[Il 10 aprile 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Basso, Relatore. [...] Noi abbiamo pertanto affermato dei concetti che riteniamo rispondano veramente alla difesa dei diritti del cittadino. Non abbiamo infatti soltanto fissato nella Costituzione dei principî fondamentali, quali la necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria e la necessità di rispettare determinati termini, ma abbiamo fissato altresì qualche cosa di nuovo, che cioè, non potendosi disconoscere il diritto della pubblica sicurezza di intervenire in determinati casi di necessità e di urgenza, debba esservi l'obbligo non solo di denunziare tali casi per averne la convalida da parte dell'autorità giudiziaria quando si voglia mantenerli, ma anche di denunciarli all'autorità giudiziaria, pur se la stessa pubblica sicurezza rinunzi all'arresto o al fermo operato. Ossia, non che l'Autorità di pubblica sicurezza debba chiedere all'Autorità giudiziaria di intervenire soltanto per mantenere l'arresto o la conferma del provvedimento, ma debba anche far conoscere all'Autorità giudiziaria tutti i casi in cui essa ha proceduto a questo determinato fermo o arresto, perché l'Autorità giudiziaria si pronunzi, in ogni caso, sulla legalità del provvedimento. Abbiamo pensato che questa norma, collegata a quella dell'articolo 22, che stabilisce la responsabilità personale dei funzionari che violino le norme e i diritti di libertà sanciti da questa Costituzione, dovrebbe dare al cittadino una sufficiente garanzia che i suoi diritti saranno rispettati.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti