[Il 17 settembre 1946, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute l'articolo 4 dei relatori La Pira e Basso così formulato:

«L'imputato è presunto innocente, fino a che con atto dell'autorità giudiziaria non sia stato dichiarato colpevole.

«La difesa processuale è garantita a tutti.

«Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti ed a nessun titolo e sotto nessuna denominazione può essere creata una giurisdizione straordinaria».

Della discussione, viene qui riportata solamente la parte relativa al secondo comma.]

Il Presidente Tupini [...] pone in discussione l'altra proposizione dell'articolo 4, così concepita: «La difesa processuale è garantita a tutti».

Mastrojanni, poiché davanti ai tribunali militari di guerra spesso viene inibita la difesa degli avvocati, vorrebbe che risultasse chiaro il concetto che la difesa per mezzo di avvocato è garantita in ogni tempo e davanti ad ogni giudice.

Il Presidente Tupini osserva che anche nel campo della giurisdizione militare è garantita la difesa, ma solo in alcune fasi.

Mastrojanni dichiara che per sua esperienza, come magistrato militare, sa che i Tribunali militari di guerra, in territorio presunto di guerra, inibivano l'esercizio della difesa ai liberi professionisti e l'affidavano agli ufficiali subalterni. Tale inconveniente dev'essere eliminato. Perciò propone la seguente dizione: «La difesa è garantita in ogni grado e stato processuale, in ogni tempo e davanti a qualsiasi giurisdizione. Essa è affidata solo agli avvocati».

Dossetti ritiene che l'inconveniente rilevato dall'onorevole Mastrojanni non possa eliminarsi con la formula da lui proposta. Se egli vuole — come gli sembra di aver capito — garantire la difesa attraverso difensori di fiducia bisogna dirlo espressamente.

Presidente Tupini gli sembra che ciò possa essere pericoloso.

Mancini fa presente che la formula comprende tutto, poiché afferma che «la difesa processuale è un diritto inviolabile».

Mastrojanni domanda in quale fase processuale la difesa è un diritto inviolabile.

Mancini chiarisce che lo è in tutte le fasi, perché dicendo «difesa processuale» si usa un termine comprensivo di tutte le diverse giurisdizioni, sia militari che civili. In questi casi esiste sempre un processo in atto e quando esiste un processo in atto vi è un imputato e questo ha il diritto, si badi bene, e non la garanzia, di difendersi. Tale diritto non può essere violato da nessuno.

Il Presidente Tupini è del parere che dire semplicemente, come propongono i relatori: «La difesa processuale è garantita a tutti» sia un modo troppo generico per affermare il diritto alla difesa. Gli sembra pertanto più acconcia la formula proposta dall'onorevole Mancini che afferma essere la difesa processuale un diritto inviolabile. Chiarisce che non si va contro il concetto di mantenere un carattere di generalità agli enunciati della Costituzione se si aggiunge che questo diritto è tale in ogni stato o grado di giurisdizione.

Mastrojanni ricorda che egli aveva proposto che si dicesse «in ogni tempo» appunto per comprendere anche il tempo di guerra, perché è proprio in tempo di guerra che possono sorgere gli inconvenienti di cui ha fatto parola. Il dire semplicemente «stato o grado» non gli sembra sufficiente. Inserendo invece «in ogni tempo» si lascia aperta la strada perché sia consentita la difesa all'avvocato anche in tempo di guerra. Ecco perché concludeva soggiungendo: «essa è affidata agli avvocati».

Il Presidente Tupini ritiene che, se si vuole specificare, anziché parlare di «tempo», che è troppo generico, si potrebbe dire: «di fronte a qualsiasi giurisdizione».

Mastrojanni replica che col sistema attuale, in tempo di guerra, agli avvocati è consentita la difesa davanti ai tribunali militari soltanto in alcuni territori ed in altri no, anche quando ve ne sia la possibilità. Insiste perciò nella sua proposta.

Il Presidente Tupini osserva che quando si dice «ogni stato» questo termine è comprensivo anche del «tempo». Se poi il legislatore sarà tentato di fare una restrizione, dovrà pensare se di fronte ad una formula così perentoria, gli sia possibile di ammettere eccezioni come quella temuta dall'onorevole Mastrojanni.

Mette quindi ai voti la seconda parte dell'articolo così formulato:

«La difesa processuale è un diritto inviolabile in ogni stato o grado di giurisdizione».

(È approvata).

Avverte che l'onorevole Lucifero ha concretato le osservazioni fatte precedentemente nella proposta del seguente comma aggiuntivo:

«L'imputato non può subire lo stesso trattamento dei condannati, né può essere detenuto con essi».

Gli sembra che ciò sia piuttosto materia di regolamento carcerario.

Lucifero lo contesta appellandosi a quanti, fra i presenti, hanno fatto l'esperienza di essere rinchiusi nella stessa cella di un condannato.

Il Presidente Tupini ripete non sembrargli che tale proposta possa essere accolta in questa sede. Comunque poiché è bene che rimanga traccia d'ogni pensiero espresso nel corso della discussione a documentare l'alto sentimento a cui tutta la discussione è stata informata, la mette ai voti.

(Non è approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti