[Il 5 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sul potere giudiziario.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Calamandrei, Relatore. [...] Gli articoli 10 e 11 contengono invece due disposizioni nuove per il nostro diritto: il risarcimento alle vittime degli errori giudiziari o per delitti commessi da funzionari dell'ordine giudiziario e l'abolizione di ogni restrizione, motivata da ragioni fiscali, nei riguardi della produzione in giudizio di documenti e scritture a scopo probatorio.

[...]

Leone Giovanni, Relatore. [...] A proposito del diritto al risarcimento dei danni per errori giudiziari o per delitti commessi da funzionari giudiziari, di cui si occupa l'articolo 10 delle proposte Calamandrei, è egli pure dell'avviso che il principio debba trovar posto nella Costituzione.

[...]

Sottopone infine all'attenzione dei colleghi gli articoli finali (16-21) del suo progetto, i quali, pur non concernendo materie di competenza della Sottocommissione, dovrebbero essere, a suo avviso, inseriti nella Costituzione. Si tratta di un complesso di norme che disciplinano le garanzie del cittadino di fronte al potere giudiziario. L'articolo 16 stabilisce che non vi debbono essere limiti all'esercizio del diritto del cittadino di agire in sede giudiziaria; l'articolo 17 fissa l'identità di giurisdizione per tutte le cause; l'articolo 18 sancisce l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali; l'articolo 19 stabilisce la pubblicità dei procedimenti penali, mentre l'articolo 20 fissa il diritto delle parti all'assistenza di un difensore.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti