[Il 1 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sui principî dei rapporti civili. Dopo aver approvato l'articolo relativo alla libertà di stampa...]

Il Presidente Tupini pone in discussione il testo del successivo articolo, proposto dai relatori, così formulato:

«I funzionari dello Stato sono responsabili, ai sensi della legge penale e di quella civile, per gli atti compiuti dolosamente o colposamente in violazione dei diritti di libertà sanciti dalla presente Costituzione.

«Lo Stato risponde solidalmente con i funzionari per i danni».

Fa presente a quei Commissari i quali hanno mostrato di preoccuparsi degli eventuali abusi a cui potrebbe dar luogo l'applicazione dell'articolo sulla stampa, che l'articolo ora posto in esame viene incontro alle loro preoccupazioni, perché mette l'autorità competente a limitare il diritto di libertà di stampa in una posizione di responsabilità tale, che essa dovrà stare ben attenta ad esercitare tale facoltà entro i limiti stabiliti dall'articolo precedente.

Corsanego si dichiara favorevole all'articolo, ma fa presente che tutte le volte che si fa l'imputazione ad un funzionario di aver compiuto un atto contrario alla legge, questi assume sempre a sua difesa il fatto di aver ubbidito all'ordine del proprio superiore. Cosicché, praticamente, risalendo per i rami della gerarchia, si trova un punto d'arresto quando si arriva troppo in alto.

In considerazione di ciò, propone che venga inserito nell'articolo il seguente emendamento aggiuntivo: «Non costituisce causa di giustificazione l'obbedienza all'ordine ricevuto, quando l'ordine è evidentemente contrario alla legge».

Moro condivide le preoccupazioni dell'onorevole Corsanego, ma si dichiara preoccupato di fronte allo sconvolgimento che una simile norma potrebbe provocare nell'ambito dei funzionari dello Stato. D'altra parte, nel Codice penale le cause di giustificazione sono per loro conto regolate in modo rigoroso.

In sede costituzionale, innovare con una norma così radicale un sistema tramandato da una tradizione e che ha consistenza nel diritto penale, significherebbe allargare talmente la disposizione da renderla inapplicabile.

Si dichiara pertanto contrario alla proposta dell'onorevole Corsanego.

Lucifero dichiara di non poter concordare con la proposta dell'onorevole Corsanego. Se essa fosse accettata, si verrebbe praticamente a legittimare l'insubordinazione dei funzionari dello Stato, e si distruggerebbe lo Stato stesso.

Responsabile è chi firma l'ordine; chi lo ha eseguito non può essere trascinato in un giudizio di responsabilità. L'esecutore materiale della violazione della legge, quando è tenuto ad un rapporto disciplinare, può non essere in condizioni di giudicare se la legge è stata violata o no.

È del parere che l'articolo debba essere approvato senza modificazioni.

Basso, Relatore, propone di sopprimere le parole «dello Stato» poiché col nuovo ordinamento delle regioni ci saranno anche funzionari regionali.

La Pira, Relatore, si dichiara d'accordo con l'onorevole Basso.

Mastrojanni ritiene opportuno precisare il concetto dell'onorevole Lucifero nel senso di salvaguardare il principio della gerarchia e della disciplina, e stabilire la responsabilità penale e civile solamente quando il funzionario agisce nell'esercizio dei poteri discrezionali; in questo caso risponde personalmente. Negli altri casi risponde per la violazione delle libertà costituzionali il funzionario che ha dato l'ordine, non chi lo ha eseguito. Bisogna distinguere tra l'esercizio del potere discrezionale e l'esercizio di un dovere attinente alla qualità di agente.

Propone perciò la seguente formula: «Risponde per dolo o per colpa il funzionario dello Stato che lede le libertà costituzionali nell'esercizio del suo potere discrezionale; negli altri casi risponde chi ha emanato l'ordine lesivo delle libertà costituzionali predette».

Moro dichiara di non ritenere opportuno mutare con una norma costituzionale quello che è il sistema già previsto dal Codice per quanto riguarda la responsabilità, in seguito all'ordine emanato dall'autorità.

È pertanto favorevole a mantenere l'articolo così come è stato formulato, lasciando al diritto penale di prevedere i vari casi e le possibili ipotesi.

Cevolotto dichiara di consentire con l'onorevole moro perché nell'articolo in esame si è necessariamente dovuto estendere la responsabilità anche agli atti compiuti colposamente, e quindi la disciplina deve essere più precisa e richiede un ponderato esame da parte del legislatore. L'impiegato dello Stato che va incontro a responsabilità dolose o colpose deve sapere quali sono i limiti che gli sono imposti.

L'onorevole Moro ha affermato che non è opportuno fare delle specificazioni, perché il diritto penale ha elaborato questa materia. L'oratore è d'accordo nel ritenere che non si debba specificare oltre; deve però restare bene inteso che quando ci si richiama a quella elaborazione dottrinale, non ci si riferisce soltanto ai casi di reati e di responsabilità penale, ma a tutti i casi di responsabilità, anche a quelli in cui il diritto penale non c'entra.

Moro fa presente che l'osservazione dell'onorevole Cevolotto apre la via alla discussione di un problema grave e molto delicato, poiché le norme discriminatrici valgono nei riguardi dei funzionari per quanto concerne la responsabilità civile. Perciò esprime il parere che si debba sempre fare rinvio alle norme generali sulla responsabilità penale e civile.

La Pira, Relatore, fa presente che durante la redazione dell'articolo aveva manifestato all'onorevole Basso la sua perplessità circa il termine: «colposamente».

De Vita dichiara di ritenere che l'articolo, così come è formulato, sia accettabile. Non è accettabile l'emendamento proposto dall'onorevole Mastrojanni, in quanto non vi può essere violazione di diritti di libertà, sanciti dalla presente Costituzione, attraverso l'esercizio di una facoltà discrezionale, poiché la facoltà discrezionale è sempre contenuta entro determinati limiti; se mai è la legge che potrà violare la Costituzione, e non la pubblica amministrazione nell'esercizio di questi poteri discrezionali.

Dossetti esprime il parere che l'esame dell'articolo debba essere sospeso, in quanto che verranno poi altri punti in cui si dovrà parlare di una responsabilità dello Stato e dei funzionari.

Il Presidente Tupini fa presente che al rinvio proposto dall'onorevole Dossetti si potrebbe ovviare con un riferimento a questo articolo, e anche con uno spostamento o allargamento, quando sarà trattata la questione della responsabilità dello Stato e della responsabilità in cui possono incorrere i funzionari.

Togliatti dichiara che la proposta dell'onorevole Dossetti non gli sembra giustificata. È vero che in altri punti della Costituzione si potrà parlare della responsabilità dei funzionari dello Stato; ma in quei punti ci si riferirà alla materia amministrativa, mentre invece qui, dopo aver formulato le libertà fondamentali del cittadino, viene stabilita una norma la quale dice che queste libertà non possono essere violate dai funzionari dello Stato, e che essi rispondono della eventuale violazione. Questo è un aspetto preliminare del problema della responsabilità dei funzionari per gli atti che compiono nell'adempimento delle loro funzioni amministrative; è un problema generale di garanzia della libertà.

Per queste ragioni ritiene che proprio nel punto che si sta esaminando debba essere posta questa proposizione, e non altrove.

Circa la proposta formulata dall'onorevole Corsanego, osserva che, se si ha l'intenzione di rafforzare il regime democratico in Italia, tale proposta è in contrasto con questo scopo, poiché se fosse approvata si provocherebbero dei casi di coscienza in ogni funzionario, per qualsiasi ordine esso riceve. Ed allora, si domanda chi risolverà questi casi di coscienza.

Ritiene che la formula dell'onorevole Corsanego vada al di là delle intenzioni del proponente.

Corsanego dichiara che, nel compilare la sua formula, aveva tenuto presente il caso, per esempio, di un questore che alla vigilia delle elezioni, per togliere dalla circolazione persone di idee politiche contrarie alle sue, ne ordina il fermo. In questo caso egli vorrebbe che il funzionario incaricato del fermo, che sa di adempiere ad un ordine contrario alla Costituzione, non possa essere giustificato dal fatto di aver ricevuto l'ordine.

Dichiara di aver compreso l'obiezione dell'onorevole Dossetti, e di saper bene che la dottrina ha trovato delle giustificazioni per questi casi; ma la dottrina non è la legge. Se si guarda il Codice penale anche prefascista, si vedrà che queste cause di giustificazione hanno delle lacune immense.

Comunque non insiste nella sua proposta.

Mastrojanni dichiara di insistere nella sua formula, facendo appello anche a quanto ha detto l'onorevole Corsanego. Che il Codice penale stabilisca delle norme in materia di responsabilità non significa che non si debba inserire una norma anche nella Costituzione.

L'unico pericolo che le libertà individuali restino soggette all'arbitrio deriva dall'esercizio del potere da parte dei funzionari. Deve essere preveduta l'ipotesi che i funzionari, dolosamente o colposamente, attentino alle libertà costituzionali.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Togliatti sono esatte e altrettanto esatte sono quelle dell'onorevole Lucifero. Ecco per quali ragioni ha ritenuto di fare una distinzione nella formula da lui proposta: appunto per ovviare al pericolo di incrinare la compagine statale. Attribuire cioè una precisa responsabilità penale e civile a quei funzionari che, essendo rivestiti di un potere discrezionale, dolosamente o colposamente attentino alle libertà costituzionali; ma non attribuire alcuna responsabilità a quei funzionari che non hanno la possibilità di sindacare l'ordine del superiore.

Per queste ragioni propone che l'articolo sia formulato nei seguenti termini:

«Risponde per dolo o per colpa il funzionario dello Stato che lede le libertà costituzionali nell'esercizio del suo potere discrezionale; negli altri casi risponde chi ha emanato l'ordine lesivo delle libertà costituzionali predette».

Lucifero fa osservare che il principio nuovo da introdurre nella Costituzione è soltanto questo: il funzionario è penalmente responsabile al di là di quello che poteva essere l'eccesso di poteri previsto nella vecchia legge penale. È responsabile della violazione della Costituzione e lo Stato è corresponsabile civilmente con i funzionari che abbiano commesso questa violazione. L'applicazione del principio sarà completata in altra sede.

Dossetti fa presente, a proposito dell'osservazione dell'onorevole Togliatti, che sono state approvate anche altre proposizioni con una riserva sulla connessione che queste proposizioni potevano avere con altri articoli. Fa presente inoltre che non è stato nemmeno inteso nel giusto senso il suo rilievo, perché egli voleva riferirsi ad altri concetti e ad altre ipotesi.

Basso, Relatore, dichiara di concordare con l'onorevole Lucifero, perché scopo dei relatori è stato quello di fissare un principio di responsabilità dello Stato. Questo principio non era mai stato accolto in Italia, a differenza di altri Stati, come ad esempio l'Inghilterra. Si tratta di portare la pubblica amministrazione al livello comune per quanto riguarda la responsabilità.

Dichiara di essere contrario alla formula proposta dall'onorevole Mastrojanni, perché non si tratta di poteri discrezionali del funzionario, ma solo del caso in cui si violino i principî di libertà sanciti nella Costituzione.

Pertanto insiste per il mantenimento del testo proposto. Propone però che, in analogia a quanto è stato fatto per la prima parte dell'articolo (dove invece di dire «funzionari dello Stato» si è detto «pubblici funzionari»), nella seconda parte, in sostituzione della parola «lo Stato» si usi un'altra formula più generica.

La Pira, Relatore, esprime dubbi circa il mantenimento dell'espressione «colposamente», poiché ritiene che il concetto di colpa sia troppo elastico.

Il Presidente Tupini fa osservare che, se si toglie l'espressione: «colposamente», bisognerebbe allora togliere anche l'espressione: «dolosamente».

Togliatti osserva che nella maggior parte dei casi il giudice colpirà soltanto per colpa e non per dolo.

Il Presidente Tupini è del parere che l'articolo debba essere lasciato così come è, in quanto prevede tutte le fonti di un eventuale cattivo uso della responsabilità dei funzionari. È necessario distinguere l'intenzione dalla colpa, e naturalmente distinguere gli effetti e le conseguenze, sia per le azioni intenzionali che per quelle colpose. Ritiene che basterebbe stabilire semplicemente che i funzionari sono responsabili ai sensi della legge penale e di quella civile. La legge distinguerà tra i fatti dolosi e quelli colposi e in conseguenza ne fisserà le sanzioni adeguate.

Cevolotto osserva che la questione è proprio se si debba estendere la responsabilità anche ai reati colposi. Se questo non fosse, sarebbe meglio fare a meno anche dell'articolo, perché si verrebbe a sopprimere la maggior parte dei casi di responsabilità.

Quanto alla proposta dell'onorevole Mastrojanni, dichiara che preferisce l'articolo così come è stato compilato dai relatori.

Osserva peraltro che occorre tener presente una limitazione: finché i funzionari agiscono nel proprio ambito di iniziativa, sono responsabili personalmente, quando invece agiscono fuori di tale ambito, e cioè dietro ordine, la responsabilità deve essere di chi ha dato l'ordine. Non occorre però fare una precisazione nell'articolo, perché il concetto discende dai principî generali già elaborati dalla dottrina penalistica, e quindi non ha bisogno di essere affermato nella Costituzione.

Mancini fa osservare che il principio nuovo che si vuole affermare non è il principio della responsabilità del funzionario per dolo, ma il principio della responsabilità del funzionario per colpa. Il principio della responsabilità per dolo è previsto dal Codice penale, quando si parla di abuso e di eccesso di potere. Escludere la responsabilità per colpa, vorrebbe dire non affermare nessun nuovo principio. Crede che la formula proposta dai Relatori sia felice, perché previene tutte le osservazioni fatte dai vari oratori.

De Vita fa notare all'onorevole Mastrojanni che l'esercizio delle facoltà discrezionali si muove nei limiti determinati dalla legge; in quanto discrezionale, questo esercizio può essere soggetto soltanto al sindacato di merito, e non al sindacato di legittimità. Non vede come ci possa essere una violazione dei principî della Costituzione nell'esercizio di un potere discrezionale.

Mastrojanni dichiara di concordare con l'onorevole Mancini per il fatto che già nella nostra dottrina esiste il principio della responsabilità dei funzionari. Fa osservare però che il legislatore, quando sarà promulgata la Costituzione, potrebbe modificare la legge vigente e imprimere un orientamento diverso; se nella nuova Costituzione nulla è affermato in proposito, si corre il rischio di peggiorare la situazione. Risponde all'onorevole De Vita di essere del parere che la ipotesi di una lesione al diritto costituzionale non possa promanare da coloro i quali per l'altezza della loro funzione sono investiti di un potere discrezionale. Questo è un valore indicativo più che un valore specificativo. Gli altri funzionari non hanno il potere di violare le libertà costituzionali, perché sono sempre succubi di ordini che ricevono e che devono eseguire.

Mancini fa osservare che, dal punto di vista penale, il principio del pubblico funzionario responsabile quando agisce dolosamente nelle sue funzioni è già nel Codice penale. Il principio nuovo da affermare è quello della responsabilità per colpa.

Lucifero osserva che la colpa è un elemento sostanziale. La Commissione ne fa un giudizio di responsabilità: ora la colpa ammette anche una responsabilità, e dove c'è responsabilità ci deve essere una sanzione. Ritiene che il testo presentato dai Relatori sia ben formulato; però pensa che bisognerebbe togliere l'espressione «di libertà» che si riferisce ai diritti. Si dovrebbe dire soltanto «violazione dei diritti sanciti dalla presente Costituzione», cosicché anche le questioni amministrative ricadrebbero in questa affermazione di principio.

Dossetti rileva che le ultime considerazioni dell'onorevole Lucifero provano che questa non è la sede per la discussione dell'articolo in esame. Ciò è tanto vero che dalle relazioni presentate in altra Sottocommissione dagli onorevoli Calamandrei e Leone, per la parte concernente le garanzie giurisdizionali del diritto, risulta che è stato preso in considerazione il problema di cui la Commissione si sta occupando. Difatti la relazione dell'onorevole Calamandrei fa considerare la opportunità di poter valutare il problema nel suo complesso. Dichiara di ritenere che tutti siano d'accordo sul principio; ma che bisogna dare ad esso una formulazione più adeguata, ciò che potrà avvenire soltanto quando si saranno considerate tutte le ipotesi che si possono presentare: garanzie dei diritti di libertà, garanzie di altri diritti generici, altre garanzie con riferimento alla pubblica amministrazione. Ritiene che la cosa migliore sia quella di fare una affermazione di principio, con riserva di tornare sull'articolo.

Il Presidente Tupini fa osservare all'onorevole Dossetti che il tema delle relazioni degli onorevoli Calamandrei e Leone non riguarda le responsabilità dei funzionari, ma il problema specifico dei poteri e dell'attività dell'autorità giudiziaria.

Ritiene che il problema del collocamento di questo articolo potrà essere esaminato in un secondo tempo, e che intanto non sia opportuno rimandare la discussione.

Lucifero osserva che il ragionamento dell'onorevole Dossetti è controproducente ai suoi fini, perché dimostra proprio, invece, che questa è la sede in cui deve introdursi l'articolo. È in sede di principî generali che si deve affermare il principio generale, non in sede occasionale.

Dossetti fa osservare che ci sono anche altri diritti fondamentali ma non individuali, per i quali deve valere il principio generale che è stato enunciato.

Mancini dichiara di aderire perfettamente all'osservazione fatta dall'onorevole Dossetti, e crede di poter proporre una formula che concretizza quello che egli ha espresso: «La violazione dei diritti di libertà o di ogni altro diritto sancito dalla presente Costituzione». Con questa aggiunta si viene a comprendere qualsiasi altro diritto.

Lucifero fa osservare, all'onorevole Dossetti, di aver proposto la soppressione delle parole: «di libertà», appunto perché l'affermazione di principio non si riferiva ai soli diritti di libertà, ma a tutti i diritti contenuti nella Costituzione.

Basso, Relatore, rispondendo all'onorevole Dossetti, osserva che la sede in cui si può introdurre l'articolo in esame è proprio questa. Si sta parlando dei diritti fondamentali del cittadino. Un diritto è perfetto quando è azionabile. Ora qui è stata garantita una serie di diritti al cittadino, ma si deve anche garantirgli efficacemente la possibilità di agire. Nell'articolo in esame il diritto è considerato dalla parte del reus; si dice che questi diritti sono azionabili in giudizio; che il funzionario, e solidalmente con lui la pubblica amministrazione, sono responsabili di questa violazione. Se non lo si dice in questa sede, dove lo si dirà? D'altra parte anche l'onorevole La Pira aveva addirittura fissato questo concetto in un articolo.

Caristia dichiara di ritenere che questa sia la sede opportuna per collocare l'articolo in esame. Ritiene che l'osservazione fatta in precedenza dall'onorevole Togliatti colga nel segno, perché la Commissione vuole affermare in sostanza una garanzia; quando si afferma il principio della responsabilità amministrativa in questa sede, si può accompagnare il diritto con la formula abituale della garanzia.

Per quanto riguarda la sostanza dell'articolo, ritiene che esso debba essere votato nella formula molto felice espressa dai Relatori.

Moro ritiene incontestabile il rilievo fatto dall'onorevole Dossetti circa la complessità della materia di cui si tratta in questo articolo.

Indubbiamente in varie altre parti della Costituzione si troveranno sanciti principî relativi alla responsabilità. Malgrado ciò egli resta del parere che sia opportuno sancire in questa sede il principio di responsabilità, per pure ragioni di opportunità politica nei confronti dell'opinione pubblica, la quale potrà avere motivo di sicurezza nel sentire che una affermazione di responsabilità è stata fatta nei riguardi dei funzionari dello Stato. Non bisogna dimenticare che vi sarà un lavoro di coordinamento da parte dell'Ufficio di Presidenza, e che queste varie norme in materia di responsabilità potranno essere opportunamente unificate e collocate nelle sede più opportuna.

Per quanto riguarda il rilievo intorno alla discrezionalità dell'attività della pubblica amministrazione in questi casi, è del parere che si giuochi sull'equivoco. Non è materia discrezionale, anche se vi è un determinato contenuto di incertezza inerente a tutte le attività umane e quindi anche a quelle dei pubblici funzionari; qui si tratta di una precisa direttiva data dalla legge. L'incertezza nel riconoscere il modo di applicare la legge non implica un potere discrezionale.

Circa la proposta di togliere l'espressione «dello Stato» riferendosi ai funzionari, domanda all'onorevole Basso a quali funzionari ci si potrà riferire, tenuto conto che in questo caso si parla delle garanzie delle libertà individuali nei confronti dell'azione illegittima dei funzionari dello Stato. Se vi è un caso che riguarda un funzionario degli enti pubblici, esso sarà chiamato responsabile come funzionario dello Stato in senso lato. Se si toglierà questa espressione «dello Stato», ci si troverà poi in imbarazzo nella seconda parte dell'articolo, quando si dovrà sancire la responsabilità dello Stato stesso.

Basso, Relatore, propone di dire nella prima parte dell'articolo «pubblici funzionari» togliendo «dello Stato», e nella seconda parte di sostituire alle parole «lo Stato» le parole «pubbliche amministrazioni». Questa sostituzione è motivata dal fatto che potrebbero esservi dei casi di responsabilità da parte di funzionari appartenenti all'ente regione di cui si è molto parlato anche nelle sedute della Seconda Sottocommissione.

Dossetti non vede perché si debba dire «pubbliche amministrazioni».

Il Presidente Tupini osserva che l'unica preoccupazione dell'onorevole Basso nel proporre questo emendamento è stata che, andandosi verso una Costituzione a base regionale, il principio sancito nell'articolo in esame non possa applicarsi per i funzionari e per le amministrazioni dell'ente regione.

Dossetti fa presente che dicendo «pubbliche amministrazioni», si restringe l'applicazione della legge soltanto ai funzionari del potere amministrativo ed esecutivo escludendo quello legislativo.

Moro propone di dire «pubblici poteri» invece di «pubbliche amministrazioni».

Il Presidente Tupini comunica che l'onorevole Basso e l'onorevole Dossetti si sono accordati nel proporre questa nuova formula: «Lo Stato e gli enti pubblici rispondono solidalmente con i funzionari per i danni».

Ritiene che questa formula possa essere accettata da tutti, e che, per quanto riguarda la prima parte dell'articolo, non possano sorgere obiezioni circa la sostituzione delle parole «pubblici funzionari» alle altre «funzionari dello Stato».

Domanda all'onorevole Mastrojanni se, dopo le osservazioni fatte dagli altri Commissari in ordine alla sua proposta, egli intende ancora mantenerla.

Mastrojanni dichiara di mantenerla.

Il Presidente Tupini mette ai voti la seguente formula, sostitutiva di quella dei relatori, presentata dall'onorevole Mastrojanni:

«Risponde per dolo e per colpa il funzionario dello Stato che lede le libertà costituzionali nell'esercizio del suo potere discrezionale; negli altri casi risponde chi ha emanato l'ordine lesivo delle libertà costituzionali predette».

(La proposta è respinta con 13 voti contro 1).

Mette ai voti l'emendamento dell'onorevole Lucifero che vorrebbe sopprimere le parole: «di libertà» dopo le parole «dei diritti», nella prima parte dell'articolo.

Moro dichiara che voterà contro la proposta dell'onorevole Lucifero, perché ritiene che, avendo sancito il principio generale, ci si debba limitare ad esaminare i diritti «di libertà» e non tutti gli altri diritti.

Lucifero dichiara di aver fatto la proposta di questa soppressione, proprio perché ritiene che si debba fare non un'affermazione parziale di principî, ma un'affermazione generale. Per il resto si tratta di applicazioni.

(L'emendamento Lucifero è approvato con 8 voti favorevoli e 6 contrari).

Il Presidente Tupini avverte che l'onorevole Mancini ha proposto di aggiungere, dopo le parole «di libertà», le altre «e di ogni altro diritto». Ritiene che la proposta possa essere messa in votazione, poiché in precedenza non è stata votata una formula intera ma unicamente un emendamento soppressivo.

Cevolotto dichiara di ritenere che l'emendamento possa essere votato, perché in sostanza si tratta di una formulazione più chiara dello stesso concetto.

Lucifero fa presente che essendo stata votata una formulazione, non si può votarne un'altra più lunga, anche se il concetto è lo stesso.

Il Presidente Tupini, visto il dissenso, pone anzitutto ai voti la proposta di votare l'emendamento dell'onorevole Mancini, pur avendo già votato l'emendamento dell'onorevole Lucifero.

(La proposta è approvata con 9 voti favorevoli e 5 contrari).

Precisa che l'onorevole Mancini propone si dica: «in violazione dei diritti di libertà e di ogni altro diritto sancito dalla presente Costituzione», facendo rilevare che non vi è contraddizione tra l'emendamento dell'onorevole Lucifero già votato, e quello che sta per essere messo in votazione, in quanto il primo è soppressivo, il secondo sostitutivo.

Pone ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Mancini.

Dossetti dichiara che voterà contro, perché la formula proposta ha l'inconveniente di rendere troppo vaghi i risultati che ci si proponeva di raggiungere con l'articolo in esame, come li ha resi troppo vaghi la formula votata prima.

Cevolotto dichiara che voterà anch'egli contro l'emendamento proposto dall'onorevole Mancini, perché ritiene che la formula dei relatori, alla quale sono state tolte per l'emendamento già approvato le parole: «di libertà», sia la più comprensiva e la più logica.

Caristia dichiara di votare contro l'emendamento dell'onorevole Mancini, per le ragioni che ha esposto a favore del testo proposto dai Relatori.

Moro dichiara che voterà contro la formula proposta dall'onorevole Mancini, perché con essa si verrebbero a garantire dei diritti che non sono stati ancora sanciti nella Costituzione.

(L'emendamento è respinto con 2 voti favorevoli e 12 contrari).

Il Presidente Tupini fa presente che il comma dell'articolo dopo le due votazioni è rimasto così formulato:

«I pubblici funzionari sono responsabili ai sensi della legge penale e di quella civile per gli atti compiuti dolosamente e colposamente in violazione dei diritti sanciti dalla presente Costituzione».

Lo pone ai voti.

Corsanego propone di aggiungere dopo le parole «per gli atti compiuti», le altre «od omessi».

Lucifero osserva che l'omissione si traduce sempre in una violazione positiva.

Corsanego fa osservare che le violazioni possono essere compiute molto più omettendo, che commettendo.

Il Presidente Tupini osserva che le violazioni si distinguono in committendo e in omittendo.

Moro dichiara che, pur concordando sulla sostanza della disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo, voterà contro, poiché esso afferma che sono punite le violazioni di tutti i diritti sanciti dalla Costituzione, affermando così la responsabilità dello Stato per casi largamente indefiniti e per diritti non precisati. Ritiene quanto meno, che il comma dell'articolo in questa sede sia prematuro.

Cevolotto dichiara che voterà a favore del comma, perché la questione di collocamento non lo preoccupa, in quanto tutti si riservano di discutere il collocamento degli articoli in sede di revisione generale.

Mastrojanni dichiara che voterà contro il comma, ritenendo che la formulazione da lui già espressa sia distintiva delle responsabilità.

La Pira, Relatore, dichiara che, poiché sono state soppresse nel testo proposto dall'onorevole Basso e da lui le parole «di libertà», per le considerazioni fatte dall'onorevole Moro, voterà contro.

Dossetti dichiara che voterà contro il comma, poiché esso cambia il significato dell'articolo. È d'accordo sulla sua sostanza, ma non sulla sua collocazione a questo punto.

(Il testo del comma è approvato con 10 voti favorevoli e 4 contrari).

Il Presidente Tupini dà lettura del secondo comma dell'articolo il quale dice:

«Lo Stato e gli enti pubblici rispondono solidalmente con i funzionari per i danni».

Fa presente che la formula originaria parlava soltanto dello Stato: poi, per accordi intervenuti tra l'onorevole Basso e l'onorevole Dossetti, in conseguenza anche di quanto è stato dichiarato per la prima parte dell'articolo e dell'emendamento che ha sostituito alle parole «i funzionari dello Stato» le altre «i pubblici funzionari», la formula è stata modificata.

Mette ai voti il secondo comma dell'articolo.

(È approvato con 12 voti favorevoli e 2 astensioni).

Mette ai voti l'intero articolo:

«I pubblici funzionari sono responsabili ai sensi della legge penale e di quella civile per gli atti compiuti dolosamente o colposamente in violazione dei diritti sanciti dalla presente Costituzione.

Lo Stato e gli enti pubblici rispondono solidalmente con i funzionari per i danni».

(È approvato con 11 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti