[Il 15 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 28 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Pongo in discussione l'articolo 22:

«I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. Lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti.

«La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

Sono stati presentati a questo articolo parecchi emendamenti.

[...]

Gli onorevoli Cappi, Castelli Edgardo, Schiratti, Tosato, Recca, De Palma, Bastianetto, Tozzi Condivi, Bulloni, Lettieri, Chieffi, hanno presentato il seguente emendamento:

«Sostituire l'articolo 22 col seguente:

«Lo Stato e gli Enti pubblici sono responsabili — salvo rivalsa — degli atti illegali compiuti dai loro dipendenti.

«Le vittime di errori giudiziari hanno diritto di essere indennizzate dallo Stato».

L'onorevole Cappi ha facoltà di svolgerlo.

Cappi. Rinunzio all'emendamento.

Presidente Terracini. L'onorevole Corsanego ha presentato i seguenti emendamenti:

«Al primo comma, dopo la parola: atti, aggiungere: o omissioni».

«Fare del secondo comma un articolo a sé».

Ha facoltà di svolgerli.

Corsanego. [...] Contemporaneamente ho proposto che il secondo comma dell'articolo 22 diventasse un articolo a sé; e questo non l'ho suggerito solo per ragioni di euritmia legislativa, ma per un motivo di tecnica giuridica. Se noi leggiamo infatti attentamente il secondo comma, immediatamente dopo aver letto il primo, ci sembra a prima lettura che il comma primo si riferisca agli errori giudiziari nei giudizi sulla responsabilità dei pubblici funzionari, mentre il secondo comma ha una portata molto più ampia, molto più generale.

Per questo motivo propongo che, pur restando immutato il testo del secondo comma, questo faccia parte a sé, come articolo.

[...]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Dominedò ha presentato tre emendamenti:

«Al primo comma, alle parole: garantiscono il risarcimento, sostituire le altre: rispondono direttamente, oppure: sono tenuti al risarcimento».

«Al primo comma, secondo periodo, dopo la parola: dipendenti; aggiungere: nell'esercizio delle loro funzioni».

«Trasferire il secondo comma all'articolo 19, quale terzo comma».

Ha facoltà di svolgerli

Dominedò. [...] V'è infine un terzo emendamento, di mera forma, riguardante il secondo comma dell'articolo, che io propongo di unire all'articolo 19, laddove sono sanzionati i principî generali in tema di esercizio di azioni a tutela dei propri diritti e interessi. Quindi penso che la norma sugli errori giudiziari vada più opportunamente inserita in sede di articolo 19, ovvero, in subordine, mi assocerei alla proposta Corsanego di fare un articolo a sé.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Bellavista, già svolto:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«La legge riconosce il diritto di riparazione alle vittime degli errori giudiziari, e ne determina le condizioni ed i modi per l'esercizio».

Gli onorevoli Costantini, Morini, Arata, Binni, Veroni, Badini Confalonieri, Cifaldi, Treves, Bassano, Crispo, hanno proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

«I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, in violazione di diritti o di interessi legittimi.

«Le norme relative alla responsabilità civile sono estese allo Stato e agli enti pubblici per fatti dei loro dipenditi.

«La legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

L'onorevole Costantini ha facoltà di svolgerlo.

Costantini. [...] La terza parte potrà restar tale quale, in quanto che sostanzialmente si stabilisce una responsabilità che è utile sia determinata, e si rimanda alla legge comune la specificazione delle forme, attraverso cui giungere al risarcimento dei danni recati dagli errori giudiziari.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Carignani, unitamente ad altri, ha proposto i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

«I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono responsabili per i loro atti, secondo le leggi penali e amministrative. Lo Stato e gli enti pubblici sono tenuti al risarcimento dei danni derivati ai cittadini a causa dei loro dipendenti».

Ha poi proposto di trasferire il secondo comma all'articolo 19 del progetto.

L'onorevole Carignani ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Carignani. [...] Un'ultima osservazione, che mi pare di ordine logico e credo sia stata già fatta dall'onorevole Dominedò, a proposito del secondo comma dell'articolo 22, il quale dice:

«La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

Mi pare che sia ovvio come questo comma non abbia proprio nulla a che fare con l'articolo 22. Cosa c'entrano gli errori giudiziari con l'affermazione di un principio di responsabilità?

Giustamente l'onorevole Dominedò ha già osservato che questo capoverso poteva andare benissimo a fine dell'articolo 19; ed io mi associo volentieri a questo suo modo di vedere, perché la lettura dell'articolo 19 convince facilmente che esso è il punto più adatto in cui si può inserire questo capoverso.

Infatti, dice l'articolo 19:

«Tutti possono adire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi».

E con questo si afferma il diritto attivo del cittadino all'azione, quindi si entra nel cuore dei rapporti giudiziari che consacrano il diritto del cittadino a chieder giustizia allo Stato.

E si aggiunge: «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». E allora ne può discendere, anzi ne deve discendere, che gli errori giudiziari devono essere riparati in quel determinato modo che fisserà la legge; di modo che mi pare che, per logica conseguenza di un criterio strutturale dell'articolo 19, potrebbe andare in calce questo ultimo capoverso, piuttosto che lasciarlo in fondo all'articolo 22, dove è assolutamente fuor di posto.

Presidente Terracini. L'onorevole Patricolo ha presentato i seguenti emendamenti:

«Raggruppare gli articoli 8, 17, 18, 21, 20, 19, 22 nell'ordine».

«Raggruppare gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 nell'ordine».

«Raggruppare gli articoli 16, 9 nell'ordine».

«Porre in ultimo l'articolo 11».

«La disposizione degli articoli sarebbe, pertanto, la seguente: 8 (8), 9 (17), 10 (18), 11 (21), 12 (20), 13 (19), 14 (22), 15 (10), 16 (12), 17 (13), 18 (14), 19 (15), 20 (16), 21 (9), 22 (11)».

«Trasferire l'ultimo comma all'articolo 22, quale ultimo comma».

Non essendo l'onorevole Patricolo presente, gli emendamenti si intendono decaduti.

Chiedo il parere della Commissione sugli emendamenti.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. [...] Accediamo inoltre alla proposta degli onorevoli Dominedò e Carignani di collocare il secondo comma dell'articolo 22 in fine all'articolo 19.

[...]

Presidente Terracini. [...] Pongo in votazione la proposta degli onorevoli Dominedò e Carignani, accettata dalla Commissione, di trasferire in fine all'articolo 19 l'ultimo comma dell'articolo 22:

«La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

(È approvata).

Con l'approvazione di questa proposta l'emendamento dell'onorevole Corsanego, tendente a fare del secondo comma un articolo a sé, rimane assorbito.

[...]

L'ultimo comma che abbiamo votato: «La legge determina le condizioni, ecc.» sarà trasferito alla fine dell'articolo 19.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti