[28 gennaio 1947, Commissione per la Costituzione. Seduta plenaria. — Esame degli articoli sui diritti e doveri dei cittadini.]

Il Presidente Ruini informa la Commissione che il Comitato di redazione ha proceduto alla formulazione degli articoli delle disposizioni generali che gli erano stati rinviati dopo stabiliti i criteri di massima.

[...]

Il Presidente Ruini informa che un'altra formulazione discussa dal Comitato di redazione è stata quella dell'ultimo comma dell'articolo 15, riguardante la questione della pornografia.

Ricorda che un emendamento all'articolo votato dalla Sottocommissione, proposto dagli onorevoli Nobile e Terracini, accentuava quanto era detto nel testo, vietando in modo tassativo le forme di pubblicazioni oscene e contrarie al buon costume. Il concetto di modificare il testo è stato accolto dalla Commissione che ha demandato al Comitato di coordinamento la formulazione definitiva sulla quale erano sorti dissensi.

Il Comitato di redazione, all'unanimità, ha concordato una formula generica, intendendo con questo di estendere la norma alle visioni cinematografiche ed agli spettacoli offensivi del buon costume. La formula dice:

«Sono vietate le pubblicazioni di stampa, gli spettacoli e le altre forme di manifestazioni pornografiche. La legge determina a tale scopo misure adeguate».

È sorto dissenso sulla parola «pornografiche»; ma è stata respinta dalla maggioranza del Comitato la proposta di sostituirvi l'espressione «contrarie al buon costume» ritenuta troppo elastica, e tale da poter consentire interventi anche quando non vi fossero veri e propri intenti pornografici.

Codacci Pisanelli ritiene che la dizione proposta sia insoddisfacente, ed equivoca, in quanto sembra siano dichiarati pornografici tutti gli spettacoli e le pubblicazioni.

Crede sia opportuno non abbandonare l'espressione ormai insita nella nostra tradizione giuridica, in cui si è sempre parlato di «buon costume».

D'altra parte, con tale formula, l'inconveniente da qualche parte lamentato, cioè la possibilità che venga impedita la stampa d'opere ormai ammesse nella nostra letteratura, potrebbe essere evitato in quanto la formula stessa consentirebbe al funzionario che deve applicare la legge di interpretarla nel senso indicato dalla esperienza.

Insiste, pertanto, perché venga adottata l'espressione: «contrarie al buon costume».

Nobile è contrario alla proposta dell'onorevole Codacci Pisanelli, in quanto è di avviso che l'espressione «buon costume» sia troppo generica.

Conviene peraltro nel rilievo dell'onorevole Codacci Pisanelli circa l'equivocità della dizione e propone la seguente formulazione:

«Sono vietate le pubblicazioni di stampa pornografiche, nonché gli spettacoli e le altre forme di manifestazioni aventi il medesimo carattere».

Moro desidera impostare un problema più generale, e cioè quello del più opportuno collegamento della disposizione con l'articolo 15, che riguarda la libertà di stampa e delle altre manifestazioni, al quale si sarebbe dovuto sostituire, all'ultimo comma, l'emendamento Nobile-Terracini che nella sostanza era stato accettato. Diceva l'ultima parte dell'articolo 15 che: «A tutela della morale pubblica e contro le oscenità, la legge può consentire misure preventive e limitazioni per le manifestazioni di pensiero compiute con la stampa e con altri mezzi di diffusione». Il significato della disposizione è questo: si vuole dichiarare il carattere illecito — ed in una forma drastica che egli accetta — di questi abusi della libertà di stampa e delle manifestazioni in genere del pensiero, per giungere ad una conseguenza che è di rilevanza costituzionale, cioè la possibilità di limitazioni e di misure preventive nei confronti dei pericoli che possono presentare gli spettacoli e le pubblicazioni che abbiano carattere pornografico. Se non fosse questo il significato, non vedrebbe la ragione di inserire disposizioni del genere nella Costituzione, in quanto sarebbero sufficienti le disposizioni penali riguardanti la materia.

Per rendere chiaro questo significato, chiede che la disposizione, opportunamente modificata secondo i rilievi fatti da più parti, sia inserita dopo il 3° comma dell'articolo 15 che dice: «Si può procedere al sequestro soltanto per atto dell'autorità giudiziaria, nei casi di reati e di violazioni di norme amministrative pei quali la legge sulla stampa dispone tassativamente il sequestro». Qui si fa un richiamo ai reati; inserendovi la disposizione, sarebbe ben chiaro il richiamo al legislatore penale a configurare come reati queste manifestazioni ed a comminarne il sequestro.

Il Presidente Ruini prospetta la difficoltà di accogliere la proposta dell'onorevole Moro, in quanto fra il terzo e il quarto comma dell'articolo 15 vi è un certo coordinamento che si verrebbe a spezzare.

Comunque la soluzione potrà essere trovata dal Comitato di redazione.

Cevolotto propone la soppressione dell'ultima frase: «La legge determina a tale scopo misure adeguate», perché non vede come si possa ammettere che una legge possa determinare misure inadeguate.

Moro, per venire incontro alle preoccupazioni dell'onorevole Cevolotto, propone che alle parole «misure adeguate» si sostituiscano le altre: «misure preventive e opportune limitazioni».

Il Presidente Ruini pone innanzi tutto ai voti il primo emendamento, consistente nella sostituzione della parola «pornografiche» con le altre «contrarie al buon costume».

(È approvato).

Pone ai voti l'emendamento dell'onorevole Cevolotto di sopprimere le parole: «La legge determina a tale scopo misure adeguate».

(È respinto).

Segue l'emendamento dell'onorevole Moro che tende a sostituire alle parole: «La legge determina a tale scopo misure adeguate» le altre: «La legge determina a tale scopo misure preventive ed opportune limitazioni».

Lucifero chiede quale sia il vero significato dell'emendamento, in quanto le misure preventive presuppongono un esame preventivo di tutta la materia da sottoporre a sanzione.

Moro risponde che il significato che si attribuisce all'espressione è quello del sequestro e dell'azione della pubblica sicurezza.

Lucifero osserva che il futuro legislatore potrebbe attribuire all'espressione un significato diverso.

Il Presidente Ruini pone ai voti l'emendamento Moro.

(Non è approvato).

Propone che, apportando lievi modifiche di forma, il comma resti così formulato:

«Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrarie al buon costume. La legge determina a tale scopo misure adeguate».

(La Commissione approva).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti