[Il 27 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Leone Giovanni. [...] Rilevo infine nel progetto, come una delle principali tendenze all'umanizzazione della giustizia penale, la norma sulla riparazione alle vittime degli errori giudiziari. Il significato di quel comma è altissimo. Io condivido col collega Preziosi l'ansia che questa tendenza si traduca in una legislazione corrispondente. Si era fatto un timido passo negli articoli 551 e seguenti del Codice di procedura penale, disciplinando la facoltà di chiedere una riparazione pecuniaria «a titolo di soccorso». Come è umiliante, come è triste, come è deprimente per la dignità della personalità umana, questa espressione consacrata in una norma di legge!

Ma si trattava sempre di un passo che stabiliva il principio della riparazione alle vittime degli errori giudiziari, a titolo di obbligo di pubblica assistenza. Un più deciso passo può farsi accettando la teoria di Santi Romano che ha, in contrapposto a questa concezione, affermato il principio della riparazione dei danni derivanti da ingiuste condanne come responsabilità dello Stato per atti illegittimi; la riparazione dei danni nascenti dalla preventiva detenzione dell'innocente, come responsabilità dello Stato per atti illegittimi.

Ma anche per questo istituto è necessario rispettare determinati limiti: non si può allargare troppo l'istituto, costringendo il magistrato a tenerne conto nelle formule del giudicato. Se il magistrato sa che dal suo giudicato consegue l'obbligo allo Stato di risarcire il danno, agirà con eccessiva cautela, forse con un ingiusto rigore, nella scelta della formula di assoluzione.

Quindi si allarghi l'istituto, ma si tenga conto della necessità di taluni limiti, si tenga conto di una necessità di equilibrio: al concetto umiliante del soccorso si sostituisca il principio della responsabilità dello Stato e la possibilità del cittadino di richiedere la riparazione in più ampi limiti.

[...]

Cavallari. [...] L'articolo 19 mi fornisce materia per una brevissima osservazione: «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Questa è una formulazione ottima, ma che io ritengo incompleta, in quanto non dice esplicitamente che tale principio vale anche per i tribunali militari, per quei tribunali militari nei quali tuttora non è permessa durante la fase istruttoria l'assistenza da parte del difensore. Ed effettivamente non si vede come mai vi debba essere questa differenziazione, questa ingiustizia, questa iniquità, per la quale colui che viene accusato a norma del Codice penale ordinario deve avere, sia pure limitata, anche durante la fase istruttoria, l'assistenza del difensore, mentre invece, colui che cade sotto l'inquisizione dei tribunali militari deve essere sfornito di questo suo legittimo diritto.

Tupini. È inesatto; intendiamo riferirci a tutte le giurisdizioni, compresa quella militare. Se lei leggerà quello che ha formato oggetto di discussione, vedrà che ci si è preoccupati anche di questo. Comunque, per sua tranquillità, le dico che intendiamo riferirci a tutte le giurisdizioni.

Cavallari. Prendo atto.

L'ultimo articolo sul quale intendo brevemente soffermarmi è l'articolo 22, articolo che per parte mia approvo in quanto nella mia carriera professionale ho avuto modo di constatare che numerosissime e gravissime sono state le ingiustizie, le iniquità commesse da parte di enti e di amministrazioni. Noi sappiamo che diverse persone sono state condannate innocentemente. Ebbene, queste persone — che io non vorrei far credere che siano troppe, ma che esistono — hanno sofferto anni di galera e si sono trovate nell'impossibilità di mantenere le proprie famiglie e di mantenere il posto nel quale lavoravano. Costoro, da questo errore hanno avuto un nocumento indiscutibile, nocumento che speriamo possa venire riparato in base all'articolo 22. Molti danni sono stati arrecati anche in circostanze meno gravi, per esempio nei casi di sequestro di beni deperibili, prolungato anche oltre quel termine che comporterebbe lo svolgersi ordinario dell'azione giudiziaria.

Questo sequestro prolungato ha portato a molte persone dei danni sensibili. E, poi, in ultimo, onorevoli colleghi, voglio riferirmi anche ad una categoria di persone alle quali giustizia sarebbe stata resa, per lo meno in una certa piccola parte, se già fosse stato in vigore questo articolo 22 del progetto di Costituzione della Repubblica italiana, cioè agli antifascisti, i quali hanno lottato contro il fascismo e sono stati condannati ingiustamente, iniquamente. Non vi è stata una iniquità maggiore della sentenza che ha condannato gli antifascisti che lottavano per il bene, per la giustizia e per la libertà del Paese, cioè coloro che sono stati costretti ad abbandonare le loro famiglie, a far mancare alle loro famiglie i mezzi di sussistenza più indispensabili, coloro che sono stati costretti ad emigrare all'estero, coloro che hanno sopportato lunghi anni di confino. Queste persone che oggi sono ritornate in Italia, che non hanno potuto certamente specializzarsi in un mestiere, che hanno lavorato ora qui ora là, dove potevano, perché la vita dell'esule non è una vita facile e non dà garanzie di lavoro continuo, sono persone che oggi si trovano molto spesso in condizioni economiche disagiate ed alle quali si sarebbe dovuto venire incontro per mezzo di questo articolo 22.

Io finisco con questo articolo in quanto sono sicuro che esso interpreta il sentimento di gratitudine che promana da tutto il popolo italiano verso coloro che hanno dato modo al nostro Paese di liberarsi dal nemico, verso coloro che hanno dato modo a noi di sedere oggi qui per discutere e dibattere la Costituzione della Repubblica italiana. (Applausi a sinistra).

[...]

Mastino Pietro. [...] Sopprimerei l'articolo che stabilisce la libertà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; nessuno ha mai pensato a negare la possibilità di agire in giudizio. Nessuna delle disposizioni fasciste ha nemmeno mai pensato a ciò. Importante sarebbe, invece, rendere veramente pratico ed attuabile il contenuto del capoverso dello stesso articolo; secondo il quale: «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»; intendendo questo non nel senso che ciascuno abbia diritto ad essere assistito e difeso, ma che anche il povero abbia la possibilità di essere effettivamente assistito e veramente difeso. Le attuali norme in materia di gratuito patrocinio non ci danno questa garanzia; e lo scrivere «tutti possono agire in giudizio» potrebbe avere quindi un sapore, direi, di amara ironia; non ultimo motivo, questo, perché l'articolo 19 venga eliminato dal progetto della nuova Costituzione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti