[Il 15 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 19:

«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

«La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già svolti:

«Sopprimerlo.

«Mastino Pietro».

«Sostituirlo col seguente:

«Nessuno può esercitare il proprio diritto o potere, pubblico o privato, per fini diversi da quelli per cui gli è stato riconosciuto.

«Tutti possono pretendere la tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi giuridicamente protetti.

«La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

«Codacci Pisanelli».

Sostituire il secondo comma col seguente:

«La difesa, diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, è regolata per legge.

«Veroni».

Restano due emendamenti da svolgere, di cui il primo è quello dell'onorevole Dominedò, così concepito:

«Al primo comma, sostituire le parole: diritti ed interessi legittimi, con: diritti e interessi (ovvero: diritti e interessi giuridicamente protetti)».

L'onorevole Dominedò ha facoltà di svolgerlo.

Dominedò. Basteranno poche parole per dar conto di questo emendamento che ha una portata essenzialmente tecnica. Io propongo che sia corretta la dizione dell'articolo 19, dove si parla di «diritti e interessi legittimi», formula che può assumere un significato restrittivo secondo il significato tecnico di interesse legittimo, come è comprovato dall'articolo 103 dello stesso progetto dove si adotta una dizione più lata: «diritti e interessi». Uguale formulazione io proporrei in sede di articolo 19, col significato, di includere e gli interessi legittimi e gli interessi discrezionalmente protetti e gli interessi semplici nel caso in cui per questi sussista possibilità di tutela giurisdizionale come nel caso dell'azione popolare. In tal modo si comprenderebbero gli interessi nel campo civile oltre che amministrativo, sempre che per essi sussista possibilità giuridica di agire, per il che mi richiamo all'emendamento che propone di contemplare in sede costituzionale il concetto di «abuso di diritto».

Penso che la formula lata di «diritti e interessi» risulti la più appropriata, rispondendo a quella adottata anche nell'articolo 103, ed essendo certamente tale da non involgere il dubbio che con ciò si possa concedere azione nei confronti d'un interesse per il quale dall'ordinamento giuridico non emerga possibilità di agire. Questo dubbio è eliminato dalla circostanza che la dizione lata qui proposta ha invece una finalità specifica, servendo a menzionare tutte le diverse categorie di interessi, nei confronti dei quali vi sia una facoltà di agire, sia pure sfumata e graduata secondo le enunciazioni testé fatte.

Se l'Assemblea non dovesse accedere a questa più lata terminologia, che mi pare conveniente e tale da escludere la possibilità di equivoci, in subordine accederei alla formula proposta dall'onorevole Codacci Pisanelli, cioè di «interessi giuridicamente protetti» anziché «interessi legittimi».

Presidente Terracini. L'altro emendamento è quello dell'onorevole Persico:

«Al secondo comma, dopo le parole: La difesa è diritto, aggiungere le altre: necessario e».

Non essendo presente l'onorevole Persico, l'emendamento si intende decaduto.

Parimenti si intende decaduto l'emendamento dell'onorevole Mastino Pietro, essendo egli assente.

È anche assente l'onorevole Codacci Pisanelli, il quale aveva già svolto il suo emendamento così formulato:

«Sostituirlo col seguente:

«Nessuno può esercitare il proprio diritto o potere, pubblico o privato, per fini diversi da quelli per cui gli è stato riconosciuto.

«Tutti possono pretendere la tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi giuridicamente protetti.

«La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

Dominedò Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Dominedò. Faccio mio il suo emendamento. E mi permetto di sottolineare l'importanza del primo comma, relativo alla introduzione in sede costituzionale del concetto di abuso dei diritti mentre gli altri due commi, nella loro sostanza, finiscono per coincidere con quelli del progetto.

Presidente Terracini. L'onorevole Veroni mantiene il suo emendamento?

Veroni. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere sugli emendamenti.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. All'onorevole Dominedò faccio osservare che la dizione principale contenuta nel suo emendamento è troppo lata e darebbe luogo ad una complessa casistica e a una serie notevole di incertezze e perplessità. La Commissione non crede di dover secondare, senza gravi preoccupazioni, una simile possibilità.

Quanto alla dizione «interessi giuridicamente protetti», che rappresenta la subordinata nella quale l'onorevole Dominedò si rifugia, d'accordo con l'onorevole Codacci Pisanelli, faccio osservare, in linea di forma, primo: che se è un interesse giuridicamente protetto, intanto è un interesse legittimo; secondo: che la giurisprudenza — e l'onorevole Dominedò, che è un competente in materia, potrà darmene atto — ha sempre costituito un mirabile banco di prova per la concretizzazione di quello che suole chiamarsi «interesse legittimo». Lasciamo quindi anche per l'avvenire, senza inopportuni imbrigliamenti, il libero giuoco della funzione propria della giurisprudenza.

L'innovazione proposta dall'onorevole Dominedò pecca d'imprudenza e le avventure nel campo del diritto sono sempre da evitare. Prego perciò il proponente di non insistervi e — in caso contrario — l'Assemblea di respingerla.

L'onorevole Codacci Pisanelli, nell'emendamento che l'onorevole Dominedò ha fatto proprio, ha chiesto di sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Nessuno può esercitare il proprio diritto o potere, pubblico o privato, per fini diversi da quelli per cui gli è stato riconosciuto.

«Tutti possono pretendere la tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi giuridicamente protetti.

«La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

Questa proposizione vuole — a mio avviso — combattere l'abuso. Evidentemente noi non crediamo che si possa prevedere una cosa simile nella Costituzione. Certo è che l'abuso è sempre proibito, mentre la Costituzione e le leggi non devono prevedere che l'uso normale del diritto. Il meno che si possa dire è che si tratti di una proposta superflua e quindi pleonastica. Pregheremmo, perciò, l'onorevole Dominedò di voler ritirare anche questo emendamento. E veniamo ora all'emendamento proposto dall'onorevole Veroni. Esso si riferisce al secondo comma dell'articolo 19, ed è così formulato:

«La difesa, diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, è regolata per legge».

È evidente che il nostro compito è quello di segnare una direttiva precisa al legislatore. Spetterà poi a questi di adeguare le leggi alla norma fondamentale. Spero che l'onorevole Veroni abbia letto gli atti che hanno portato a questa formulazione e che vi abbia trovato sufficientemente spiegate le ragioni che ci hanno guidato nel determinarla. Essa tiene conto degli abusi, delle incertezze e delle deficienze che hanno vulnerato nel passato l'istituto della difesa, specie per quanto attiene alla sua esclusione da vari stati e gradi del processo giurisdizionale. E con una norma chiara, assoluta, abbiamo voluto garantirne la presenza e l'esperimento attivo in tutti gli stati del giudizio e davanti a qualsiasi magistratura.

Questa esigenza è espressa in termini così lapidari e perentori che nessuna legge potrà mai e per nessuna ragione violarla.

Per questi motivi prego l'onorevole Veroni di voler rinunziare al suo emendamento.

Presidente Terracini. Chiedo all'onorevole Dominedò se insiste sull'emendamento dell'onorevole Codacci Pisanelli, che egli ha fatto proprio.

Dominedò. Dovrei insistere, perché ha un significato la menzione costituzionale dell'abuso di diritto.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Però facciamo troppe casistiche.

Dominedò. Aggiungo che la proposta di menzionare nella Costituzione l'abuso di diritto significa affermare il concetto che l'eccesso di potere è condannato: ciò che avrebbe una larga possibilità diffusiva anche nei confronti del diritto privato. Io mi limito comunque a sottolineare il significato di questo emendamento, senza insistervi; come pure non insisto nel mio emendamento.

Presidente Terracini. Resterebbe l'emendamento dell'onorevole Veroni.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Onorevole Veroni, credo che le spiegazioni da me fornite siano sufficienti a persuaderla dell'inopportunità del suo emendamento. Ella, che è un avvocato di valore, deve comprendere che la formula da noi adoperata, e di cui rivendico la paternità, è tale da soddisfare e placare tutte le sue preoccupazioni. Voglia quindi consentire alla mia richiesta.

Veroni. Vorrei che risultasse chiaramente questo: che le dichiarazioni dell'onorevole Tupini, in nome della Commissione, vogliano significare riportarsi da una parte ai lavori della Commissione, che sono stati giustamente da lui richiamati, dall'altra al criterio ed al concetto che la difesa è un diritto inviolabile, ma deve avere dei limiti e deve avere naturalmente delle protezioni che fino a questo momento, durante l'epoca fascista, per i Codici che hanno dominato, non hanno mai avuto. Comunque non insisto nell'emendamento.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione:

«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

«La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti