[25 settembre 1946, prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione. Dopo aver discusso e approvato il testo relativo ai titoli nobiliari (vedi commento alla norma transitoria XIV)...]

Presidente Tupini. [...] Poiché si è detto che tutta la materia discussa si inseriva nella questione del nome, propone che le due proposizioni approvate vengano collocate nell'articolo 2-bis, subito dopo le parole «Nessuno può essere privato del nome».

(La proposta è approvata all'unanimità).

Fa presente che l'intero articolo 2-bis risulta approvato nei seguenti termini:

«Ogni uomo è soggetto di diritto.

Nessuno può essere privato del proprio nome.

È vietata la concessione dei titoli nobiliari. I predicati di quelli esistenti valgono soltanto come parte del nome.

Nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici. La perdita della cittadinanza per altri motivi è regolata dalla legge».

[...]

Il Presidente Tupini fa presente l'opportunità di dividere l'articolo 2-bis in due articoli: uno contenente il concetto che «Ogni uomo è soggetto di diritto. Nessuno può essere privato del proprio nome. È vietata la concessione di titoli nobiliari. I predicati di quelli attualmente esistenti valgono soltanto come parte del nome»; e un altro che potrebbe essere il 2-ter, esprimente gli altri concetti: «Nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici. La perdita della cittadinanza per altri motivi è regolata dalla legge».

Moro propone di articolare le proposizioni approvate in tre articoli, perché ritiene che si tratti di tre cose distinte: la soggettività dei diritti, il diritto al nome, il diritto alla cittadinanza.

Mastrojanni è favorevole al mantenimento di un solo articolo.

La Pira, Relatore, propone che l'articolo 2-bis venga diviso in due articoli: in uno si dovrebbe esprimere la soggettività del diritto, e nell'altro il diritto al nome e alla cittadinanza.

Marchesi si associa alla proposta dell'onorevole La Pira.

Basso, Relatore, dichiara di preferire una divisione in tre articoli.

Il Presidente Tupini propone di dividere l'articolo 2-bis in tre articoli che sarebbero i seguenti:

Art. 2-bis.

Ogni uomo è soggetto di diritto.

 

Art. 2-ter.

Nessuno può essere privato del proprio nome.

È vietata la concessione di titoli nobiliari.

I predicati di quelli attualmente esistenti valgono soltanto come parte del nome.

 

Art. 2-quater.

Nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici.

La perdita della cittadinanza per altri motivi è regolata dalla legge.

(La proposta è approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti