Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 26.

L'estradizione del cittadino puņ essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non puņ in alcun caso essere ammessa per reati politici.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti