[Il 14 gennaio 1947 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute sui rapporti di pubblico impiego.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 97 per il testo completo della discussione.]

Mortati, Relatore. [...] La seconda esigenza riguarda la responsabilità dei pubblici funzionari. A tale proposito la prima Sottocommissione ha approvato il principio che i pubblici impiegati siano responsabili dei danni che per dolo o colpa cagionino ai terzi nell'esercizio delle funzioni o del loro servizio, e che lo Stato e gli altri enti pubblici siano responsabili in via sussidiaria. Questo principio è stato approvato, ma rimane il problema di creare un'organizzazione che giovi a precisare le responsabilità dei pubblici impiegati. Attualmente non si sa mai su chi deve ricadere la responsabilità di determinati atti, perché il principio della responsabilità dei funzionari è affermato teoricamente, ma in pratica è di assai difficile attuazione. Si potrebbe in proposito pensare di costituire un ordinamento amministrativo, per il quale la responsabilità, in determinati settori della pubblica amministrazione, sia affidata a dati funzionari e capi servizio.

[...]

Nobile. [...] Riguardo poi al principio, approvato dalla prima Sottocommissione, secondo cui i pubblici impiegati sono responsabili dei danni che per dolo o colpa cagionino ai terzi nell'esercizio delle funzioni o del servizio, osserva che il fatto doloso o colposo è sempre perseguibile e non v'è bisogno di una norma che lo stabilisca espressamente.

Grieco ritiene che tre principî dovrebbero essere affermati nella Costituzione relativamente ai rapporti di pubblico impiego. [...] Il terzo principio riguarda la responsabilità dei funzionari; ed a questo proposito è da osservare che il criterio adottato dalla prima Sottocommissione, per cui i pubblici impiegati dovrebbero essere responsabili dei danni che, per dolo o colpa, cagionino ai terzi nell'esercizio delle loro funzioni o del servizio, è un criterio troppo lato: si tratta, in altre parole, di una responsabilità che i pubblici funzionari hanno in comune con tutti i cittadini, mentre si deve stabilire quale sia la responsabilità specifica attinente alle funzioni dei pubblici impiegati.

[...]

Lussu si associa a quanto ha esposto l'onorevole Grieco, ritenendo che dovrebbero essere formulati in apposite norme da inserire nel testo della Costituzione i principî da lui indicati.

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Fabbri. [...] Osserva poi non essere esatto che non vi sia nulla di nuovo, secondo quanto ha affermato l'onorevole Nobile, nel principio per il quale i funzionari dovrebbero rispondere dei danni cagionati per dolo o colpa a terzi nell'esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza infatti ha sempre ammesso la responsabilità dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni nei confronti dei terzi soltanto per dolo.

Fuschini fa presente all'onorevole Fabbri che, nel progetto approvato dal Comitato di redazione, l'articolo 11 stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, ai sensi della legge penale e civile, per gli atti da essi compiuti in violazione dei diritti dei cittadini e che lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro funzionari e dipendenti.

[...]

Il Presidente Terracini. [...] È del parere pure che debbano essere affermati i tre principî indicati dall'onorevole Grieco.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti