Evoluzione dell'Articolo

L'11 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente testo e ne dispone la collocazione nell'articolo 10 del progetto (articolo 16 del testo definitivo della Costituzione).

«Non č ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita da trattati internazionali ma in nessun caso per reati politici».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 26.

L'estradizione del cittadino puņ essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non puņ in alcun caso essere ammessa per reati politici.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 26.

L'estradizione del cittadino puņ essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non puņ in alcun caso essere ammessa per reati politici.

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A cura di Fabrizio Calzaretti