[Il 30 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sulla famiglia, partendo dalle relazioni degli onorevoli Iotti Leonilde e Corsanego.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 29 per il testo completo della seduta.]

Corsanego, Relatore, ridurrà la sua relazione ai minimi termini, non perché l'argomento non abbia la sua importanza, ma perché trattasi di principî su cui vi è un accordo generale, nel senso di riconoscere la natura preminente e fondamentale dell'istituto della famiglia nella compagine della società civile. Anche non essendo riuscito a formulare un'articolazione unica con la onorevole Iotti, fa presente che le due formulazioni sono in parte talmente simili come concetto, da potersi facilmente sostituire l'una all'altra.

Ritiene invece utile accennare ai motivi di dissenso per cui non è stato possibile giungere ad una formulazione unica.

[...]

Il terzo punto di disaccordo verte sulla scelta delle norme che la legge deve dettare per la protezione della famiglia illegittima. La correlatrice, infatti, vorrebbe che fosse affermato nella Costituzione il principio che i figli illegittimi debbono avere la stessa identica posizione giuridica di quelli legittimi. Gli sembra che con tale affermazione si verrebbe a distruggere la stessa famiglia, permettendo anche l'inclusione in essa di elementi estranei, pure contro la volontà dell'altro coniuge, costituendo così una fonte di infiniti dissensi ed un pregiudizio anche alla unità del patrimonio familiare. D'altra parte, dato che i figli illegittimi debbono avere anch'essi una giusta tutela, ha affermato che lo Stato deve dettare le norme per la loro protezione.

[...]

Iotti Leonilde, Relatrice. [...] Osserva infine che l'onorevole Corsanego non è favorevole — circa la terza questione riguardante i figli illegittimi — alla formula da lei proposta, perché ritiene che possa ledere l'istituto della famiglia. Fa presente che tale dizione riconosce ai figli illegittimi le stesse condizioni giuridiche fatte ai legittimi e non afferma il principio — come ha detto l'onorevole Corsanego — che i figli illegittimi debbano essere accolti nell'ambito della famiglia. Ritiene quindi che una disposizione del genere non venga a ledere l'istituto della famiglia, ma a tutelarlo, perché il fatto di ammettere che i figli illegittimi abbiano le stesse condizioni giuridiche dei legittimi costituirà un freno alla procreazione di figli fuori del matrimonio.

[...]

Cevolotto. [...] Come è inopportuno dunque sollevare tale questione in questo momento[i], altrettanto può dirsi della situazione dei figli illegittimi che la civiltà moderna deve sforzarsi di rendere diversa il meno possibile da quella dei figli legittimi, per non far ricadere le colpe del genitore su chi non ha domandato di venire al mondo.


 

[i] La questione a cui fa riferimento l'onorevole Cevolotto è quella della indissolubilità del matrimonio.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti