[Il 15 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».]

Presidente Terracini. Do lettura del testo definitivo dell'articolo 16, come risulta dopo gli emendamenti approvati:

«Tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

«La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure.

«Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo consenta, e nei casi di violazione delle norme relative all'obbligo dell'indicazione dei responsabili.

«Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di pubblica sicurezza, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, inoltrare denunzia all'Autorità giudiziaria.

«La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

«Sono vietate le pubblicazioni a stampa gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrarie al buon costume. La legge determina misure adeguate preventive e repressive».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti