[Il 26 marzo 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Carboni. [...] Un tema che meriterebbe una approfondita trattazione per la sua gravità eccezionale e che a me pare risolto in modo non completamente soddisfacente nel progetto di Costituzione è quello di cui si occupa l'articolo 22. Qui si dice: «I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti». E sin qui nulla da obiettare, anzi adesione completa. Ma poi si soggiunge: «Lo Stato e gli Enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti»; e questa affermazione, nella sua latitudine, è davvero eccessiva e pericolosa. Non so spiegarmi come non si sia avvertito il bisogno di limitare il principio con la precisazione: danni arrecati dai loro dipendenti nell'esercizio delle proprie incombenze. La norma, come è formulata, potrebbe autorizzare l'interpretazione che anche una violazione commessa al di fuori di qualunque relazione con le incombenze affidate, qualunque violazione commessa dal dipendente, perché, ad esempio, impazzisce e commette un delitto in danno di diritti, importerebbe la garanzia dello Stato per il risarcimento.

È questo un problema di così grave importanza, di così grave entità, che io penso debba essere profondamente ed attentamente meditato. Anzi mi pare che esso non debba costituire materia di una norma costituzionale. Affermata l'inviolabilità dei diritti di libertà, ne deriva, pur necessaria conseguenza, senza obbligo di espressa dichiarazione, la responsabilità dei violatori, e la disciplina dell'eventuale garanzia o dell'eventuale responsabilità indiretta dello Stato e degli enti pubblici deve essere riservata alle leggi, che non potranno essere in contraddizione con la Costituzione.

Affermare il principio, con tanta latitudine, in una breve norma costituzionale può essere pericoloso ed offrire l'adito a soluzioni che potrebbero non essere conformi al nostro pensiero.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti