[Il 14 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».]

Presidente Terracini. Riprendiamo la discussione sopra l'articolo 16 del progetto di Costituzione. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tupini per esprimere l'avviso della Commissione sopra gli emendamenti che sono stati mantenuti.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Onorevoli colleghi, come già ebbi occasione di dire all'Assemblea, dopo aver presa visione dei vari emendamenti, io, in armonia col pensiero della maggioranza della Commissione, sosterrò l'articolo del progetto in esame.

Esso rappresenta uno sforzo notevole di elaborazione, durante il quale furono vagliati tutti gli argomenti contrari e favorevoli che poi sono nuovamente affiorati nella discussione dell'Assemblea. Sui primi due commi — procediamo per eliminazione — non sono stati presentati emendamenti.

Cappa. Si, si.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Un momento: incominciamo dal primo comma, cioè dalla prima parte dell'articolo. Onorevole Cappa, lei non ha partecipato intensamente a questi lavori e quindi la sua interruzione può non essere appropriata.

Comunque, e certo sulla prima parte dell'articolo, non c'è alcun emendamento specifico, salvo quello dell'onorevole Andreotti, che investe tutto l'articolo.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. No, no.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Ripeto sì, se l'emendamento è quello che ho sotto gli occhi; e a proposito di esso, che è sostitutivo della formula del progetto, osservo che la prima parte ne è fatta salva, ad eccezione di «i cittadini» da aggiungere alla parola «tutti» del progetto.

Cappa. È quello che volevo dire.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Bene, onorevole Cappa: stavo appunto venendo a questo; ed ora posso rispondere all'onorevole Andreotti. Personalmente sono d'accordo con lui, perché l'aggiunta delle parole «i cittadini» all'altra «tutti» serve a differenziare tra di loro i cittadini e gli stranieri, ai quali ultimi — in via di massima e come ebbi occasione di dire a proposito di analoga questione per il diritto di associazione — molti sono esitanti a riconoscere con uguale estensione gli stessi diritti dei primi.

Comunque, la Commissione si rimette all'Assemblea, sempre che l'onorevole Andreotti insista nel suo emendamento.

Andreotti. Sì.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Quanto al resto dell'emendamento, che dovrebbe sostituire la formula dell'articolo 16 del progetto, so che l'onorevole Andreotti ci tiene fino ad un certo punto, e allora credo che il voto dell'Assemblea debba riguardare unicamente l'aggiunta: «i cittadini».

Per la prima parte dell'articolo 16 non vi sono altri emendamenti, e così per il secondo comma.

Il terzo comma invece è investito da vari emendamenti. Cominciamo da quello dell'onorevole Perassi ed altri: «Sostituire i commi 3 e 4 coi seguenti...».

Prima di procedere all'esame di esso, domando all'onorevole Perassi se vi insiste.

Perassi. Sì, e mi riservo di rispondere alle sue osservazioni.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Sta bene. La Commissione, nella sua maggioranza è contraria all'emendamento Perassi ed è disposta ad accogliere quello dell'onorevole Grassi, che in parte lo comprende e lo assorbe. L'emendamento Grassi si esprime con questa formula: «Si può procedere al sequestro soltanto per atto motivato dall'Autorità giudiziaria nei casi di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo consenta e nei casi di violazione delle norme relative all'obbligo dell'indicazione dei responsabili».

Io già ho fatto presente all'onorevole Grassi che sarebbe più opportuno e più proprio dire «reati» al posto di «delitti», comprendendo quindi, nei casi in cui si può procedere al sequestro per atti motivati dall'autorità giudiziaria, non soltanto i delitti stricto nomine, ma anche i reati nei quali sono comprese le contravvenzioni, che riguardano pubblicazioni che offendono la pubblica decenza e contravvenzioni di altra natura, e quindi dare all'emendamento dell'onorevole Grassi un carattere più estensivo di quello che non avrebbe se si limitasse soltanto alla parola «delitti».

Ho ragione di ritenere che l'onorevole Grassi non abbia ragioni speciali per insistere sulla sua formula su questo punto, e credo che possa accettare la mia proposta.

Dunque, la Commissione, nella sua maggioranza, sarebbe favorevole ad accettare l'emendamento dell'onorevole Grassi, piuttosto che quello dell'onorevole Perassi. In questo caso, l'emendamento dell'onorevole Grassi dovrebbe sostituire il terzo comma dell'articolo 16, così com'è proposto dalla Commissione.

Anche il quarto comma ha avuto l'onore di vari emendamenti da parte degli onorevoli Gabrieli, Schiavetti, Ghidini, Lami Starnuti ed altri. Mirano tutti alla soppressione pura e semplice del comma.

La Commissione, in maggioranza, è disposta ad accogliere la proposta soppressiva.

Circa il quinto comma, gli onorevoli Bellavista, Mastrojanni, Montagnana e Cavallari, ne propongono in emendamenti separati la soppressione. Mentre, però, gli onorevoli Bellavista e Mastrojanni ne vorrebbero la soppressione pura e semplice, gli onorevoli Montagnana e Cavallari condizionano la soppressione all'accoglimento da parte dell'Assemblea degli emendamenti aggiuntivi da loro proposti al primo e al secondo comma dell'articolo.

L'emendamento aggiuntivo al primo comma degli onorevoli Montagnana e Cavallari, si esprime nei seguenti termini: «Al fine di garantire a tutti i cittadini l'effettivo esercizio di questo diritto e di escludere ogni monopolio di fatto, lo Stato può disporre il controllo per l'accertamento dei mezzi di finanziamento e può regolare l'impiego dei mezzi di produzione».

Così pure l'aggiunta proposta dagli stessi onorevoli Montagnana e Cavallari al secondo comma in fondo si riferisce a quello che è espresso al quinto comma dell'articolo 16 del progetto, dove si dice che la legge può stabilire controlli per l'accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica. Anche questo emendamento aggiuntivo al secondo comma si riferisce presso a poco al testo del quinto comma dice: «Lo Stato può disporre controlli sulle agenzie di informazione al fine di accertarne le fonti di notizie e i mezzi di finanziamento».

A questo punto devo osservare che nei riguardi del quinto comma proposto dalla Commissione i pareri dei colleghi che sono intervenuti nella discussione sono stati diversi e talvolta opposti. Ci sono colleghi che hanno reclamato, attraverso i loro emendamenti, la soppressione pura e semplice del quinto comma dell'articolo, e ne hanno spiegato le ragioni, alle quali mi riferisco, senza ripeterle. Ci sono poi colleghi, come gli onorevoli Montagnana e Cavallari, che non solo insistono, ma aggiungono specificazioni che rendono ancora più grave, più pesante, il quinto comma proposto dalla Commissione.

La Commissione a questo riguardo non si è trovata d'accordo. Non è d'accordo per la soppressione; non è d'accordo per l'accoglimento degli emendamenti degli onorevoli Cavallari e Montagnana. Se devo esprimere il pensiero della Commissione, questa è favorevole al testo del progetto.

Personalmente io mi rendo conto delle difficoltà che presenta l'applicazione di questo articolo, tanto maggiori, ove si tenga nel dovuto conto l'emendamento proposto dall'onorevole Ruggiero, il quale, pur facendo buon viso a questo comma, domanda di modificare «può stabilire» con l'espressione «stabilisce» o «dispone». Personalmente ritengo la formula del progetto migliore, perché più elastica. La questione dei controlli in mano al potere esecutivo è molto delicata e bisogna quindi procedere su questo terreno con molta cautela.

Non mi nascondo che la concezione della democrazia varia da partito a partito e da settore a settore dell'Assemblea. Per me, democratico oltre che cristiano, anche se e soprattutto perché cristiano, (Interruzioni Commenti) un sano e reale regime democratico deve garantire nel modo più efficace e sicuro tutte le libertà umane e popolari di fronte a ogni tentativo sopraffattore dell'esecutivo. L'idea cristiana suffraga e rafforza la concezione integrale della democrazia. (Interruzioni).

Ciò premesso, mi corre l'obbligo di dire che, se mai, io avrei persino qualche esitazione circa la formula da noi proposta. Se l'accetto è soltanto per sottolineare che in democrazia tutto deve essere trasparente e come contenuto entro una campana di vetro. Da qui l'opportunità del comma del progetto.

Andare oltre mi sembra pericoloso. E questo pericolo potrebbe accentuarsi ove l'Assemblea facesse buon viso agli emendamenti degli onorevoli Montagnana e Cavallari, ai quali rivolgo la preghiera di ritirarli.

Piemonte. Ma Cristo non ha mandato fuori del Tempio i mercanti, attendendo che i Filistei decidessero!

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Se ho ben capito, onorevole Piemonte, la sua interruzione non c'entra. Comunque, la Commissione, in maggioranza, non è favorevole alla proposta degli onorevoli Montagnana Mario e Cavallari; non è favorevole alla proposta di soppressione venuta dagli altri colleghi, e preferisce — se mai — la formula del progetto.

E veniamo all'ultimo comma. Gli onorevoli Mortati e Moro propongono un emendamento aggiuntivo: «preventive e repressive», alle parole: «misure adeguate». In linea di massima siamo favorevoli all'emendamento, se l'Assemblea sarà dello stesso avviso.

Mi pare a questo punto di avere esaminato tutti gli emendamenti, perché quelli riguardanti la morale, il buon costume e il sentimento religioso sono stati ritirati; quello dell'onorevole Schiavetti è decaduto per assenza del proponente.

L'assenza dell'onorevole Calosso fa decadere anche il suo emendamento. Me ne dispiace. Se l'avesse mantenuto, mi sarei pronunziato a suo favore con viva cordialità.

All'onorevole Preziosi, infine, noterò che il suo è un emendamento al quarto comma e lo potremo esaminare solo nel caso che l'Assemblea respingesse la proposta di soppressione del comma stesso.

Presidente Terracini. Onorevole Tupini, con sua sopportazione devo comunicarle che mi è pervenuto un altro emendamento. Chiedo alla Commissione se, data l'importanza della materia, voglia tenerne conto.

Gli onorevoli Bulloni, Grieco, Laconi, Montini, Cappi, Ravagnan, Montagnana Mario, Roselli, Bianchini Laura, Cavallari e Bazoli hanno proposto di sostituire al quarto comma il seguente:

«Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro del periodico può essere eseguito da ufficiali di pubblica sicurezza, che debbono immediatamente, e non mai oltre dodici ore, inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria».

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Ove l'Assemblea accogliesse la proposta di emendamento soppressivo, la risposta, da me data all'onorevole Preziosi, varrebbe anche per l'onorevole Bulloni. Ma se l'Assemblea fosse di contrario avviso, evidentemente io direi che una certa attenzione va portata a questa proposta di emendamento che, come mia prima impressione, non esiterei ad accettare.

Poiché l'emendamento stesso, tra l'altro, sostituisce il termine «polizia giudiziaria» a quello di «pubblica sicurezza», osservo che, conformemente a quanto abbiamo l'altro giorno stabilito in relazione ad analogo intervento dell'onorevole Crispo, la proposta emendativa è più appropriata e quindi preferibile alla formula del progetto.

Presidente Terracini. È stata presentata anche una diversa formulazione da parte dell'onorevole Cappa, che riprende quella degli onorevoli Perassi e Natoli, e che tende a sostituire il terzo e quarto comma coi seguenti:

«Il sequestro delle edizioni dei giornali o di altri stampati, la cui pubblicazione sia eseguita con l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, non può aver luogo che per sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria.

«Tuttavia, nei casi di reati di offesa ai Capi di Stato, di istigazione a commettere delitti, o di pubblicazioni oscene o contrarie alla pubblica decenza, il sequestro può essere disposto dal pubblico ministero o dal giudice all'inizio o nel corso del procedimento penale, ovvero quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, da ufficiali di polizia giudiziaria. In tale ipotesi il sequestro decade, se non è confermato dall'autorità giudiziaria nel termine di ventiquattr'ore».

Chiedo il parere della Commissione su questa proposta.

Tupini. Io credo che potremo mettere in votazione i due primi comma, sui quali non ci sono stati emendamenti.

Presidente Terracini. Procediamo alla votazione dell'articolo 16, comma per comma. Il primo comma, nel testo della Commissione, è così formulato:

«Tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione».

L'onorevole Andreotti ha proposto di aggiungere, dopo la parola: «Tutti» le altre «i cittadini».

Ghidini. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ghidini. Dichiaro che non voterò la prima parte di quest'articolo con l'emendamento Andreotti, nel senso cioè di sostituire alla dizione ordinaria «Tutti hanno diritto», l'altra «Tutti i cittadini». La ragione è questa: se si tratta di una disposizione la quale abbia una finalità politica, non vedo la ragione della distinzione che si debba fare fra cittadini e stranieri. Credo che il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, attraverso ogni forma, non appartenga al cittadino in quanto facente parte dello Stato italiano, ma appartenga alla personalità umana. E questo diritto io lo riconosco a tutti: stranieri o cittadini che siano. Se invece con questa sostituzione si mira a creare una misura di carattere protezionista nei riguardi dell'industria editoriale, le opportune misure potranno essere prese in altra sede.

Per questa ragione non voto l'emendamento Andreotti, ma voto invece la prima parte dell'articolo così come è stata deliberata dalla Commissione.

Cappa. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cappa. Non voto l'emendamento Andreotti; osservo che può essere opportuno limitare la facoltà di dirigere un giornale o di essere editore di un giornale; penso che per questo forse sarà opportuno stabilire la cittadinanza italiana; ma penso anche che non si possa distinguere lo straniero dal cittadino in rapporto a un diritto fondamentale. In questo senso si è pronunciata la Commissione ministeriale che ha redatto il progetto di legge; a questo criterio si ispira il disegno di legge che è stato dal Governo rassegnato all'Assemblea. Voterò la formula come proposta dalla Commissione.

Cevolotto. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cevolotto. Mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Ghidini, osservando che se l'aggiunta che viene proposta fosse approvata, si potrebbe arrivare a tanto da negare il diritto, da parte di un editore, di pubblicare opere le quali ci portino il pensiero degli stranieri nel campo politico, nel campo artistico, nel campo scientifico; specialmente nel campo politico. Quindi, l'aggiunta avrebbe una portata molto maggiore di quel che sembra a prima vista e potrebbe limitare la estrinsecazione della prima libertà del pensiero. Per queste ragioni, voterò contro.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Preferisco la formula della Commissione. Per quanto riguarda la stampa, poi, si vedrà in altra sede. Qui si tratta del diritto fondamentale di ognuno di parlare, di pensare, di esprimersi nel modo come egli ritiene più conforme ai principî di libertà. Quindi, sono d'accordo con l'onorevole Cappa; mi dispiace di non esserlo altrettanto con l'onorevole Andreotti. Ma è un mio pensiero personale che non impegna quello dell'intera Commissione.

Andreotti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. La prego di specificare il motivo.

Andreotti. Chiedo di parlare per motivare il ritiro dell'emendamento.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Andreotti. Avevo presentato questa specificazione non per togliere qualcosa ai diritti essenziali che noi dobbiamo riconoscere agli stranieri, ma perché mi pare che si possa lasciare aperta la strada, al legislatore di domani, di porre alcune limitazioni. Comunque, siccome sono certo che, dato anche l'andamento delle dichiarazioni di voto, il mio emendamento non passerebbe, lo ritiro interamente, ma specifico che non avrei voluto affatto che fosse considerato come una limitazione che noi potevamo mettere. L'ipotesi fatta, che si potesse vietare in Italia la traduzione di un libro storico, non regge in quanto nessuno avrebbe potuto mai invocare che un tal diritto sarebbe stato da noi negato; era solo una specificazione che si faceva in favore dei cittadini. Comunque, per facilitare la votazione, ritiro il mio emendamento.

Presidente Terracini. Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione:

«Tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione».

(È approvato).

Dovrei ora porre in votazione l'emendamento degli onorevoli Montagnana Mario e Cavallari per il quale, dopo il primo comma, si dovrebbe aggiungere:

«Al fine di garantire a tutti i cittadini l'effettivo esercizio di questo diritto e di escludere ogni monopolio di fatto, lo Stato può disporre controlli per l'accertamento dei mezzi di finanziamento e può regolare l'impiego dei mezzi di produzione».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei che per semplificare, possibilmente, la discussione, si rinviasse l'esame di questo comma al quinto a cui è legato per la materia, restando ben inteso che, se l'adottiamo, lo sposteremo poi subito dopo il primo. Desidererei, se il nostro Presidente consente, che si procedesse ora alla votazione sul complesso dei primi tre commi sui quali sembriamo ormai tutti d'accordo.

Il primo l'abbiamo già votato; il secondo non solleva difficoltà; e così è da ritenersi del terzo nella formula Grassi accettata dalla Commissione. Esauriamo prima questi tre punti.

Che cosa viene dopo? Vengono le questioni più grosse e più contese che riguardano altri punti: il primo concerne la facoltà all'autorità di polizia, o di pubblica sicurezza, di intervenire nei casi urgentissimi; il secondo riguarda i controlli sui mezzi di finanziamento e sulle fonti di notizie; infine, con l'emendamento proposto dagli onorevoli Montagnana Mario e Cavallari, vi è la disposizione sui mezzi di produzione. Questi punti sollevano vive controversie.

La Commissione aveva in maggioranza ritenuto che in casi di assoluta urgenza potesse ammettersi anche l'intervento della pubblica sicurezza. Nella mia relazione è detto che sarebbe desiderabilissimo che un magistrato, e più precisamente un funzionario del pubblico ministero, con una destinazione ed un'opera continua, potesse provvedere sempre a tempo, eliminando ogni altro intervento. Era il concetto di Ghidini e lo ho registrato. La maggioranza ritenne che bisognava mirare a tale assetto; ma ove non sia possibile l'azione tempestiva d'un magistrato, è meglio che intervenga la pubblica sicurezza, piuttosto che ricorrere a quel famoso articolo 19 della legge di pubblica sicurezza che autorizza, nei casi di necessità, a stracciare la legge. Questo era il concetto della Commissione. Risorta ora dopo qualche tempo la questione, in sede d'Assemblea, io personalmente dichiaro — e il Comitato di redazione stamane nel suo riesame sembrava assentire — che, al punto in cui siamo, di fronte alle manifestazioni della stampa ed alle orientazioni della pubblica opinione, si possa arrivare a togliere il quarto comma stabilendo che deve essere sempre l'autorità giudiziaria a procedere al sequestro, con quegli affidamenti di rapidità a cui si era fin da principio accennato. Si sono però ora presentati o si presenteranno emendamenti degli onorevoli Bulloni, Laconi ed altri che tornano ad ammettere eccezionalmente il sequestro da parte della pubblica sicurezza.

Restano inoltre i dissensi sul controllo dei mezzi di informazione e dei mezzi di finanziamento; e, con l'ultima aggiunta, dei mezzi di produzione e della tipografia.

Giacché alcuni emendamenti sono stati proposti all'ultima ora, e la Commissione sarebbe altrimenti costretta a chiedere la sospensione per 24 ore, come il regolamento le dà diritto, per poterli esaminare, pregherei di consentire una sospensione di 10 minuti, in modo che si possa, con l'intervento dei presentatori e dei rappresentanti delle varie tendenze, vedere se è possibile arrivare ad accordi, e comunque precisare le linee di contrasto con vantaggio delle future votazioni.

Presidente Terracini. Resta inteso che se, nel tentativo lodevole che farà la Commissione di trovare un accordo, questo non fosse malauguratamente raggiunto, l'emendamento proposto dagli onorevoli Cavallari e Montagnana Mario sarà posto nel corpo dell'articolo in votazione trovandogli poi il suo posto naturale.

Cappa. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cappa. Mi sembra che potremmo adesso limitarci ad approvare il secondo comma, perché il terzo e il quarto comma possono essere modificati a seguito delle trattative per raggiungere una intesa.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. È inutile complicare le cose; siamo già d'accordo sulla formula Grassi.

Cappa. Ci sono delle varianti al terzo e quarto comma; c'è l'emendamento Perassi che contempla proprio il terzo e quarto comma, e il mio lo stesso. Quindi potremo votarli insieme.

Presidente Terracini. Onorevole Cappa, l'emendamento Perassi era già noto alla Commissione, la quale conosceva già anche gli altri emendamenti, e tuttavia è giunta alla conclusione di non poter accedere alla proposta Perassi. Pertanto mi pare difficile — anche se adesso si rinvia — che la Commissione possa tornare su questa sua decisione che è stata lungamente ponderata.

Passiamo, quindi, al secondo comma dell'articolo 16:

«La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

(È approvato).

Il terzo comma nel testo del progetto è così concepito:

«Si può procedere al sequestro soltanto per atto dell'autorità giudiziaria nei casi di reati e di violazioni di norme amministrative per i quali la legge sulla stampa dispone il sequestro».

Sul terzo comma vi è l'emendamento dell'onorevole Perassi, che è stato mantenuto, e resta l'emendamento Grassi-Mortati e altri, fatto proprio dalla Commissione, del seguente tenore:

«Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo consenta, e nei casi di violazione delle norme relative all'obbligo dell'indicazione dei responsabili».

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Con la sostituzione della parola: «reati» al posto di «delitti».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Di fronte al desiderio che è stato manifestato — sebbene complichi la discussione — credo che si potrebbe rimandare la votazione del terzo comma, anche per la questione «reati»-«delitti», su cui vi è diversità d'opinioni, fermandoci per ora ai primi due commi.

Presidente Terracini. Se tutto questo può servire a concordare gli emendamenti, sta bene.

(La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17,35).

[...]

Presidente Terracini. Riprendiamo la discussione del progetto di Costituzione.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Come l'Assemblea rammenta, sono stati votati i due primi commi dell'articolo 16. Al momento in cui si doveva votare sul terzo comma è stata chiesta una sospensiva dell'Assemblea per 10 minuti al fine di concordare con i presentatori dei vari emendamenti una formula definitiva. La Commissione nella sua maggioranza si è trovata d'accordo su quanto avevo io stesso proposto prima che venisse sospesa la seduta, nel senso di accettare — salvo il voto dell'Assemblea, s'intende — l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Grassi al 3° comma dell'articolo 16, con la modifica dalla Commissione proposta e dall'onorevole Grassi accettata, e cioè che al posto di «delitti» si dovesse invece mettere «reati».

Quindi prego l'onorevole Presidente di mettere ai voti questo emendamento, salvo poi a parlare sugli altri commi dell'articolo.

Ghidini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ghidini. Fo mio l'emendamento originario dell'onorevole Grassi, nel senso che manteniamo la parola «delitti» al posto di «reati», e ciò per una ragione molto ovvia: che un provvedimento di questa natura e gravità come il sequestro, sia disposto per semplice contravvenzione ci pare un'esagerazione.

Presidente Terracini. Passiamo alla votazione degli emendamenti al terzo comma.

Vi è anzitutto il comma presentato dagli onorevoli Perassi, Natoli, Facchinetti, Chiostergi, Pacciardi, Conti, De Mercurio, Bellusci, Spallicci, Macrelli:

«Sostituire i commi terzo e quarto coi seguenti:

«Il sequestro della edizione dei giornali o di altri stampati, la cui pubblicazione sia eseguita con l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, non può aver luogo che per sentenza irrevocabile dell'Autorità giudiziaria.

«Tuttavia, nei casi di reati di istigazione a commettere delitti o di pubblicazione oscena, il sequestro dell'edizione di giornali o di altri stampati può essere disposto dal pubblico ministero o dal giudice all'inizio o nel corso del procedimento penale».

Seguirà poi la votazione dell'emendamento Grassi nel suo testo iniziale; successivamente, quella dello stesso emendamento modificato dalla Commissione.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Poiché l'onorevole Grassi ha accettato la sostituzione della parola «reati» a «delitti», penso che si possa votare l'emendamento così concordato.

Perassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Su quale argomento?

Perassi. Siccome l'onorevole Presidente della Commissione mi ha pregato di non insistere nel nostro emendamento, desidero rispondere a questo invito con una dichiarazione.

Presidente Terracini. Ha facoltà di parlare.

Perassi. Desidero indicare brevemente le condizioni e lo spirito in cui noi abbiamo proposto l'emendamento. Ci è parso che l'Assemblea non dovesse introdurre nella Costituzione dei principî, che prevedono un regime di libertà di stampa che segue un passo indietro rispetto a quello esistente prima del fascismo.

Ora, il testo presentato dalla Commissione colpisce in quanto che il terzo comma, e sovrattutto il quarto, verrebbe a creare un regime, che sarebbe profondamente regressivo rispetto allo stato del diritto italiano, quale risultava dopo la legge del 1906, come ha già accennato stamani l'onorevole Ghidini. Sovrattutto per il quarto comma, che introduce un sequestro, in via amministrativa, che era ignoto alla legislazione italiana anteriore al fascismo.

In conseguenza, noi avevamo proposto un emendamento, il quale nella prima parte sostanzialmente ripete la disposizione, dell'articolo primo della legge Sacchi del 1906 e del decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 561, vale a dire che il sequestro non può essere eseguito se non per sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, rendendoci conto dei caratteri speciali di alcuni reati di stampa, avevamo previsto di aggiungere una eccezione, ma una eccezione che stesse nella linea dei principî già acquisiti, vale a dire che un sequestro, prima che sia accertata l'esistenza di un reato, possa essere disposto solo dal pubblico ministero o dal giudice istruttore all'inizio o nel corso di un procedimento penale e limitatamente al caso di determinati reati; e cioè: istigazione a commettere delitti (articolo 414 del Codice penale) e pubblicazione oscena.

Di fronte all'invito fatto dal Presidente della Commissione di non insistere, io osservo che è stato presentato un emendamento dall'onorevole Ghidini, il quale propone la soppressione del comma 4. Il comma 4 costituisce, in realtà, la deviazione più profonda dal regime anteriore al fascismo. Esso ammette il sequestro per opera della pubblica sicurezza. Sarebbe un passo indietro assolutamente inammissibile.

Di fronte all'emendamento proposto dall'onorevole Ghidini, e tenuto conto delle discussioni avvenute, noi dichiariamo di non insistere nel nostro emendamento e che ci associamo all'emendamento Ghidini.

Augurandoci che l'Assemblea adotti l'emendamento Ghidini soppressivo del comma 4, formuliamo anche l'augurio che la legge sulla stampa, che sarà presto elaborata, delimiti in maniera precisa i delitti per i quali sarà ammissibile il sequestro ordinato dal pubblico ministero o dal giudice istruttore, mantenendo l'elencazione di tali delitti in un ambito ristretto per evitare una legislazione che leda il principio della libertà di stampa.

Presidente Terracini. Poiché l'onorevole Perassi ha dichiarato di ritirare il suo emendamento, procediamo alla prima votazione sopra l'emendamento Grassi nella sua formulazione iniziale, fatto proprio dall'onorevole Ghidini.

Colitto. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà;

Colitto. Poiché le argomentazioni svolte dall'onorevole Ghidini sembrano molto chiare e convincenti, noi dichiariamo di votare a favore dell'emendamento Grassi nella sua prima formulazione.

Moro. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Moro. Dichiaro che noi voteremo contro l'emendamento dell'onorevole Ghidini ed a favore dell'emendamento dell'onorevole Grassi nella sua formulazione ultima. Credo che non sia più il caso di giustificare le ragioni per le quali non abbiamo potuto accettare l'emendamento Perassi, poi ritirato. Pensiamo che sia eccessivamente restrittivo e non corrispondente alle esigenze di difesa della collettività, gravi e serie quanto le esigenze di difesa della libertà, un regime della stampa, nel quale all'autorità giudiziaria sia consentito di intervenire soltanto a seguito di sentenza irrevocabile.

Da un altro punto di vista noi siamo favorevoli all'espressione ultima adoperata dall'onorevole Grassi — reati anziché delitti — in quanto vi possono essere delle ipotesi di contravvenzioni per le quali, in vista della possibilità che hanno di incidere (mi riferisco a quanto ho detto stamattina sull'educazione della gioventù e sul buon costume) sulla dignità della persona e sugli interessi della comunità, la legge sulla stampa ritenga opportuno autorizzare il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Ho appena bisogno di osservare che con questa norma costituzionale noi non impegniamo la futura legge sulla stampa, alla quale offriamo soltanto una possibilità, di cui dovrà fare un uso molto discreto. Essa determinerà espressamente — come è detto nell'emendamento Grassi — le figure di reati, delitti e contravvenzioni, per i quali intende concedere, per la difesa della collettività (e noi soggiungiamo: della moralità), alla autorità giudiziaria questo potere di sequestro, del quale si parla nell'emendamento Grassi.

Presidente Terracini. Pongo ai voti l'emendamento Grassi, fatto proprio dall'onorevole Ghidini:

«Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo consenta, e nei casi di violazione delle norme relative all'obbligo dell'indicazione dei responsabili».

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Passiamo ora al quarto comma. È stato mantenuto l'emendamento degli onorevoli Ghidini, Lami Starnuti, Tremelloni, Carboni, Cairo tendente a sopprimere il quarto comma.

Moro. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Moro. Voteremo contro la soppressione del quarto comma dell'articolo 16. Ci rendiamo conto delle ragioni di delicatezza e di sensibilità, per le esigenze di libertà che noi tutti vogliamo garantite, che hanno spinto i nostri colleghi a chiedere la soppressione del quarto comma dell'articolo 16. E noi siamo, come loro, preoccupati che un abuso, da parte della polizia, possa infirmare la libertà di stampa che tutti vogliamo piena. Ma, da un altro punto di vista, non possiamo non aver presenti delle esigenze fondamentali, di difesa della collettività di fronte a taluni casi che presentino tali caratteri di urgenza e di necessità, da non consentire un tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria: È un voto al quale noi ci associamo quello formulato da alcuni colleghi questa mattina, che vi siano dei magistrati addetti a questo lavoro. Vorremmo che così fosse; ma, poiché abbiamo l'esperienza la quale ci dice del lento, lentissimo lavoro della Magistratura, non possiamo sottrarre al potere esecutivo — che speriamo, ed anzi siamo certi, ne farà, in regime democratico, un uso estremamente discreto — questo potere per casi eccezionali di necessità e di urgenza. Questo potere, del resto, corrisponde ad altro analogo che noi abbiamo conferito al medesimo potere esecutivo in ordine ad altre libertà che sono sacre quanto la libertà di stampa. Così per la libertà personale. Anche lì, attraverso qualche tentennamento, attraverso qualche esitazione, siamo tuttavia giunti a riconoscere la necessità che in casi eccezionali di necessità e di urgenza al potere esecutivo sia dato di prendere quelle misure provvisorie, le quali peraltro debbono essere comunicate all'autorità giudiziaria e da questa convalidate. Anche in questo comma dell'articolo 16 vi è una analoga precauzione. L'autorità giudiziaria è in ogni caso chiamata a conoscere del provvedimento (Commenti), che dev'essere nel più breve termine convalidato. Guardando dunque a questa situazione, avendo presente questa necessità di un intervento tempestivo, che in taluni casi è assolutamente indispensabile, temendo che l'autorità giudiziaria non possa provvedere essa stessa con la necessaria sollecitudine, nella certezza che la convalida che l'autorità giudiziaria deve dare al provvedimento sia di remora nei confronti di quei funzionari i quali volessero abusare di questo potere — funzionari i quali del resto rispondono personalmente, a norma dell'articolo 22 — noi voteremo in favore del quarto comma dell'articolo 16.

Presidente Terracini. Comunico che sull'emendamento soppressivo del quarto comma dell'articolo 16 è stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Cairo, Bassano, Morini, Ruini, Preti, Calosso, Tremelloni, Ruggiero, Bocconi, Carboni, Foa, Veroni, Filippini, Canevari, Ghidini, Zanardi, Taddia.

Lucifero. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lucifero. Voteremo a favore dell'emendamento Ghidini, che è un altro emendamento tendente a garantire quella che dovrebbe essere la nostra maggiore preoccupazione, cioè la vera libertà di ogni opinione e di ogni forma di manifestazione di una opinione. (Approvazioni).

Badini Confalonieri. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Badini Confalonieri. Voterò a favore dell'emendamento Ghidini, in quanto che ogni volta che si esorbita da quei limiti che sono propri dell'autorità giudiziaria e si lascia la porta aperta all'autorità di polizia, non si sa se questa porta non si spalancherà. L'unica osservazione in contrario che è stata portata dall'onorevole Moro, quella della non tempestività dell'intervento dell'autorità giudiziaria, potrà essere un inconveniente ovviato da norme che in parte sono state attuate con un recente decreto dei primi dello scorso marzo, il quale prevede nei giudizi di diffamazione a mezzo della stampa il procedimento per direttissima. Altre disposizioni di legge in questo senso potranno essere adottate, ma la Costituzione deve sancire il principio che il potere di controllo spetta unicamente all'autorità giudiziaria. (Approvazioni).

Presidente Terracini. Procediamo alla votazione per appello nominale. Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Esegue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole De Caro Gerardo. Si faccia la chiama.

Riccio, Segretario, fa la chiama:

Rispondono sì:

Azzi.

Badini Confalonieri, Barbareschi, Bassano, Bellusci, Benvenuti, Bergamini, Bernini Ferdinando, Binni, Bocconi, Bonomelli, Bozzi.

Cairo —Calosso, Camangi, Canevari, Capua, Carboni, Carmagnola, Cevolotto, Chiostergi, Cicerone, Cifaldi, Colitto, Condorelli, Conti, Corbino, Corsi, Costa, Costantini, Crispo.

Damiani, D'Aragona, Della Seta, De Mercurio, De Michelis Paolo, Dugoni.

Einaudi.

Fabbri, Facchinetti, Faccio, Fantuzzi, Fietta, Filippini, Foa, Fornara.

Ghidini, Giacchero, Giannini, Giua, Grassi, Grazi Enrico, Grilli.

La Gravinese Nicola, Lombardo Iran Matteo, Lucifero, Luisetti.

Maffioli, Malagugini, Mancini, Marinaro, Martino Enrico, Mastrojanni, Mazza, Merighi, Mezzadra, Montemartini, Morandi, Morini.

Natoli Lamantea, Nobili Oro.

Perassi, Pertini Sandro, Piemonte, Preti, Preziosi, Priolo, Puoti.

Quintieri Quinto.

Rodi, Rubilli, Ruggiero Carlo.

Spallicci, Stampacchia.

Taddia, Tieri Vincenzo, Tonello, Tonetti, Tremelloni, Treves, Tumminelli.

Valiani, Venditti, Vernocchi, Veroni, Vigorelli, Vilardi, Villabruna, Vischioni.

Zanardi, Zannerini, Zerbi.

Rispondono no:

Allegato, Amadei, Andreotti, Angelini, Angelucci, Arcaini, Arcangeli.

Baldassari, Balduzzi, Baracco, Barontini Anelito, Bastianetto, Bazoli, Bei Adele, Belotti, Bernamonti, Bertola, Bertone, Bettiol, Biagioni, Bianchi Bruno, Bianchini Laura, Bibolotti, Bitossi, Bosco Lucarelli, Bosi, Bovetti, Braschi, Brusasca, Bubbio, Bulloni Pietro.

Caccuri, Caiati, Camposarcuno, Cappa Paolo, Cappi Giuseppe, Cappugi, Caprani, Carbonari, Carignani, Caroleo, Carratelli, Castelli Edgardo, Castelli Avolio, Cavallari, Cavalli, Cerreti, Chatrian, Chieffi, Ciampitti, Ciccolungo, Coccia, Colombi Arturo, Colombo Emilio, Colonnetti, Coppi Alessandro, Corsanego, Cremaschi Carlo, Cremaschi Olindo.

De Caro Gerardo, De Gasperi, Del Curto, De Martino, De Michele Luigi, De Unterrichter Maria, Di Fausto, Di Vittorio, Dominedò, D'Onofrio, Dossetti.

Ermini.

Fanfani, Farina Giovanni, Ferrarese, Ferrario Celestino, Ferreri, Firrao, Flecchia, Foresi, Franceschini, Froggio, Fuschini.

Galati, Gallico Spano Nadia, Garlato, Gatta, Germano, Gervasi, Ghidetti, Giolitti, Gonella, Gortani, Grieco, Gronchi, Guariento, Guerrieri Filippo.

Imperiale, Iotti Nilde.

Jervolino.

Laconi, Landi, Lazzati, Leone Giovanni, Lombardi Carlo, Longo, Lozza.

Maffi, Magnani, Maltagliati, Malvestiti, Mannironi, Manzini, Marazza, Marina Mario, Marzarotto, Massola, Mastino Gesumino, Mattei Teresa, Meda Luigi, Medi Enrico, Merlin Umberto, Micheli, Molinelli, Montagnana Mario, Montini, Moranino, Moro, Mortati, Murdaca, Murgia, Musolino.

Nobile Umberto, Notarianni, Numeroso.

Orlando Camillo.

Pallastrelli, Pastore Giulio, Pat, Pecorari, Pella, Perlingieri, Petrilli, Piccioni, Pignedoli, Platone, Ponti, Pratolongo, Proia, Pucci.

Quarello, Quintieri Adolfo.

Raimondi, Ravagnan, Recca, Rescigno, Restagno, Ricci Giuseppe, Riccio Stefano, Rivera, Roselli, Rossi Giuseppe, Ruggeri Luigi, Rumor.

Sampietro, Sartor, Scalfaro, Scarpa, Schiratti, Scoca, Secchia, Sicignano, Siles, Silipo, Stella, Storchi.

Tambroni Armaroli, Taviani, Titomanlio Vittoria, Togni, Tosato, Tozzi Condivi, Trimarchi, Tupini, Turco.

Uberti.

Valenti, Valmarana, Viale, Vicentini.

Zotta.

Sono in congedo:

Abozzi.

Bernardi, Bucci.

Cacciatore, Carpano Maglioli, Cingolani, Corsini.

D'Amico Michele.

Falchi, Fiore.

Gavina.

La Malfa, Li Causi.

Macrelli, Mastino Pietro, Montalbano.

Nenni.

Pacciardi, Parri, Pellizzari, Penna Ottavia.

Rapelli.

Saccenti, Selvaggi, Simonini.

Tega, Tosi.

Dichiaro chiusa la votazione per appello nominale e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti............ 291
Maggioranza.............. 146
Hanno risposto ....... 102
Hanno risposto no..... 189

(L'Assemblea non approva).

Dobbiamo ora prendere in esame gli emendamenti degli onorevoli Mastrojanni, Crispo e Preziosi, i quali si differenziano dal testo e dagli altri emendamenti perché aboliscono completamente ogni intervento di polizia nei casi di sequestro che il quarto comma prevede, mentre gli emendamenti degli onorevoli Cappa, Bulloni ed altri prevedono l'intervento degli organi di polizia, salva poi la ratifica dell'autorità giudiziaria.

L'emendamento dell'onorevole Mastrojanni, che ha la precedenza nella votazione, è del seguente tenore:

«Sostituire il quarto comma col seguente:

«Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza, il sequestro può essere eseguito con provvedimento anche non motivato dall'Autorità giudiziaria».

In esso manca l'indicazione di un termine di tempo, che invece è compreso negli emendamenti degli onorevoli Crispo e Preziosi. Lo pongo in votazione ricordando che la Commissione non lo ha accettato.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento a firma degli onorevoli Crispo, Cifaldi, Einaudi, Vassallo:

«Nei casi predetti, su richiesta dell'autorità di polizia, l'autorità giudiziaria, entro le ventiquattro ore, può ordinare il sequestro».

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento dell'onorevole Preziosi:

«Sostituire il quarto comma col seguente:

«Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, l'autorità giudiziaria medesima deve, entro ventiquattro ore, procedere al sequestro, qualora riscontri violazioni contemplate dalla legge sulla stampa».

(Non è approvato).

Dovrei ora porre in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Cappa.

Cappa. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cappa. Accetto il testo della Commissione e ritiro il mio emendamento.

Presidente Terracini. Sta bene. Passiamo alla votazione dell'emendamento a firma degli onorevoli Bulloni, Laconi, Grieco, Montini, Cappi, Ravagnan, Montagnana Mario, Roselli, Bianchini Laura, Cavallari, Bazoli:

«Nei casi predetti, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di pubblica sicurezza che debbono immediatamente, e non mai oltre dodici ore, inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria».

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Data la brevità del termine di 12 ore, che potrebbe non consentire l'intervento tempestivo dell'autorità giudiziaria, chiedo ai presentatori dell'emendamento se consentono di portare tale termine a 24 ore. Faccio soltanto notare che dobbiamo formulare articoli la cui applicazione si preveda possibile.

Presidente Terracini. Chiedo ai presentatori dell'emendamento se aderiscono alla richiesta della Commissione.

Bulloni. Fo presente che si tratta di stampa periodica, per cui si richiede il più ristretto termine perché sia inoltrata la denunzia all'autorità giudiziaria. Il protrarre ulteriormente questo termine mi sembra un diminuire la garanzia che con l'emendamento proposto si è voluto stabilire contro possibili arbitrî da parte della pubblica sicurezza.

Cevolotto. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cevolotto. Voterò contro l'emendamento Bulloni, anche perché alle parole «ufficiali di polizia giudiziaria», come è nel testo, sostituisce «agenti di pubblica sicurezza». Fo presente la gravità estrema di questa modificazione sostanziale.

Voci. È la stessa cosa.

Bulloni. Il Questore non è ufficiale di polizia giudiziaria. Se abbiamo commesso un errore non dobbiamo commetterne altri.

Badini Confalonieri. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Badini Confalonieri. Voterò contro l'emendamento proposto per non commettere l'errore, al quale faceva cenno l'onorevole Bulloni, già commesso dalla legge fascista di dare facoltà di sequestro preventivo non soltanto all'autorità giudiziaria, ma ancora al potere esecutivo. Se non che quella legge si riferiva quanto meno al Prefetto; oggi ci riferiremmo ad un ufficiale di polizia giudiziaria, cioè in parole povere, ad un appuntato dei carabinieri.

Cifaldi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cifaldi. Voterò contro, perché non si fa nell'emendamento nessuna indicazione del termine entro il quale l'autorità dovrebbe provvedere. Si pretende che nelle 12 ore si dia comunicazione dell'avvenuto sequestro, ma non si stabilisce in che termine debba avvenire la convalida.

Bulloni. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bulloni. Consento nella proroga del termine da 12 a 24 ore e nella soppressione nel testo della parola «periodica».

Presidente Terracini. Gli altri firmatari dell'emendamento concordano con l'onorevole Bulloni?

Grieco. Solo per quanto riguarda le 24 ore. Non accetto la soppressione della parola «periodica».

Cappa. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cappa. Non voto questo emendamento, poiché non comprendo perché si debba parlare soltanto della stampa periodica e non di tutta la stampa.

Moro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Moro. Poiché alcuni presentatori dell'emendamento non accettano una parte della formulazione proposta, chiedo che si voti l'emendamento per divisione.

Carboni. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Carboni. Penso che si debba mettere prima in votazione la formula comprensiva della parola «periodica», altrimenti alcuni deputati potrebbero essere indotti a votare favorevolmente contro il loro stesso pensiero, in quanto che votare «stampa» è il presupposto indispensabile per votare in un secondo momento «periodica». Mettendo in votazione «stampa periodica», se la votazione fosse favorevole non ci sarebbe bisogno di altra.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la formula che più si allontana dal testo, e cioè senza l'aggettivo: «periodica»:

«Nei casi predetti quando vi sia assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa può essere eseguito da ufficiali di pubblica sicurezza, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, inoltrare denunzia all'autorità giudiziaria».

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo in votazione la stessa formula includendo l'aggettivo «periodica».

(Si procede alla votazione per divisione — L'emendamento è approvato).

Giannini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Giannini. Da questa formulazione scaturisce un problema importantissimo, che è questo: qual è l'autorità che stabilisce le condizioni di urgenza nelle quali possono essere presi quei provvedimenti che testé abbiamo votato? Io non avrei parlato su questo, che è un argomento squisitamente tecnico, perché non ho avuto la possibilità di farlo in sede politica. Dopo l'approvazione di questo articolo, nel quale si stabilisce che in speciali circostanze di urgenza l'autorità di polizia può sequestrare un giornale, chiedo agli onorevoli colleghi di dire quale è l'autorità che deve stabilire le circostanze di urgenza. (Commenti).

Presidente Terracini. Mi permetto di risponderle — penso che tutti le potrebbero rispondere così —: che è la stessa autorità di polizia la quale procede al sequestro e che risponderà poi delle sue decisioni, a norma degli articoli successivi della Costituzione. (Commenti).

Giannini. Vuol dire allora che abbiamo ucciso la libertà di stampa. (Commenti prolungati).

Presidente Terracini. Onorevole Giannini, lei ha chiesto la parola non per fare dei commenti, ma per un chiarimento. Non è questa la sede per fare dei commenti alla Costituzione; in questa sede lei è invitato a collaborare per fare la Costituzione.

Giannini. Mi scusi, io non ritenevo di avere fatto un commento e se l'ho fatto la prego di perdonarmi. Io ho detto che la mia osservazione scaturisce dal fatto che l'articolo è stato approvato ora. Prima non potevo fare questa osservazione perché l'articolo non era stato ancora approvato.

Presidente Terracini. Lei ha posto una questione ed io ho cercato di darle una risposta.

Giannini. La ringrazio per la sua risposta. Vuol dire che mi guarderò dall'autorità di polizia. (Interruzioni Commenti).

Presidente Terracini. Tutto ciò che lei ha detto sarà molto utile per il commento dei giornali di domani; ma posto di fronte ad un voto dell'Assemblea cui lei stesso appartiene, forse non era opportuna la protesta. (Commenti).

Passiamo al quinto comma dell'articolo 16:

«La legge può stabilire controlli per l'accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica».

Gli onorevoli Mastrojanni, Montagnana Mario e Cavallari hanno proposto di sopprimerlo.

Cevolotto. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cevolotto. Domando se il problema, molto grave, che noi affrontiamo e risolviamo votando il comma quinto in questa dizione non sarebbe meglio riservarlo a quando discuteremo la legge sulla stampa. Per questo io voterò l'emendamento soppressivo.

Faccio presente che l'indagine sulle fonti di notizie implica questioni assai gravi. Fra l'altro, essa potrebbe persino sopprimere la possibilità della cronaca e ridurre i giornali ad altrettanti bollettini delle comunicazioni ufficiali del Governo. Non svolgo questi concetti perché l'ora non lo consente.

Quanto, poi, alle fonti del finanziamento, guardiamoci dal fare una cosa inutile, perché quando bene avremo deliberato che la legge stabilisca le indagini e i controlli sulle fonti del finanziamento, noi non sapremo mai da dove vengono i fondi per i giornali, perché basterà, per eludere ogni ricerca, che il giornale apra una sottoscrizione con molti N.N., o che il finanziamento avvenga attraverso le sezioni dei partiti, attraverso le parrocchie, attraverso le persone dei componenti il partito. L'origine vera di questi fondi, se ci sarà un interesse a tenerla celata, non si saprà mai.

Del resto, io osservo che nel progetto della legge sulla stampa vi è un articolo apposito che concerne la indagine sulle fonti di finanziamento e tale articolo noi potremmo, in quella sede, discuterlo molto meglio e più a fondo che non ora; tanto più che nel progetto della legge sulla stampa vi è già chi ha trovato il modo di eludere l'obbligo di dimostrare da dove trae i fondi per i propri giornali. Perché, infatti, l'articolo 14 dice: «.La disposizioni di cui all'articolo 11 — cioè dell'articolo sull'indagine circa le forme del finanziamento — non si applicano alle pubblicazioni promosse da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici, da accademie e società scientifiche, artistiche e letterarie riconosciute come persone giuridiche o da autorità religiose riconosciute dallo Stato». Così vi è già chi, mettendo il proprio giornale sotto l'egida dell'autorità religiosa, si propone forse di sfuggire all'indagine sulle fonti di finanziamento. (Rumori Commenti al centro). Ed allora, non è meglio che tutto questo lo discutiamo con calma e con la dovuta attenzione quando parleremo della legge sulla stampa?

Per queste ragioni, io accetto l'emendamento soppressivo.

Gronchi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gronchi. Noi votiamo per l'emendamento soppressivo, perché ne abbiamo presentato uno sostitutivo.

Laconi. Chiedo di parlare per un chiarimento.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Questa questione deve essere chiarita, e cioè tutti coloro che votano per emendamenti sostitutivi, possono votare per la soppressione del comma? Io non credo.

Presidente Terracini. Mi permetta, onorevole Laconi. Se la maggioranza vorrà che di questo problema non si tratti nella Costituzione, è evidente che non c'è nulla da fare; ma se invece ve lo inserirà, dobbiamo esaminare la formula che deve essere adottata.

Laconi. Il che significa che qualora l'emendamento soppressivo abbia la maggioranza, tutti gli emendamenti sostitutivi decadono. Allora, l'onorevole Gronchi non potrà votare.

Cappa. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cappa. Dichiaro che voto per la soppressione, perché a parte ciò che sarà per decidersi per la legge sulla stampa, mi sembra inutile che si includa nella Costituzione questa disposizione, la quale potrà essere esaminata in sede di discussione della legge sulla stampa.

Vorrei rispondere brevemente all'onorevole Cevolotto, a proposito dell'articolo 12 del disegno di legge sulla stampa che è stato rassegnato all'Assemblea.

Presidente Terracini. Onorevole Cappa, non stiamo discutendo la legge sulla stampa, e, vorrei aggiungere, se me lo consente, che non vi è affatto contraddizione nel fatto che vi siano leggi che sviluppano dei principî contenuti nella Costituzione nello stesso tempo che si vota una formula adeguata nella Costituzione stessa. Si può votare un articolo di Costituzione e votare insieme la legge sulla stampa, naturalmente facendo in maniera che le due votazioni non si contraddicano.

Cappa. Onorevole Presidente, mi sembra inutile che oggi si faccia una grande discussione e si includa questa norma nella Costituzione.

Se Ella me lo consente, dirò all'onorevole Cevolotto che la disposizione alla quale ha accennato non si applica che alle pubblicazioni di esclusivo carattere amministrativo, religioso, tecnico, scientifico e letterario. Quindi, non si trattava di eliminare dal controllo quotidiani e stampe che si mettessero sotto il manto della religiosità. Si tratta di esenzione da questo controllo di tutte le pubblicazioni di esclusivo carattere amministrativo, religioso, tecnico, scientifico e letterario.

Gronchi. Chiedo di parlare per un chiarimento.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gronchi. Se il votare per la soppressione del quinto comma vieta di presentare emendamenti sostitutivi, noi non possiamo votare tale soppressione. (Commenti).

Calosso. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Calosso. Mi pare che l'Assemblea non sia abbastanza matura per risolvere questo problema. Non so se il regolamento prescriva qualche cosa in materia, ma penso che sia profondamente interessante il violarlo, in ogni caso, per sapere quello che si fa. Noi votiamo un articolo di Costituzione di cui sentiamo che non siamo al corrente. Io stesso in questo momento, benché abbia fatto parte della Commissione della legge sulla stampa, non riesco a capire chiaramente cosa dobbiamo fare. Si dovrebbe procrastinare. Credo che questo avvenga appunto per il metodo che abbiamo di non poter fare colloqui, per cui si fanno lunghi discorsi che noi stiamo a sentire e poi non siamo pronti a deliberare. Non possiamo in coscienza votare senza essere pronti. Non credo che il regolamento ce lo imponga.

Presidente Terracini. Se c'è una questione che è chiarissima e non presenta quelle difficoltà e quelle complicazioni di carattere giuridico che forse nei precedenti commi si potevano trovare, è proprio questa. Noi stiamo per votare una disposizione la quale prevede il controllo delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento.

Calosso. Io confesso la mia ignoranza, ma vedo diversi volti che mostrano la stessa mia preoccupazione. Desidero evidentemente votare sul controllo di queste fonti, ma si fa osservare dall'onorevole Cevolotto e da altri che votando questo comma di fatto noi apriamo la strada a che si controlli noi od altri, ma viceversa vi saranno delle persone che non saranno controllate.

Presidente Terracini. Ciò dipende dalla confusione che si è fatta da parecchi oratori tra la discussione del progetto di Costituzione e la discussione del disegno di legge sulla stampa. Forse ciò si deve all'onorevole Cevolotto, il quale ha accennato a quell'ipotesi alla quale l'onorevole Calosso si richiama. L'onorevole Cevolotto non parlava del testo della Costituzione, ma del disegno di legge sulla stampa. Restiamo dunque a ciò che dobbiamo fare. Quando l'Assemblea avrà votato il testo della Costituzione, non voterà certo una legge sulla stampa che sia in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

L'articolo 16 in esame stabilisce le linee fondamentali di una legislazione sulla stampa e al comma quinto si dice che «la legge può stabilire controlli per l'accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica». Se l'Assemblea approva il comma, nella legge sulla stampa si svolgerà questo principio; se non lo approva, è evidente che gli articoli della legge sulla stampa che l'onorevole Cappa ha elaborato con tanta fatica e tanta preoccupazione dovranno decadere.

Cappa. Non è vero, signor Presidente.

Vigorelli. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Vigorelli. Ho l'impressione che ci avviamo, su questo argomento, ad una discussione che non è possibile fare alle 22.5.

Presidente Terracini. Non siamo più in tema di discussione, ma in tema di votazione. Si possono solo fare delle dichiarazioni di voto.

Vigorelli. L'argomento è troppo importante perché sia strozzato.

Presidente Terracini. È stato discusso per otto giorni.

Vigorelli. Ho l'impressione che alle 22.5 non si possa votare su una questione di tale importanza.

Presidente Terracini. Si può votare a qualunque ora, salvo ad avere idee precise su ciò che si vota.

Badini Confalonieri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Badini Confalonieri. Dichiaro che voterò per la soppressione del comma, in quanto si parla di fonti di notizie, il che significa addirittura inaridire la possibilità di una libera stampa. Avremo tutt'al più una stampa di partito, unicamente una stampa di partito; e anche per cotesto verso si limiterà la libertà di stampa. Comunque, parlare di accertare le fonti di notizie, è norma inapplicabile; perché inapplicabile, è inutile, superflua; perché inutile e superflua, è dannosa. Quindi voterò contro.

Giannini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Giannini. Desidero far presente che la discussione su questo comma si presta ad equivoci, poiché c'è qualcuno che può non essere disposto a votare per la soppressione di un comma che vuole indagare sul finanziamento del giornale. Ora, noi potremmo anche accettare questa indagine sul finanziamento, poiché è un'indagine amministrativa, nella quale può rilucere la chiarezza di un giornale e di un giornalista; ma non possiamo in nessun modo accettare un'indagine sulle fonti di notizie.

Laconi. Chieda la votazione per divisione.

Giannini. Proporrei, quindi, che si votasse — se possibile — per divisione; cioè separando il controllo sui mezzi di finanziamento da quello sulle fonti di notizie. Siamo almeno liberi di avere le notizie.

Piemonte. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Piemonte. Mi associo alla proposta dell'onorevole Giannini.

Molinelli. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Molinelli. Mi pare che la questione si sia spostata. Non si tratta di discutere come sarà formulato questo comma: si tratta di votare se il comma debba essere soppresso o no. Soltanto successivamente, quando avremo deciso che il comma non deve essere soppresso, discuteremo come esso debba essere formulato.

Dugoni. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Dugoni. Credo che si possa benissimo votare per divisione: cioè se dobbiamo sopprimere la prima parte o la seconda o tutto il comma nel suo complesso.

Coccia. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Coccia. È piuttosto un chiarimento che vorrei domandare. Se votiamo per la soppressione di un comma, non potremo poi votare i relativi emendamenti, perché, se non c'è l'articolo, come possiamo emendarlo? Se viceversa votiamo a favore, come possiamo emendare un articolo che è già approvato?

Presidente Terracini. Se la maggioranza non vuole l'articolo, è evidente che non c'è posto per alcun emendamento.

Coccia. Ma anche se la maggioranza lo vuole, come sarà possibile emendarlo, se è stato già votato?

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Vorrei rilevare che lei, onorevole Presidente, pone in votazione soltanto il fatto se si debba o no mantenere un comma che genericamente si riferisca all'argomento in esame e che in un secondo momento porrà in votazione i diversi emendamenti presentati. (Commenti).

Presidente Terracini. In relazione alla proposta dell'onorevole Giannini, fatta propria anche dall'onorevole Piemonte, l'emendamento soppressivo deve essere messo in votazione per divisione, perché si tratta di due questioni diverse e si possono avere due maggioranze diverse a seconda che si tratti del controllo sulle fonti di notizie oppure del controllo sui mezzi di finanziamento.

Pongo quindi in votazione la soppressione della parte del comma relativa al controllo per l'accertamento delle fonti di notizie.

(È approvata).

Pongo ora in votazione la soppressione della parte relativa al controllo per l'accertamento dei mezzi di finanziamento.

(Non è approvata).

Gli onorevoli Ruggiero e Canevari hanno proposto che al quinto comma le parole: «La legge può stabilire», siano sostituite dalle altre: «La legge stabilisce». Debbo quindi porre in votazione la seguente formulazione del quinto comma:

«La legge stabilisce i controlli per l'accertamento dei mezzi di finanziamento della stampa periodica».

Laconi. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Desideravo osservare che, fra gli altri emendamenti, questo è il più vicino al testo e, come tale, dovrebbe essere votato per ultimo.

Presidente Terracini. Onorevole Laconi, devo farle rilevare in primo luogo che l'emendamento degli onorevoli Montagnana Mario e Cavallari, già svolto, e che riguarda la stessa materia, è un emendamento aggiuntivo al primo comma.

In secondo luogo occorre tener presente che gli onorevoli Mortati, Cappi, Bettiol, Rapelli, Moro, Valenti, Carbonari, Belotti, Balduzzi, Ferrario Celestino hanno proposto di sostituire il quinto comma col seguente:

«La legge potrà stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica».

Laconi. È esatto; ma l'unico rilievo che io intendessi fare era che questi due emendamenti si distaccano dal testo più di quello dell'onorevole Ruggiero ed hanno quindi il diritto di precedenza: null'altro che questo.

Presidente Terracini. L'emendamento dell'onorevole Montagnana Mario conserva la dizione del testo della Commissione, perché dice «può stabilire», mentre il testo dell'onorevole Ruggiero dice «stabilisce». Esso non limita quindi la facoltà, ma dà una norma imperativa e si distacca appunto per questo dal testo.

Quindi la votazione sull'emendamento dell'onorevole Ruggiero deve indubbiamente avere la precedenza.

Carboni. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Carboni. Se non ho inteso male, sembra che ella, signor Presidente, abbia detto questo, che qualunque sia la formulazione definitiva, si debba prima decidere se si deve dire: «può stabilire», o «stabilisce».

Mi pare che sia una votazione poco organica, perché o noi mettiamo in votazione l'emendamento Ruggiero, così come esso è formulato, e se esso sarà approvato, sarà chiusa la discussione; se invece l'emendamento proposto dall'onorevole Ruggiero sarà respinto, allora si potrà passare alla discussione di un altro emendamento. Ma che si voti in questo momento soltanto sul principio se adottare la parola «stabilisce» in luogo delle parole «può stabilire», lasciando impregiudicato tutto il resto, a me pare non sia possibile.

Presidente Terracini. Onorevole Carboni, lei deve convenire che non ci sono molte alternative: o si vota il testo dell'onorevole Ruggiero o si vota il testo presentato dalla Commissione.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Vorrei ricordare che vi è anche l'emendamento Mortati, che è sostitutivo come quello Ruggiero.

Presidente Terracini. L'emendamento Mortati è del seguente tenore:

«La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica».

Chiedo all'onorevole Ruggiero se il suo emendamento vale come emendamento a quello dell'onorevole Mortati.

Ruggiero. Vale come emendamento a quello dell'onorevole Mortati e lo mantengo.

Presidente Terracini. Nel testo della Commissione si parla di controlli che la legge può stabilire; in quello dell'onorevole Mortati si dice che la legge può stabilire che siano resi noti i mezzi di finanziamento, e suppongo che ciò significhi che dovranno essere coloro stessi che fanno parte delle aziende giornalistiche che dovranno fornire i dati. Pertanto nella formulazione dell'onorevole Mortati mi pare si escluda qualsiasi disposizione che autorizzi il controllo da parte dello Stato dei mezzi di finanziamento. Desidererei che l'onorevole Mortati confermasse ciò, perché altrimenti non capirei il motivo per cui egli ha presentato l'emendamento.

Mortati. Effettivamente lo spirito dell'emendamento sta nel sopprimere ogni potere di controllo dello Stato su queste fonti di entrata e di limitare semplicemente l'obbligo alla pubblicazione dei bilanci, in modo da affidare il controllo alla pubblica opinione.

Presidente Terracini. Così chiarito il significato dell'emendamento Mortati, devo porlo in votazione con la sostituzione proposta dall'onorevole Ruggiero della parola «stabilisce» alle parole «può stabilire», perché in questa maniera l'emendamento si allontana maggiormente dal testo della Commissione.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle varie dizioni degli emendamenti nei confronti del testo del progetto. In ciascuno di questi emendamenti, ed anche nel testo del progetto, si dice «può disporre» «può stabilire». Così negli emendamenti Ravagnan, Laconi e Cavallari, così nell'emendamento Mortati, ecc.

A questo punto, qualunque sia il testo che noi voteremo nel merito, io credo che fosse nel vero il Presidente dell'Assemblea quando proponeva all'Assemblea stessa di fissare la sua attenzione sul verbo «può» o «stabilisce» o «dispone» o «può disporre», per cui qualunque sia il testo cui noi andremo a votare, poiché ciascuno degli emendamenti proposti mostra di preferire il concetto di facoltà a quello di norma, è su questo punto che dobbiamo in primo luogo votare. Poi voteremo il resto degli emendamenti. Così potremo procedere con una certa chiarezza e con una certa tranquillità, in quanto altro è parlare di norma e altro di facoltà.

Crispo. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Crispo. Aderisco all'emendamento Ruggiero. La ragione della mia adesione è chiara. La Costituzione fissa un principio, vale a dire riconosce la necessità del controllo sull'accertamento dei mezzi che finanziano la stampa. Evidentemente al legislatore può essere demandato il modo dell'esercizio di questo controllo, ma non si può, per una tecnica legislativa evidente, fissare il principio nella Costituzione e lasciare l'eventuale applicazione al legislatore, perché significherebbe demandare all'arbitrio del legislatore di stabilire o meno questo controllo.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento Ruggiero che propone di dire: «La legge stabilisce» anziché «può stabilire».

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mortati, per cui il quinto comma sarebbe così sostituito:

«La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica».

(È approvato).

Con l'approvazione di questa formula, restano assorbiti i due emendamenti degli onorevoli Montagnana Mario e Cavallari, se i proponenti non hanno osservazioni in contrario.

(Così rimane stabilito).

Resta da approvare l'ultimo comma, così formulato:

«Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrarie al buon costume. La legge determina misure adeguate».

L'onorevole Moro ha proposto di aggiungere, in fine, le parole: «preventive e repressive».

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Propongo che le due parti del comma siano poste ai voti per divisione.

Presidente Terracini. Metto ai voti la prima parte dell'ultimo comma:

«Sono vietate le pubblicazioni a stampa gli spettacoli, e tutte le manifestazioni che siano contrarie al buon costume».

(È approvata).

Metto ora in votazione la seconda parte con l'aggiunta delle parole proposta dall'onorevole Moro:

«La legge determina le misure adeguate preventive e repressive».

(È approvata).

Vi è ora la proposta di un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Fanfani e Gronchi:

«Per garantire a tutti i cittadini l'effettivo esercizio di questo diritto, la legge può regolare l'utilizzazione delle imprese tipografiche e di radiodiffusione».

Corbino. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corbino. Pare impossibile ammettere l'esistenza di imprese editoriali, di qualsiasi genere, qualora esse fossero esposte al rischio di dover fare quello che non è o nelle loro funzioni o nelle loro intenzioni o nelle loro possibilità. Noi riteniamo la disposizione tale da sopprimere, di fatto, il diritto di proprietà di tutte le aziende editoriali italiane. Per queste ragioni voteremo contro.

Cappa. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cappa. Sono spiacente di non poter votare a favore dell'emendamento presentato dai miei amici.

Andreotti. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Andreotti. In conformità con quanto ho detto stamani, ad illustrazione del mio emendamento, pur comprendendo le ragioni obiettive che possono spingere, in buona fede, a presentare un emendamento del genere, credo che noi, approvandolo, apriremmo la possibilità d'una gravissima intromissione piena di incognite.

Pertanto, voterò contro l'emendamento.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare per esprimere il parere della Commissione.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. La Commissione è divisa nel suo apprezzamento circa l'emendamento Gronchi.

Però la maggioranza di essa è contraria, per le stesse ragioni illustrate dall'onorevole Andreotti.

Giannini. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Giannini. Concordo con le dichiarazioni degli onorevoli Cappa e Andreotti.

Badini Confalonieri. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Badini Confalonieri. Sono contrario e approfitto dell'occasione per protestare contro il fatto che la radio è in mano dei partiti al Governo.

Dugoni. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Dugoni. Io voterò a favore dell'emendamento Gronchi per questa ragione: in città di provincia esiste molto spesso un solo impianto tipografico in condizioni di stampare un giornale.

Laconi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Voterò a favore dell'emendamento — e penso che debba essere posto subito dopo il primo comma — in quanto ritengo che questa sia l'unica disposizione, che miri a rendere effettivo il diritto solennemente enunciato nel primo comma.

A tutti coloro i quali hanno trovato in questo emendamento una limitazione della libertà di stampa o altro, faccio notare che inutilmente sono state affermate nel primo comma le più grandi libertà, quando lo Stato non lasci nessuna possibilità per rendere effettivo questo diritto. (Interruzioni).

Sappiamo qual è oggi la situazione, per quanto riguarda le tipografie, le stazioni radio trasmittenti e tutti i mezzi di informazione.

L'ultima ragione per cui voterò a favore dell'emendamento consiste nel fatto che nel recente Congresso a Palermo, con l'unanimità di tutte le correnti politiche, si è votato un ordine del giorno i cui criteri dominanti sono rappresentati e riassunti nel comma proposto.

Ruggiero. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruggiero. Colgo questa occasione per protestare dal più profondo del cuore per l'assassinio della libertà di stampa che è stato consumato qui questa sera. (Rumori).

Presidente Terracini. Lei non si rende conto che con queste parole — formalmente dignitose — lei ha offeso l'Assemblea che, votando a maggioranza, avrebbe compiuto secondo lei un grave delitto. Queste parole andranno indubbiamente al di là del suo pensiero; ma appunto per evitare che ciò avvenga è bene che i colleghi evitino parole arrischiate.

Piemonte. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Piemonte. Non vedo che cosa c'entri la radio in questo articolo. Bisognerebbe votare per divisione.

Presidente Terracini. L'articolo 16 non parla soltanto della stampa, ma di ogni altro mezzo di diffusione, e pertanto è ben giustificato che si richiami questo concetto nell'ultimo comma. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma degli onorevoli Fanfani e Gronchi:

«Per garantire a tutti i cittadini l'effettivo esercizio di questo diritto, la legge può regolare l'utilizzazione delle imprese tipografiche e di radiodiffusione».

(Dopo prova e controprova, l'emendamento non è approvato).

Il testo completo dell'articolo 16 sarà letto domattina, all'inizio di seduta.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti