[25 settembre 1946, prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione. Dopo aver discusso e approvato il testo relativo ai titoli nobiliari (vedi commento alla norma transitoria XIV)...]
Presidente Tupini. [...] Poiché si è detto che tutta la materia discussa si inseriva nella questione del nome, propone che le due proposizioni approvate vengano collocate nell'articolo 2-bis, subito dopo le parole «Nessuno può essere privato del nome».
(La proposta è approvata all'unanimità).
Fa presente che l'intero articolo 2-bis risulta approvato nei seguenti termini:
«Ogni uomo è soggetto di diritto.
Nessuno può essere privato del proprio nome.
È vietata la concessione dei titoli nobiliari. I predicati di quelli esistenti valgono soltanto come parte del nome.
Nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici. La perdita della cittadinanza per altri motivi è regolata dalla legge».
[...]
Il Presidente Tupini fa presente l'opportunità di dividere l'articolo 2-bis in due articoli: uno contenente il concetto che «Ogni uomo è soggetto di diritto. Nessuno può essere privato del proprio nome. È vietata la concessione di titoli nobiliari. I predicati di quelli attualmente esistenti valgono soltanto come parte del nome»; e un altro che potrebbe essere il 2-ter, esprimente gli altri concetti: «Nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici. La perdita della cittadinanza per altri motivi è regolata dalla legge».
Moro propone di articolare le proposizioni approvate in tre articoli, perché ritiene che si tratti di tre cose distinte: la soggettività dei diritti, il diritto al nome, il diritto alla cittadinanza.
Mastrojanni è favorevole al mantenimento di un solo articolo.
La Pira, Relatore, propone che l'articolo 2-bis venga diviso in due articoli: in uno si dovrebbe esprimere la soggettività del diritto, e nell'altro il diritto al nome e alla cittadinanza.
Marchesi si associa alla proposta dell'onorevole La Pira.
Basso, Relatore, dichiara di preferire una divisione in tre articoli.
Il Presidente Tupini propone di dividere l'articolo 2-bis in tre articoli che sarebbero i seguenti:
Art. 2-bis.
Ogni uomo è soggetto di diritto.
Art. 2-ter.
Nessuno può essere privato del proprio nome.
È vietata la concessione di titoli nobiliari.
I predicati di quelli attualmente esistenti valgono soltanto come parte del nome.
Art. 2-quater.
Nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici.
La perdita della cittadinanza per altri motivi è regolata dalla legge.
(La proposta è approvata).
A cura di Fabrizio Calzaretti