[Il 12 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti. [...] Apre la discussione sull'articolo 10 della relazione Calamandrei:

«Risarcimento alle vittime degli errori giudiziari».

«Lo Stato risarcirà i cittadini dei danni da essi risentiti per errori giudiziari o per delitti commessi dai funzionari giudiziari, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge».

Bozzi chiede che cosa si intenda per delitti commessi dai funzionari giudiziari.

Calamandrei, Relatore, risponde citando l'esempio di un giudice che si lasci corrompere nell'esercizio delle sue funzioni.

Bozzi fa osservare che tale genere di delitto è imputabile a qualsiasi funzionario che lo commetta.

Di Giovanni crede in questo caso si voglia affermare la responsabilità dello Stato verso i cittadini danneggiati da delitti commessi dai funzionari giudiziari.

Bozzi chiede allora che la discussione venga rinviata, essendo sua intenzione di proporre sull'argomento una formulazione più ampia, comprendente anche i fatti colposi.

Leone Giovanni, Relatore, dichiara di approvare il principio innovativo dell'onorevole Calamandrei, che concede una riparazione alle vittime di errori giudiziari. Ritiene tuttavia che, dato che la prima Sottocommissione ha affermato in un articolo il principio della responsabilità dello Stato per i danni prodotti dai suoi funzionari, sia necessario rinviare la discussione per prendere visione della formula approvata e per ascoltare le proposte dell'onorevole Bozzi.

Il Presidente Conti, accogliendo il desiderio espresso, rinvia la discussione sull'articolo 10, invitando l'onorevole Bozzi a riferire su di esso in una successiva seduta.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti