali e le riviste.

La Rocca pensa che non si debba confondere l'arte con la pornografia, che devono essere tenute nettamente distinte. Ricorda che Flaubert, in una lettera a Maupassant a proposito di un processo intentato contro quest'ultimo per una famosa novella, scrisse una frase che, a suo parere, decide la questione: «La poesia, come il sole, mette dell'oro anche sul letamaio». Non bisogna confondere l'arte con la sua degenerazione. Non intende parlare dell'Orlando Furioso, né delle novelle del Boccaccio o di tutta la novellistica della Rinascita, che è espressione schietta della vita italiana di quel tempo. Egli va oltre: potrebbe dire della Mandragola di Machiavelli, o addirittura di certe pagine dell'Aretino, ricche d'immagini così plastiche e carnali e che tuttavia, a chi è fornito di senso estetico, non sentono di pornografia. Si tratta di due cose nettamente distinte. La pornografia alla quale accenna l'emendamento è eccitamento per l'eccitamento, è pervertimento. Su questo punto bisogna essere nettamente contrari. Ma occorre anche badare a non imbavagliare l'arte, solo perché vi sono dei nasi a cui puzzano le rose e le viole.

Diversamente, bisognerebbe mettere sotto il moggio il meglio, forse, della letteratura greca e di quella latina, e occorrerebbe avere degli scrupoli avanti di entrare in una galleria o in un museo. Non la materia sensuale è pericolosa; è il modo di sentirla e di trattarla.

Rossi Paolo non crede che la distinzione tra l'arte e la pornografia sia facile; si tratta, al contrario, di una questione che ha affaticato le menti superiori in tutte le epoche. Vi è una tale confusione fra pornografia e arte che anche oggi, dopo secoli, di fronte a talune opere, nessun giudice è in grado di dire se si tratti di pornografia o di arte.

Ricorda soltanto il ridicolo di cui si coperse l'intera Francia ufficiale non solo con il processo Flaubert, ma con il processo Baudelaire, che fu il più grande poeta del secolo scorso in Francia e che fu condannato.

Ora non si preoccupa tanto dell'emendamento, perché pornografia e oscenità possono trovare una definizione giuridica la cui applicazione dovrebbe essere lasciata alla sapienza e al senso estetico dei commissari di pubblica sicurezza; ma del fatto che nel testo non si parla soltanto di oscenità, ma si parla di tutela della morale pubblica.

È poi da considerare la gravità della questione sotto un altro profilo: vi sono dei Paesi, per esempio la Svizzera, dove è stata, proibita nei Cantoni la diffusione delle teorie marxiste, perché considerate immorali. Richiama quindi l'attenzione sulla gravità del problema che la Commissione è chiamata a risolvere.

Codacci Pisanelli pensa che si potrebbe richiamare un vecchio concetto molto diffuso nei precedenti legislativi, usando l'espressione: «ed ogni altra forma di manifestazione contraria al buon costume».

La Rocca osserva che l'espressione «buon costume» può dar luogo ad arbitrio.

Laconi pensa che le considerazioni esposte da alcuni colleghi per quanto riguarda i libri siano fondate. Gli esempi addotti non sono, a suo parere, molto felici, perché, riferendosi ad opere del passato, portano ad escludere istintivamente tali opere che sono decorate dalla qualifica dell'arte. È invece da considerare tutta la letteratura moderna, contemporanea. È noto che molte opere della letteratura francese possono essere introdotte in Italia soltanto nella lingua originale e non nella traduzione integrale. Ritiene pertanto sia preferibile introdurre il concetto dello scopo che porta gli autori a scrivere in un determinato modo, per distinguere le pubblicazioni che hanno fine artistico e culturale dalle altre che hanno scopi di eccitazioni dei sensi.

Nobile formulerebbe il comma nel seguente modo:

«Sono vietate la stampa e la diffusione di giornali, riviste e libri pornografici. Sono altresì vietate tutte le altre forme di manifestazione pornografica a scopo di speculazione, compresi i libri».

Dominedò pensa che sia opportuno affidare al Comitato di redazione la stesura dell'articolo, perché vi è qualche aspetto della dizione che può suscitare delle perplessità.

Rossi Paolo propone, in via pregiudiziale, la soppressione del comma in esame.

Lucifero dichiara di associarsi.

Cevolotto dichiara di essere favorevole alla proposta e si associa alle osservazioni dell'onorevole Rossi. In realtà si sta commettendo l'errore di introdurre nella Costituzione tutto quello che dovrebbe formare oggetto di leggi particolari. Vi è una situazione di stampa pornografica in questo momento, ed è sperabile che sia transitoria, come vi è una esplosione di criminalità contro le persone, che ha anch'essa un carattere contingente; ma ciò non vuol dire che se ne debba tener conto nella Costituzione.

Fabbri voterà per la proposta di soppressione, anche perché è già previsto il sequestro preventivo delle pubblicazioni senza bisogno dell'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, ma che deve essere seguito da un regolare giudizio. Non vede pertanto la necessità di introdurre nella Costituzione una norma che non sarebbe rispondente ad un ordinamento libero di stampa.

Nobile chiede la votazione per appello nominale.

Perassi si associa alle osservazioni fatte dagli onorevoli Cevolotto e Fabbri.

De Vita si associa.

Lussu voterà in favore della soppressione del comma.

La Rocca è favorevole alla soppressione.

Moro dichiara di votare contro la proposta di soppressione.

Il Presidente Ruini pone ai voti per appello nominale la proposta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 15.

(Segue la votazione nominale).

Rispondono sì: Bocconi, Cevolotto, De Vita, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Giua, Lami Starnuti, La Rocca, Lucifero, Lussu, Mancini, Mastrojanni, Rossi Paolo, Targetti.

Rispondono no: Ambrosini, Bulloni, Cappi, Codacci Pisanelli, Corsanego, De Michele, Dominedò, Federici Maria, Fuschini, Gotelli Angela, Grieco, Laconi, La Pira, Mannironi, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Ravagnan, Ruini, Taviani, Terracini, Tosato, Tupini, Uberti.

Si astengono: Bozzi, Marinaro, Perassi.

Comunica il risultato della votazione nominale:

Presenti e votanti.............. 44
Voti favorevoli............. 15
Voti contrari................ 26
Astenuti......................... 3

(La Commissione non approva).

Si potrebbe ora, come ha proposto l'onorevole Dominedò, affidare al Comitato di redazione la stesura di una norma, che la Commissione esaminerà.

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti