[Il 17 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale delle «Disposizioni generali» del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Benvenuti. [...] Non vi nascondo, egregi colleghi, il mio stupore quando pochi giorni or sono ho sentito l'onorevole Orlando, il nostro così amato e insigne maestro, proclamare in quest'Aula: «Ma che cosa significa che la famiglia è un istituto di diritto naturale?» Io mi sono affrettato, onorevoli colleghi, a studiare la questione proprio sui testi dell'onorevole Orlando; e permettetemi che vi legga una considerazione contenuta in uno studio del 1933, intitolato: «Teorie giuridiche dello Stato». È da notare che opere ciclopiche come quella dell'onorevole Orlando possono presentare diverse maniere, proprio come i grandi pittori: può darsi che questa sia l'ultima maniera dell'onorevole Orlando. Comunque vi leggo il testo; allude espressamente alla famiglia. Scrive Orlando: «Nessuno può seriamente credere che se in Italia il padre ha il diritto e l'obbligo di educare la prole, ciò si debba agli articoli 225 e seguenti del Codice civile... Lo stesso deve dirsi in generale per tutto il diritto; e ciò importa che quando uno Stato positivo stabilisce il suo ordinamento, esso si muove entro limiti predeterminati dalle condizioni svariate e complesse della coscienza giuridica».

Qui, onorevoli colleghi, abbiamo la restaurazione del diritto naturale sulla forma positiva. Il concetto è evidente: prima dello Stato, indipendente dallo Stato, esiste un diritto acquisito dei cittadini, e della famiglia in particolare, che resiste al diritto dello Stato, di fronte al quale lo Stato non ha libertà di scelta; nel quale, quindi, il diritto dello Stato non può e non deve intervenire; e, ove lo faccia, lo farà in virtù della forza di coazione di cui è munito, ma violando il diritto. Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, l'articolo 147 del Codice civile fascista, ove si diceva che l'educazione e la istruzione della prole devono essere conformi al sentimento nazionale fascista: il che significava che i genitori italiani, per essere in regola con la legge, dovevano educare i loro figliuoli a detestare la libertà e a servire l'oppressione. Queste sono le aberrazioni a cui può arrivare una legislazione, quando dimentichi che la famiglia è una società di diritto naturale.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti