[Il 17 settembre 1946, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute l'articolo 4 dei relatori La Pira e Basso così formulato:

«L'imputato è presunto innocente, fino a che con atto dell'autorità giudiziaria non sia stato dichiarato colpevole.

«La difesa processuale è garantita a tutti.

«Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti ed a nessun titolo e sotto nessuna denominazione può essere creata una giurisdizione straordinaria».

Della discussione, viene qui trattata solamente la parte relativa al terzo comma, riportata anche a commento dell'articolo 102 che tratta il divieto di istituire giudici straordinari o speciali.]

Il Presidente Tupini [...] pone in discussione l'ultimo capoverso dell'articolo 4° che nella proposta dei relatori suona così: «Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti ed a nessun titolo sotto nessuna denominazione può essere creata una giurisdizione straordinaria».

Cevolotto osserva che sarebbe meglio dire «a nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie».

Mastrojanni ritiene che, invece di «giudici precostituiti» sarebbe preferibile dire «giurisdizione precostituita». Nelle giurisdizioni sono compresi anche i giudici.

Basso, Relatore, propone che si dica «nessuno può essere sottoposto a giurisdizioni straordinarie».

Togliatti domanda perché non si torna alla formula «giudici naturali».

Basso, Relatore, fa presente che col termine «precostituiti» s'intende quello che le Costituzioni di un tempo dicevano «giudici naturali». Però questi non sono giudici naturali in quanto posti come tali dalla natura, ma sono quei giudici creati in forza della legge prima che il reato fosse commesso. Perciò si deve dire: «giudici precostituiti».

Mastrojanni propone la dizione «magistrati ordinari».

Basso, Relatore, osserva che si tratta di una cosa diversa. Il tribunale speciale era una magistratura straordinaria, ma precostituita. Sono le due cose insieme che si vogliono vietare. Si vuole vietare che si creino magistrature ordinarie che giudichino reati avvenuti prima, e che si creino magistrature straordinarie.

Dossetti, pur condividendo sul contenuto del capoverso dell'articolo 4 come è enunciato, e associandosi alle osservazioni dell'onorevole Basso, osserva che da un punto di vista sistematico il concetto potrebbe essere compreso molto meglio se seguisse a quanto viene disposto dall'articolo successivo proposto dai relatori. Forse il capoverso non è che l'applicazione processuale del diritto sostanziale affermato in tale articolo, dove si dichiara che nessuno può essere punito, se non per una ipotesi prevista preventivamente dalla legge come reato. Analogamente, nessuno può essere sottoposto ad un giudice che non sia quello precostituito.

Il Presidente Tupini osserva che la collocazione degli articoli ha per ora un'importanza relativa, rispetto al compito affidato alla Commissione. L'essenziale è che sia solennemente affermato il principio perché si riferisce ad una esperienza troppo recente per essere dimenticata. La Commissione vuole che il giudice sia fissato dalla legge e che non sia consentito di creare giurisdizioni straordinarie. Se questo è il concetto, non si può esprimerlo che nei termini proposti dai relatori, altrimenti si cade nel vago e nel generico.

Mastrojanni insiste perché venga adottata la dizione «giurisdizioni precostituite» per specificare che non sono ammessi né giudici né giurisdizioni speciali. L'espressione «giudici precostituiti» non gli sembra chiara.

Cevolotto spiega che si intende dire: precostituiti prima del commesso reato.

Mastrojanni osserva che in tal caso sono «giudici naturali».

Mancini gli sembra che il concetto — che è da tutti condiviso — possa essere espresso più precisamente così: «Nessuno può essere sottoposto a giurisdizioni diverse da quelle indicate nella legge penale».

Il Presidente Tupini obietta che tale dizione non risponde al concetto specifico e lascia troppa libertà al legislatore.

Caristia è anch'egli d'avviso che la formula dei relatori sia la più concisa, precisa e comprensiva.

Il Presidente Tupini dà lettura di un emendamento proposto dall'onorevole Lombardi: «Nessuno può essere sottratto all'ordinaria giurisdizione».

La Pira, Relatore, fa presente che non c'è alcuna espressione nel testo dei relatori che non faccia riferimento ad altre Costituzioni. Ciò vuol dire che gli stessi problemi sono stati prospettati e risolti in altri paesi.

La Costituzione francese del 1848 dice all'articolo 4: «Nessuno sarà distolto dai suoi giudici naturali». Su questo punto il relatore onorevole Basso ha proposto la formula «giudici precostituiti», ed egli ha acceduto. Nel capoverso dell'articolo 4 della stessa Costituzione francese si soggiungeva: «Non potranno essere create commissioni o tribunali straordinari a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione». I relatori che avevano ben presenti i tribunali speciali del regime fascista hanno deciso di seguire tale formula, che è loro sembrata più rispondente al principio che si voleva affermare. Con essa i relatori, tenuto conto di tutte le discussioni avvenute in questa materia in ogni tempo, hanno inteso mettere i cittadini al riparo dei pericoli che possano loro incombere in questo campo.

Basso, Relatore, propone che si usi il plurale e si dica cioè: «A nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie».

Il Presidente Tupini avverte che prima della formula dei relatori, dovranno essere poste ai voti quelle proposte degli onorevole Lombardi e Mancini che si integrano a vicenda.

Mastrojanni approva la formula degli onorevoli Lombardi e Mancini, e non quella dei relatori, non perché non condivida appieno il loro pensiero, ma perché gli sembra che esso sia espresso in un modo troppo analitico e non adatto ad una carta costituzionale, per cui necessita una forma incisiva e categorica.

Il Presidente Tupini mette ai voti la formula Lombardi-Mancini, che è la seguente:

«Nessuno può essere sottoposto a giurisdizioni diverse da quelle ordinarie previste nelle leggi penali».

(Non è approvata).

Mastrojanni ricorda di aver proposto la dizione «Nessuno può essere assoggettato a giurisdizioni speciali né a magistrature straordinarie».

De Vita propone la dizione: «Nessuno può essere sottratto ai giudici precostituiti».

Togliatti per venire incontro alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Mastrojanni, che egli condivide, propone di aggiungere: «giudici precostituiti nell'ordinamento giudiziario della Repubblica».

Il Presidente Tupini obietta che si sottintende che il giudice precostituito è quello previsto dall'ordinamento della Repubblica.

Caristia insiste sulla esattezza della parola «precostituito». Essa presuppone un principio che nel tempo moderno è diffusissimo, che cioè tutti gli organi sono precostituiti dalla legge.

Mastrojanni dichiara di accettare la formula dell'onorevole Togliatti.

Basso, Relatore, accetta egli pure la formula proposta dall'onorevole Togliatti.

Il Presidente Tupini richiamando la formula proposta dall'onorevole De Vita:

«Nessuno può essere sottratto ai giudici precostituiti»

gli domanda se vi insiste.

Moro osserva che invece di «giudici precostituiti» sarebbe meglio si dicesse «giudici naturali».

De Vita dichiara di insistere nella sua proposta, con la modifica suggerita dall'onorevole Moro.

Il Presidente Tupini pone ai voti la formula proposta dall'onorevole De Vita.

(Non è approvata).

Avverte che dovrà ora essere messa in votazione la formula proposta dai relatori, con l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Togliatti.

Lucifero dichiara di astenersi dalla votazione.

Mancini dichiara che voterà a favore della proposta Togliatti, purché alla parola: «giudici» si sostituisca la parola: «giurisdizione». Nella nostra legislazione non vi sono giudici ma giurisdizioni, delle quali fanno parte i giudici.

Dossetti dichiara che voterà contro l'emendamento dell'onorevole Mancini.

Il concetto di giudice precostituito, cioè della persona componente l'organo giudicante, porta all'individuazione dell'organo giudicante stesso e quindi della giurisdizione. La proposta Mancini verrebbe a limitare la precostituzione soltanto al tipo di giurisdizione e non alla composizione dell'organo giudiziario.

Il Presidente Tupini mette ai voti la proposta dell'onorevole Mancini.

(Non è approvata).

Mette ai voti la formula proposta dai relatori con l'aggiunta dell'onorevole Togliatti:

«Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti nell'ordinamento giudiziario della Repubblica».

(È approvata).

Pone in discussione l'ultima parte dell'articolo: «ed a nessun titolo e sotto nessuna denominazione può essere creata una giurisdizione straordinaria», avvertendo che l'onorevole Cevolotto proporrebbe, per ragioni di forma, la seguente dizione:

«Per nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie».

Pone in votazione la dizione proposta dall'onorevole Cevolotto.

(È approvata).

Rilegge l'intero articolo 4 con le modifiche che sono state accolte:

«L'innocenza dell'imputato è presunta fino alla condanna definitiva.

La difesa processuale è un diritto inviolabile in ogni stato e grado di giurisdizione.

Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti nell'ordinamento della Repubblica. Per nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie».

[...]

Dossetti [...] osserva che l'aggiunta proposta dall'onorevole Togliatti, e che è stata accettata, «giudici precostituiti nell'ordinamento della Repubblica» evidentemente viene a limitare la forza del termine «precostituiti» e rappresenta uno stridente contrasto.

Il Presidente Tupini, all'eccezione che potrebbe sollevarsi, che non può tenersi conto delle osservazioni degli onorevoli Basso[i] e Dossetti, in quanto concernono questioni già decise, obietta che poiché viene richiamata l'attenzione sopra un concetto che prima non era stato espresso, gli pare non ci sia nulla di male se si ritorna sopra un argomento già discusso e già deliberato, se ciò può riuscire di vantaggio al lavoro della Commissione.

A tale riguardo non gli sembra trascurabile l'osservazione dell'onorevole Dossetti, che l'aggiunta proposta dall'onorevole Togliatti e cioè «giudici precostituiti nell'ordinamento della Repubblica», non tanto per quello che dice in sé, ma per quanto possa avere riferimento con ciò che è detto prima, presenti un certo stridore.

Si potrebbe pertanto riaprire eccezionalmente la discussione sopra questo argomento. Avverte che, se non vi sono osservazioni in contrario, così resta stabilito.

(Così rimane stabilito).

Togliatti invita l'onorevole Dossetti a chiarire meglio il suo pensiero.

Dossetti aderendo all'invito dell'onorevole Togliatti, pone in rilievo che il concetto a cui si ispira l'intero articolo è quello di fissare in termini ben precisi i diritti contemplati nell'articolo stesso, senza un rinvio generico a quello che potrà essere l'ordinamento dello Stato. La parola ordinamento è generica e comprende tutta la realtà giuridica dello Stato, tanto che viene a identificarsi con lo Stato stesso. Nell'ordinamento può rientrare non solo la legge, ma anche il decreto, ecc. Teme perciò che la forza del termine «precostituito», possa essere alterata da interferenze normative e non perfettamente concordanti con la Costituzione, le quali interferenze potrebbero essere non di primissimo piano, perché si potrebbe trattare di una legge, di un decreto, di un atto insomma di minore portata. Invece nel termine «precostituito» c'è una forza che non può venire indebolita da un rinvio generico all'ordinamento dello Stato, il quale — ripete — è una manifestazione così complessa da comprendere qualsiasi negozio giuridico.

Basso, Relatore, tenuto conto delle preoccupazioni, domanda agli onorevoli Togliatti e Dossetti se non accetterebbero questa formula: «Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti a norma di legge».

Mancini dichiara che l'espressione: «a norma di legge» non lo soddisfa. La parola legge dice tutto e non dice nulla. Invece ha un significato ben preciso «ordinamento della Repubblica».

Dossetti fa osservare che negli articoli precedenti si è parlato di «modi e casi previsti dalla legge».

Togliatti aderisce alla formula proposta dall'onorevole Basso.

Mancini dichiara di far sua l'originaria proposta dell'onorevole Togliatti ed insiste perché sia messa in votazione.

Il Presidente Tupini pone ai voti la proposta dell'onorevole Togliatti che è stata ripresa dall'onorevole Mancini e che suona così:

«Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti nell'ordinamento della Repubblica».

(Non è approvata).

Pone quindi ai voti la formula proposta dall'onorevole Basso che è la seguente: «Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti a norma di legge».

Lombardi Giovanni desidera che sia inserita a verbale la sua protesta per il fatto che, dopo la votazione di un articolo, l'intervento dell'onorevole Dossetti ha fatto riaprire la discussione sullo stesso articolo ed è stata modificata una parte dell'articolo stesso che era già stata approvata.

Il Presidente Tupini prima di leggere la seconda parte del capoverso dell'articolo 4 osserva che essa sarebbe stata già votata. L'onorevole Lombardi protesta contro il sistema di rimettere in votazione una proposta già precedentemente votata. Osserva in proposito che, se è esatto che si è addivenuti già alla votazione dell'indicato capoverso, è altrettanto esatto che prima di sottoporre questo capoverso ad una nuova discussione e ad una nuova votazione, il Presidente ha domandato e ottenuto il consenso della maggioranza dei Commissari.

Cevolotto osserva che se non vi fosse la possibilità di poter modificare qualche cosa, sarebbe inutile rileggere l'articolo nel suo complesso prima di votarlo.

Il Presidente Tupini pone ai voti il capoverso dell'articolo 4 che suona così:

«Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti a norma di legge. Per nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie».

(È approvato).

Rilegge l'intero articolo 4 il quale così risulta dopo gli emendamenti approvati:

«L'innocenza dell'imputato è presunta fino alla condanna definitiva. La difesa processuale è un diritto inviolabile in ogni stato e grado di giurisdizione.

Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti a norma di legge. Per nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie».

Mastrojanni chiede che sia messo a verbale che non approva l'espressione «giudici precostituiti».

Basso chiede che sia messo a verbale che non approva l'aggiunta «definitiva» alla parola «condanna».

Il Presidente Tupini pone ai voti l'intero articolo 4.

(È approvato).


 

[i] L'osservazione dell'onorevole Basso a cui fa riferimento il Presidente (non riportata in questa sede), si riferisce al primo comma dell'articolo relativo all'innocenza fino a condanna definitiva, di cui si parla a commento dell'articolo 27.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti