[Il 14 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti. [...] Dà lettura dell'articolo 6:

«Pubblicità delle udienze: principio del contraddittorio.

«Le udienze sono pubbliche ed i dibattimenti si svolgono oralmente, in quanto la legge non disponga altrimenti nell'interesse della giustizia e dell'ordine pubblico.

«Nessuna causa può essere giudicata, se non dopo che sia stata data alle parti, secondo la legge, la possibilità di essere udite a propria difesa».

Apre la discussione sul primo comma.

[La parte della discussione relativa al primo comma viene riportata nelle appendici, nella sezione relativa agli articoli non entrati nella Costituzione.]

Apre la discussione sul secondo comma:

«Nessuna causa può essere giudicata, se non dopo che sia stata data alle parti, secondo la legge, la possibilità di essere udite a propria difesa».

Leone Giovanni, Relatore, fa presente che nel corrispondente articolo 20 della sua relazione è stato, per errore tipografico, omesso un comma del seguente tenore:

«All'imputato deve essere riconosciuto il diritto all'assistenza difensiva anche durante l'istruzione».

Laconi rileva che il contenuto del capoverso in esame coincide con un articolo formulato dalla prima Sottocommissione, e già coordinato in sede di Comitato di redazione:

«Ogni cittadino può agire in giudizio per la tutela del proprio diritto. La difesa in ogni stadio e grado del procedimento è un diritto inviolabile».

Ritiene che con questa formula si comprenderebbe anche la fase istruttoria.

Calamandrei, Relatore, osserva che la formula da lui proposta non fa che riprendere quella del diritto romano: Nemo inauditus damnari potest. Dichiara di essere favorevole a tale formulazione, dato che in materia civile vi sono casi in cui il contraddittorio è differito (procedimento monitorio o sequestro) e altri nei quali il giudice emana il provvedimento inaudita altera parte. Per ovviare a ciò, ha inserito l'espressione «secondo la legge», che sta a significare che la legge procedurale concederà alla parte la possibilità di difendersi, col mezzo dell'opposizione. Così nel campo penale vi è il decreto penale, col quale la parte può essere condannata prima di essere udita, salvo poi il diritto di fare opposizione.

Laconi ritiene che la formula della prima Sottocommissione sia comprensiva e soddisfi tutte le esigenze. Sarà il legislatore che, in concreto, concederà il diritto alla difesa, che potrà essere esercitata personalmente per quanto attiene alla materia penale, o per mezzo di un procuratore in materia civile. Ciò che interessa è fissare nella Costituzione il principio del diritto alla difesa in ogni grado e stadio del procedimento.

Di Giovanni osserva che il principio affermato dalla prima Sottocommissione costituisce un'affermazione astratta, quella cioè dell'inviolabilità del diritto alla difesa, mentre la formula Calamandrei si riferisce all'applicazione pratica del principio stesso.

Il Presidente Conti è d'avviso che non si debba discutere sull'articolo approvato dalla prima Sottocommissione, ma che si possa soltanto dire che la Sezione vi aderisce, lasciando poi al Comitato di redazione il compito di provvedere al coordinamento, in sede più opportuna.

Targetti ritiene che sia proprio questa la sede più opportuna, in quanto, dopo aver sancito che il dibattito deve essere pubblico e orale, è bene dire che chi è interessato al dibattito stesso deve avere diritto alla difesa.

Bulloni, sulla formula proposta, osserva che si deve tener presente che il Codice di procedura militare non consente la difesa nel periodo istruttorio. Ritiene pertanto che bisognerebbe stabilire fin da ora che anche il Codice di procedura penale militare dovrà essere modificato.

Il Presidente Conti risponde che, una volta emanata la Costituzione, evidentemente le leggi dovranno essere modificate e adattate ad essa.

Leone Giovanni, Relatore, informa che si sta già predisponendo una legge affinché sia modificato il Codice di procedura penale militare.

Cappi propone, allo scopo di togliere parole superflue, la seguente formulazione:

«Nessuno può essere giudicato, se non dopo aver avuto la possibilità di essere udito a propria difesa».

Calamandrei, Relatore, preferirebbe dire:

«Nessuno può essere giudicato, se non dopo avergli dato, secondo la legge, la possibilità di essere sentito».

Bozzi osserva che, con la formula proposta dall'onorevole Cappi, non potrebbe più emanarsi il decreto penale.

Leone Giovanni, Relatore, ritiene accettabile la formula proposta dalla prima Sottocommissione. Crede che nella Costituzione non si debba scendere al dettaglio, ma soltanto riconoscere che è necessario assicurare la difesa in ogni grado e stadio del procedimento, avuto particolarmente riguardo alla materia penale e alla giurisdizione militare. Dichiara di avere tuttavia il timore che, con l'espressione «diritto alla difesa», si possa intendere la difesa personale ed escludere quindi quella tecnica.

Bulloni fa rilevare che dicendo: «la difesa in ogni stadio e grado del procedimento è un diritto inviolabile», si fa riferimento alla difesa tecnica e si sottintende che l'imputato può personalmente rendere il suo interrogatorio.

Si domanda però se, nella formulazione di tale principio, possa rientrare anche il diritto del difensore di assistere al primo interrogatorio dell'imputato da parte del magistrato, che è l'atto essenziale di ogni procedimento penale. Ricorda che in Francia ogni imputato ha diritto all'assistenza del difensore, anche durante questa prima fase.

Bozzi ritiene troppo vaga la formula adottata dalla prima Sottocommissione e anche pericolosa per quel che riguarda il procedimento monitorio civile e il decreto penale di condanna. Ritiene quindi che vi dovrebbe essere aggiunta l'espressione «nelle forme stabilite dalla legge».

Il Presidente Conti pone in votazione la formula approvata dalla prima Sottocommissione, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Bozzi:

«La difesa in ogni stadio o grado del procedimento, nelle forme stabilite dalla legge, è un diritto inviolabile».

Tale formula formerà il capoverso dell'articolo in discussione.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti