Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 26.
L'estradizione del cittadino puņ essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non puņ in alcun caso essere ammessa per reati politici.
A cura di Fabrizio Calzaretti