[Il 23 aprile 1947 l'Assemblea Costituente inizia l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.

Prima di iniziare l'esame, alcuni Deputati parlano sul processo verbale.]

Gronchi. Chiedo di parlare nel processo verbale.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gronchi. Nella seduta di ieri mattina l'onorevole Calosso, che si compiace di essere uno specialista, direi, in pirotecnica oratoria, ha infilato una serie di paradossi, che si potrebbero definire, senza esser severi con lui, fuor di tempo e fuor di luogo; alcuni dei quali irriverenti, altri addirittura offensivi contro la fede e contro idealità che ci sono care. L'abito mentale volterriano — si parva licet, con quel che segue — dell'onorevole Calosso si inquadra in quella specie di mania aggressiva che induce il suo nuovo partito a menar botte a destra e a sinistra, ad ogni occasione, senza distinzione di colpi. Ma questa è una questione politica, nella quale io non intendo di entrare, né di arrogarmi il diritto di suggerire più razionale condotta.

Qui abbiamo però il diritto di rilevare che male risponde a quelli che dovrebbero essere un nuovo costume politico e parlamentare e una retta concezione della stessa libertà di parola e di espressione, il sostituire alla discussione, sia pure aspra e implacabile, il dileggio e il ridicolo che offendono il rispetto dovuto a qualsiasi opinione.

Noi non vogliamo drammatizzare la nostra reazione, né vogliamo valorizzare lo sberleffo, che voleva essere maligno o brillante, contro una figura così sovrastante ogni contrasto di ideologia o di fede, contro una concezione religiosa a cui tutti gli intelletti e gli spiriti sereni si inchinano al di sopra di ogni contrasto ideologico o politico per il contributo che essa ha dato alla civiltà del mondo.

Ma diciamo che forse bene avrebbe potuto contribuire a tutelare la serietà e la dignità intellettuale stessa dell'Assemblea il collega che presiedette ieri mattina la seduta se avesse richiamato il deputato Calosso a non farsi prendere la mano dall'umorista Calosso, che troppo spesso sembra essere affetto — e la rima qui non sembra casuale — dalla malattia del paradosso. (Applausi al centro).

Bruni. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bruni. Intendo associarmi pienamente alla protesta dell'onorevole Gronchi. (Applausi al centro).

[...]

Orlando Vittorio Emanuele. [...] Diritti e doveri dei genitori. È detto, nell'articolo 25, che «i genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità civili e sociali».

Ora, tutto questo dovrebbe essere coordinato con la legislazione vigente: lo avete coordinato? Intanto, sta di fatto che c'è il Codice fascista, che ancora vige, dal momento che questa Italia antifascista non ha avuto la forza di abrogarlo! Ebbene, la legge fascista aveva già annullato la distinzione tra figli semplicemente naturali e figli adulterini. Badate che il passo fu notevole. Aveva poi considerato con grande larghezza anche la distinzione fra i naturali e i legittimi, consentendo eguaglianza di diritti: completa, meno l'usufrutto legale al padre, diminuendo in tal modo i diritti solamente nei confronti del padre, ma non dei figli.

Quanto all'educazione, il genitore naturale è tenuto a mantenere il figlio riconosciuto, a educarlo e ad istruirlo, conformemente a quanto è previsto dall'articolo 147, il quale stabilisce i doveri verso i figli legittimi. C'è, dunque, una parificazione. Allora la cosa fece tanto impressione e suscitò tale sorpresa che corsero voci (io non vi credetti, ma le voci vi furono) che questo stupefacente allargamento dei diritti dei figli naturali (col fascismo, che pur ostentava di esaltare l'unità della famiglia) fosse determinato da assai poco confessabili motivi: dissero, insomma, che vi fosse concorso uno dei metodi della legislazione fascista che non era del tutto obiettivo.

Questa eguaglianza tra figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio, in gran parte, dunque, già esiste; per cui voi potreste anche dire che, dopo tutto, con questo articolo 25 non si compie affatto una innovazione rivoluzionaria.

Ebbene, io osserverò che si andrà alla ricerca di altre eguaglianze, che, per ora almeno, non ci sono. Intanto, la legge fascista soppresse la distinzione tra figli adulterini e figli naturali, ma lasciò quella tra figli naturali e figli incestuosi. Riguardo ad essa che cosa intendete fare con l'articolo proposto? Annullarla o mantenerla?

Poi, in materia di successione, la legge vigente attribuisce una quota minore ai figli naturali in rapporto ai legittimi. Ma con la disposizione di questo articolo 25, che sancisce gli stessi doveri del padre verso i figli legittimi e i figli naturali, e a questi garantisce il medesimo stato giuridico di quelli, un avvocato intelligente potrà venire a sostenere che nelle successioni le quote debbono essere uguali per tutti i figli indistintamente.

Avete pensato a questo? Certo, il mio amico Tupini, valoroso giurista ed avvocato, dirà la ragione delle formule prescelte; ma — ripeto — avete pensato a queste incidenze? Vi sono delle disposizioni transitorie? Dopo questo mio suggerimento, può darsi che ammettiate qualche disposizione transitoria, la quale avverta che questa parte è sospesa in attesa di una legge di coordinazione. Per forza dovete mettere qualche disposizione transitoria! Ma il nuovo legislatore, poveretto, fra gli altri guai, sarà obbligato a riprendere la trattazione di tutta la materia; e dopo che avrà fatto la legge in un modo o nell'altro, si troverà sottoposto al giudizio della Corte costituzionale. E, difatti, se stabilirà che la proclamata eguaglianza non riguarda le successioni e che, quindi, il figlio naturale deve aver meno, ci saranno i figli naturali che faranno le cause, sostenendo che in questo punto la Costituzione è stata violata; e, reciprocamente, qualora la divisione venga disposta in parti uguali per i figli tutti, saranno i figli legittimi che protesteranno.

[...]

Presidente Terracini. [...] Avverto che il Comitato di redazione ha redatto un nuovo testo degli articoli 23, 24 e 25 del Titolo 2°, tenuto conto dei vari emendamenti presentati nel corso della discussione generale.

Il nuovo testo è il seguente:

[...]

Art. 24.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità la legge provvede a che siano assolti tali compiti.

Ai figli nati fuori del matrimonio è riconosciuta una condizione giuridica che esclude inferiorità morali e sociali.

[...]

Ho fatto distribuire, nei limiti del possibile, nella prima parte di questa seduta il testo di questi nuovi articoli e penso che in generale essi siano conosciuti.

Prego quindi gli onorevoli colleghi che avevano presentato emendamenti agli articoli di voler dichiarare se intendono conservare o meno i loro emendamenti.

[...]

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, vorrei chiarire che il testo del Comitato di redazione non significa la soppressione degli emendamenti, i quali saranno svolti dai presentatori e posti in votazione.

Il testo del Comitato significa semplicemente che abbiamo un nuovo termine di riferimento per gli emendamenti.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Confermo pienamente quello che ha detto l'onorevole Presidente. Noi del Comitato siamo colpevoli di aver fatto, per troppa diligenza, una cosa che potevamo fare dopo lo svolgimento degli emendamenti. Non c'è bisogno di dire che ogni presentatore d'emendamenti ha il diritto di svolgere il suo.

Quando saranno finiti gli svolgimenti — si è fatto sempre così — il nostro relatore onorevole Tupini risponderà. Abbiamo creduto opportuno di dare un pezzo di carta dal quale si possa già comprendere quale sarà la nostra risposta. Fate conto, se volete, di non averlo ricevuto questo foglietto che non è se non una precisazione ed una anticipazione.

[...]

Labriola. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Labriola. Voteremo sui singoli emendamenti, e sta bene; ma poi si dovrà giungere al testo; e il testo qual è: il vecchio o il nuovo?

Presidente Terracini. È il nuovo; ma l'onorevole Ruini ha già fatto presente che, se c'è qualcuno che fa proprio il precedente testo, questo sarà posto in votazione.

[...]

Mazzei. [...] Ai tre nuovi articoli 23, 24 e 25 proposti dalla Commissione noi proponiamo di sostituire un unico articolo, che suona così:

«La legge assicura l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nell'unità della famiglia.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, educare ed istruire i figli anche nati fuori del matrimonio.

La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio una condizione giuridica che escluda inferiorità morali e sociali.

La Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù».

[...]

Mazzei. L'ultima osservazione che faccio è questa: la formula proposta dalla Commissione, per quanto riguarda i figli nati fuori del matrimonio, con quella lieve modifica apportata al testo originario del progetto, appare accettabile, e perciò quella parte l'ho trasferita nel mio emendamento. Non ho altro da dire.

[...]

Presidente Terracini. I seguenti emendamenti sono stati già svolti:

«Sostituire gli articoli 24 e 25 con un solo articolo del seguente tenore:

«La legge assicura l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nell'unità della famiglia.

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, educare ed istruire i figli, anche nati fuori del matrimonio.

«La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità morali e sociali.

«La Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù.

«Mazzei».

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Merlin Umberto ha proposto di sostituire il terzo comma dell'articolo 24 col seguente:

«La legge fissa le norme per dare ai figli nati fuori del matrimonio una condizione giuridica che eviti inferiorità morali e sociali».

L'onorevole Merlin Umberto ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Merlin Umberto. Do ragione brevemente di questo emendamento. Non voglio ripetere quanto ho detto già all'Assemblea nel mio discorso. Io mi preoccupo della questione dei figli illegittimi da un punto di vista della difesa della famiglia. Riconosco che nel nuovo testo della Commissione si è venuti incontro, in parte almeno, ai desideri che io avevo espresso, ma resto egualmente preoccupato perché la formula che è oggi proposta lascia ancora aperto un quesito assai interessante e grave. I figli nati fuori del matrimonio sono per il Codice civile di tre specie: ci sono i figli naturali, ci sono i figli incestuosi e ci sono i figli adulterini.

Davanti all'Assemblea non occorre fare definizioni o leggere gli articoli del Codice, che sono già una definizione. Il concetto è espresso chiaramente dalle parole: figli naturali, figli incestuosi e figli adulterini. Ora, la Commissione mi deve dire questo: con le parole che essa ha adoperato, cioè: «ai figli nati fuori del matrimonio è riconosciuta una condizione giuridica che esclude inferiorità morali e sociali» si vuole ammettere in deroga agli articoli del Codice civile il pieno riconoscimento di tutte queste creature? Questa è la prima domanda perché ricordo, per coloro che eventualmente non lo sapessero, ma tutti lo sanno, che, mentre per i figli naturali il riconoscimento è ammesso nel più ampio modo, da tutti e due i genitori, per i figli incestuosi, cioè per quelli che siano disgraziatamente nati da persone legate da vincoli di parentela o di affinità, il riconoscimento non è affatto ammesso. La ragione che ha spinto il legislatore nei vari Codici a negare questo riconoscimento è intuitiva, senza che io la spieghi. Del resto è intuitivo che chi abbia avuto la disgrazia di nascere dalla unione del padre con la sorella o con la figlia, non desidera riconoscimento di sorta. Per i figli adulterini poi, qui bisogna intenderci. Con finissima parola l'onorevole Nitti ha detto — commentando un discorso dell'onorevole Gullo — che il riconoscimento pieno e completo dei figli adulterini abolirebbe un reato che ancora è scritto nel Codice: quello di bigamia. Ora, per ammettere il riconoscimento dei figli adulterini, il Codice invece fissa delle condizioni; condizioni di rispetto per il coniuge che sia vivente; condizioni di rispetto per la famiglia che sia eventualmente formata; esclusione del riconoscimento fino a che dura il matrimonio legittimo.

Ora, la materia, onorevoli colleghi, è delle più delicate. Non vogliamo lasciarci trasportare su questo binario soltanto da ragioni di sentimento, alle quali nessuno di noi è insensibile. Io posso apparire duro in quello che dico, ma quelli che mi conoscono sanno che ho altrettanto cuore quanto i colleghi che hanno domandato la piena parità o la non inferiorità. Ma dico, lasciamo questa materia così difficile da regolare, al nuovo legislatore; indichiamogli la strada, diciamo che noi desideriamo che dove è possibile — come io dico nel mio emendamento — si evitino inferiorità morali è sociali; ma lasciamo che il nuovo legislatore — non noi, che in questo momento saremmo impreparati o potremmo fare una cosa incompleta e insufficiente, ma il legislatore futuro — possa regolare questa materia con piena maturità e piena competenza ed abbia quella libertà che deve avere, perché — ripeto —, onorevoli colleghi, la materia è una delle più delicate. (Applausi al centro).

[...]

Presidente Terracini. Passiamo ora agli emendamenti all'articolo 25, che erano stati già proposti:

Il primo, dell'onorevole Badini Confalonieri, è stato già svolto:

«Sostituire l'articolo 25 col seguente:

«L'educazione morale, intellettuale, fisica, sociale della prole è un diritto della famiglia.

«Lo Stato, nel rispetto della libertà del cittadino, sorveglia e, occorrendo, integra l'adempimento di tale compito, con speciale riguardo alle condizioni economiche necessarie alla formazione, difesa e sviluppo della famiglia.

«Provvede, inoltre, alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organi necessari allo scopo.

«La legge detta le norme per l'efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio e consente l'esperimento dei mezzi di prova idonei ad accertare la discendenza naturale».

Gli onorevoli Bozzi e Grassi hanno proposto di sostituire l'articolo 25 col seguente:

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, educare ed istruire la prole.

«Gli stessi doveri hanno i genitori verso i figli nati fuori del matrimonio, quando la legge ne ammette il riconoscimento volontario o giudiziale. Agli altri figli nati fuori del matrimonio la legge assicura uno stato che escluda inferiorità morali e sociali.

«La Repubblica provvede alla tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Bozzi. Mi riallaccio a quanto or ora ha detto l'onorevole Merlin, per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla delicatezza di questo argomento dei figli nati fuori del matrimonio. La disposizione, che è presentata al nostro esame, sia quella del testo originario, sia quella della seconda edizione, dirò così, ha contenuto veramente normativo, ed incide su un complesso di rapporti, che è regolato dalla legge civile, e lo sconvolge. I due testi del progetto, salvo lievi differenze formali, riproducono lo stesso concetto, che è ispirato all'idea di portare su un piano di eguaglianza non pure morale e sociale ma anche giuridica, i figli nati fuori del matrimonio e i figli nati nel matrimonio. Se noi ci mettiamo su questo piano, scardiniamo — secondo me — quella che è l'affermazione base che impronta di sé questo Titolo dei rapporti etico-sociali: la tutela della famiglia legittima, società di diritto naturale che precede lo Stato stesso e ne limita, in certo senso, la potestà, e diamo vita a contraddizioni ed incertezze.

Mi rendo conto delle esigenze, non soltanto sentimentali, che devono spingerci ad una maggiore considerazione verso i figli nati fuori del matrimonio; ma dobbiamo anche tener presente che nella categoria dei figli naturali sono compresi diversi tipi, diverse sottocategorie. Vi sono i figli adulterini; i figli incestuosi, i quali nascono da un fatto che è spesso delittuoso. Ora, ammettere, senza alcuna distinzione, l'eguaglianza di tutte le categorie di figli naturali con i figli legittimi, a me pare non rispondente alla nostra coscienza civile e morale ed in contrasto con gli stessi fini politici che la famiglia, fondata sul matrimonio, deve raggiungere come cellula primigenia dello Stato.

Nel secondo testo si dice che è dovere dei genitori mantenere, educare ed istruire la prole, anche se nata fuori del matrimonio. Ora, perché si possa avere questo dovere, occorre evidentemente identificarne il soggetto; il dovere è come una medaglia, che ha il suo rovescio. Se v'è il soggetto di un dovere, vi deve essere il soggetto del diritto correlativo, di un diritto naturalmente azionabile. Allora noi ammettiamo che anche i figli incestuosi possano fare la ricerca della paternità per costringere il genitore a mantenerli, ad educarli e ad istruirli. Riconosciamo loro uno status familiare.

A me sembra che questo indirizzo sia eccessivo. Il nostro codice civile, come l'onorevole Orlando poc'anzi ricordava, si è spinto abbastanza innanzi sulla via della tutela dei figli naturali. Ammette, in taluni casi, il riconoscimento degli adulterini ed anche degli incestuosi. La base dovrebbe essere, per me, sempre quella del riconoscimento, volontario o giudiziale. Talune distinzioni e limitazioni sono indispensabili, e vi penserà il legislatore ordinario. Altrimenti, con diverse parole, riproduciamo la Costituzione sovietica, che non distingue fra illegittimi e legittimi.

Questa, adunque, dovrebbe essere la linea della nostra Costituzione. Sarà poi compito del legislatore ordinario valutare se il riconoscimento possa essere ammesso in casi più ampi.

Ma per i figli non riconoscibili o comunque non riconosciuti c'è indubbiamente un'esigenza sociale e morale. E questa esigenza è tenuta presente nell'emendamento presentato dall'onorevole Grassi e da me. Noi diciamo che a questi altri figli deve essere dalla legge assicurata una certa situazione che escluda quelle valutazioni di inferiorità sociali e morali, che tristemente ancor oggi si fanno.

Noi proponiamo che a questi figli sia fatta dalla legge una situazione per cui si venga a togliere loro quello che appare di — per così dire — infamante. Abolire, ad esempio, quell'«N.N.», che è un orribile marchio. In questa materia tanto delicata, la quale ha per anni ed anni affaticato giuristi e sociologi, bisogna proceder cauti, senza improvvisazioni, senza cedere facilmente al sentimento o, peggio, al sentimentalismo. Il nostro emendamento si muove per una linea giuridica che contempera le due esigenze: la tutela, preminente, della famiglia legittima e la protezione degli illegittimi.

Presidente Terracini. Gli onorevoli Camposarcuno, Lizier e Franceschini hanno presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«È diritto e dovere dei genitori alimentare, istruire ed educare la prole. Per i casi di provata incapacità morale od economica, l'adempimento di tali compiti è determinato dalla legge».

L'onorevole Camposarcuno ha facoltà di svolgerlo.

Camposarcuno. L'emendamento che ho presentato, anche a nome degli onorevoli colleghi Lizier e Franceschini, riguarda il primo comma dell'articolo 25 del testo originario del progetto di Costituzione, che risponde all'attuale articolo 24, redatto in nuova forma dalla Commissione dei settantacinque.

L'articolo 25, consacrato nel progetto di Costituzione, era del preciso tenore seguente:

«È dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di provata incapacità morale o economica la Repubblica cura che siano adempiuti tali compiti.

«I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garentisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità civili e sociali.

«La Repubblica provvede alla protezione della maternità, della infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organi necessari a tale scopo».

L'emendamento presentato, e del quale io mi occupo, riguarda, come ho detto, il primo comma, ed è il seguente:

«È diritto e dovere dei genitori alimentare, istruire ed educare la prole. Per i casi di provata incapacità morale o economica, l'adempimento di tali compiti è determinato dalla legge».

In due riunioni che i presentatori di emendamenti hanno avuto con la Commissione di coordinamento — con l'intervento dell'onorevole Ruini, Presidente dei settantacinque — ho reso note le ragioni che mi hanno suggerito le proposte di modifica dell'articolo in esame.

Rilevo ora che la Commissione per la Costituzione ha adottato una nuova formulazione dell'articolo 24, già 25, presentato solo oggi all'Assemblea, nel seguente testo:

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche nati fuori del matrimonio.

«Nei casi di incapacità la legge provvede a che siano assolti tali compiti.

«Ai figli nati fuori del matrimonio è riconosciuta una condizione giuridica che esclude inferiorità morali e sociali».

La differenza, tra la nuova redazione proposta dalla Commissione e il mio emendamento, consiste in questo.

La Commissione, anziché dire «è diritto e dovere» insiste nella inversione delle parole e propone la dicitura «è dovere e diritto».

Se la Commissione ha ciò fatto per affermare in modo preminente il significato morale, il significato soprattutto spirituale che si dà al «dovere» che hanno i genitori di alimentare, istruire ed educare la prole, io penso che la nuova dizione possa essere preferita; non insisto pertanto nella formula proposta.

Nell'emendamento che mi onoro di illustrare è detto che «è dovere e diritto dei genitori «alimentare», istruire ed educare la prole».

La Commissione sostituisce al verbo «alimentare» quello «mantenere».

Penso che la sostituzione debba essere intesa nel senso che si è voluto dare, con quest'ultimo verbo, una espressione più ampia e più comprensiva degli obblighi che i genitori hanno verso i figli.

E se la parola «mantenere» significa, oltre al resto, anche «alimentare», penso che la proposta della Commissione possa essere senz'altro accettata.

Per quanto riguarda la «incapacità» osservo che nella prima redazione dell'articolo 25 era detto che nei casi di provata incapacità «morale o economica», la Repubblica cura che siano adempiuti tali compiti; i compiti, cioè, di alimentare, istruire ed educare la prole.

Nel mio emendamento le parole «morale od economica» sono conservate, ma le vedo soppresse nella nuova dizione presentata oggi dalla Commissione. Non so spiegarmene il motivo ed attendo in proposito i chiarimenti della Commissione. Forse hanno ritenuto i Commissari che, oltre la incapacità morale e quella economica, vi possono essere altre incapacità, ad esempio, quella fisica, e perciò, anche in questo caso specifico, si è usata una dizione più ampia e che possa tranquillizzare maggiormente?

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Proprio così.

Camposarcuno. E allora è bene che questi aggettivi che limitano i casi di incapacità non siano messi nel testo definitivo dell'articolo.

Vengo ora ad un altro punto.

Vedo soppresso, nell'ultima redazione dell'articolo, la parola «provata» nella dizione «provata incapacità».

Ritengo che vada mantenuta la prima formulazione.

Anzitutto ricordo che era già nel primitivo testo proposto dalla Commissione per la Costituzione. Io penso che la «incapacità» debba essere provata...

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Si presume.

Camposarcuno. ...e che la Commissione possa accogliere il proposto emendamento; così non ci si affiderà al caso o ad interpretazione rischiosa in materia così delicata. Insomma io ritengo che la prova della «incapacità» per sottrarre i genitori agli obblighi di mantenere, istruire ed educare i figli, dev'essere stabilita in modo preciso ed inequivocabile.

Un'ultima osservazione. La redazione finale del primo comma dell'articolo 25, diventato 24 nel nuovo testo presentato dalla Commissione, dice: «Nei casi di incapacità la legge provvede a che siano assolti tali compiti».

L'emendamento da noi proposto è redatto in una forma che mi sembra migliore (è una mia impressione, anzi una mia convinzione), pur esprimendo lo stesso concetto del testo presentato dalla Commissione. L'emendamento sarebbe così definitivamente formulato nell'ultima parte:

«Per i casi di provata incapacità l'adempimento di tali compiti è determinato dalla legge».

Il concetto, ripeto, è identico, ma questa ultima dizione mi sembra più felice.

Concludendo (e mi pare di avere osservato scrupolosamente i termini regolamentari) io non insisto per la sostituzione del verbo «alimentare» al verbo «mantenere»; chiedo che sia mantenuto l'aggettivo «provata» accanto al sostantivo «incapacità» ed insisto nella dizione dell'ultima parte del primo comma del nuovo articolo 24. (Applausi).

Presidente Terracini. Gli onorevoli Tomba e Malagugini hanno presentato il seguente emendamento:

«Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«È dovere dei figli maggiorenni provvedere, proporzionalmente alle loro possibilità economiche, al nutrimento ed all'assistenza decorosi dei propri genitori, quando questi per invalidità o vecchiaia non ne abbiano i mezzi necessari».

L'onorevole Tomba ha facoltà di svolgerlo.

Tomba. Siccome nel primo comma dell'articolo 25 proposto dalla Commissione è statuito l'obbligo da parte dei genitori del mantenimento dei propri figli, io credo che occorra stabilire nella Costituzione anche l'obbligo dei figli di provvedere al mantenimento dei genitori. Pertanto mantengo l'emendamento.

Presidente Terracini. Gli onorevoli Zotta, Dominedò, Gabrieli, Orlando Camillo, Di Fausto, Rescigno, Guerrieri, Caccuri e Montini, hanno presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il secondo comma dell'articolo 25 col seguente:

«La legge assicura ai figli illegittimi ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».

L'onorevole Zotta ha facoltà di svolgerlo.

Zotta. Il mio emendamento ha ragione di essere anche dopo la presentazione del nuovo testo della Commissione, il quale, se non vado errato, riproduce esattamente, con un mutamento di forma, il capoverso dell'articolo 25 del progetto. Eppure il nuovo testo vorrebbe rappresentare una evoluzione corrispondente a quanto è emerso dalla discussione di questa Assemblea, in cui è apparso evidente che una parità di diritti dei figli legittimi e illegittimi sia assolutamente da respingere, poiché urta contro la coscienza etica e giuridica del popolo italiano. Si è detto in questo emendamento della Commissione che «è diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche nati fuori del matrimonio». Questa dizione veramente nel Codice civile vigente è relegata nell'articolo 261, ove si fissano i doveri dei genitori verso i figli naturali riconosciuti. Ora questa dizione viene trasportata di pianta in un campo più vasto — senza che sia avvenuta una congrua discussione in merito — su di un testo, che ci è stato presentato dieci minuti or sono, il quale ci obbliga a superare la distinzione tra i figli naturali, adulterini ed incestuosi. A me sembra che in questa commistione di elementi diversi stiano un difetto e un eccesso. Sta un eccesso, nell'estendere agli adulterini ed incestuosi i diritti riservati finora ai naturali riconosciuti, un difetto nel mantenere ferme quelle posizioni negative che a norma del Codice vigente tengono in stato di inferiorità i figli naturali.

La posizione di eccesso che deriva dalla fretta di mettere sullo stesso piano figli legittimi e figli illegittimi, senza che in questa seconda categoria vi sia una congrua distinzione tra le varie specie, urta contro il principio della indissolubilità del matrimonio e dell'unità della famiglia. Invero, se si vuol rendere operante ed efficace questo concetto, bisogna intendere che i genitori abbiano gli stessi doveri verso i figli legittimi e i figli illegittimi. Sicché logicamente non si sfugge ad uno dei lati del dilemma: o il genitore introduce il figlio illegittimo in casa, ed allora avremo legittimata la famiglia illegittima ed introdotto l'immoralità nella casa (Interruzioni), o crea un'altra famiglia, ed allora avremo distrutto il concetto dell'unità della famiglia e della indissolubilità del matrimonio.

Il testo pecca anche per difetto, perché noi dovremmo assicurare una maggiore protezione ai figli naturali, non incestuosi e non adulterini, in omaggio ai criteri della solidarietà e della eguaglianza degli esseri umani. Così, ad esempio, noi dovremmo garantire al figlio naturale, il quale si trovi di fronte a genitori non legati da vincolo di matrimonio, una protezione giuridica pari a quella del figlio legittimo ed analogo trattamento fare al figlio adulterino, nei confronti di quello dei genitori che non sia legato da matrimonio.

Nel secondo comma del nuovo testo presentato dalla Commissione, questa ha creduto di avere introdotto una modificazione sostanziale di fronte al testo del progetto esprimendosi in questi sensi:

«Ai figli nati fuori del matrimonio è riconosciuta una condizione giuridica che esclude inferiorità morali e sociali».

Che cosa è questa posizione giuridica? Si vuole riferire soltanto al diritto al nome? E si parla della condizione giuridica? Condizione giuridica indica un complesso di diritti, uno status.

Ora non può riferirsi ad uno status nel campo del diritto pubblico, perché questo è già assicurato dalla Costituzione. È uno status nel campo del diritto privato? E che altro può essere — quando noi già nella prima proposizione abbiamo stabilito il dovere di mantenere, istruire ed educare — se non quello che si estrinseca nel campo successorio?

Ed allora noi, accettando la formulazione del testo della Commissione, abbiamo creato quella perfetta parità, che si voleva evitare.

Ora, le critiche fatte al capoverso dell'articolo 25 valgono anche per questo articolo, anzi hanno una forma di maggiore gravità, per quel difetto e quell'eccesso che ho rilevato.

Ecco perché io propongo una nuova formula. Dobbiamo stabilire due principî: il rispetto dell'istituto della famiglia ed il miglioramento della condizione giuridica dei figli naturali. Cerchiamo di contemperarli. Sarà il legislatore ordinario ad escogitare tutti i casi, in cui l'elevazione dello stato del figlio illegittimo possa ottenersi senza ledere l'istituto della famiglia.

L'emendamento da me proposto suona così:

«La legge assicura ai figli illegittimi ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Caroleo:

«Al secondo comma, dopo le parole: fuori del matrimonio, aggiungere le seguenti: l'esperimento dei mezzi di prova idonei ad accertare la paternità naturale e».

Non essendo presente l'onorevole Caroleo, l'emendamento si intende decaduto.

I seguenti emendamenti all'articolo 25 sono stati già svolti:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«La legge garantirà un adeguato stato giuridico ai figli nati fuori del matrimonio.

«Bosco Lucarelli».

«Al secondo comma, sostituire le parole: La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità civili e sociali, con le seguenti: La legge detta le norme per l'efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio.

«Merlin Umberto».

«Sostituire il secondo periodo del secondo comma col seguente:

«Riguardo ai figli nati fuori del matrimonio, la legge dovrà mirare ad escludere le inferiorità civili e sociali.

«Sardiello, De Mercurio».

«Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità.

«Merlin Umberto».

[...]

L'onorevole Nobili Tito Oro ha dichiarato di non insistere nei seguenti emendamenti firmati anche dagli onorevoli Vernocchi, Malagugini, Tega, Merighi, Fornara, De Michelis, Barbareschi.

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Il genitore è tenuto all'assistenza del figlio nato fuori del matrimonio nella stessa misura in cui può assistere i figli nati dal matrimonio: la legge regola lo stato giuridico e determina la misura dei diritti successori.

«Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«La Repubblica riconosce al figlio nato fuori del matrimonio il diritto alla ricerca dei genitori.»

[...]

Presidente Terracini. È stato così esaurito l'esame di tutti gli emendamenti, presentati sia al testo primitivo, sia al nuovo testo della Commissione.

Chiedo all'onorevole Tupini, di esprimere l'avviso della Commissione.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Onorevoli colleghi, mi consentirete questa sera una particolare benevolenza, perché dovrò rispondere ad una serie di emendamenti che sono pervenuti sul mio tavolo soltanto all'ultim'ora, e solo il senso dell'orientamento è per me, come lo sarebbe per ognuno di voi, abbastanza arduo. È per questo che vi domando di scusarmi se, per caso, non sarò altrettanto preciso e ordinato.

Comincio dagli emendamenti che sono stati presentati in ordine all'articolo 23. Premetto che, via via che saranno da me esaminati, sarò costretto a respingerli e a pregare i colleghi, che li hanno presentati, di ritirarli. La formulazione infatti dei tre articoli presentati ora dalla Commissione, ed ai quali si riferiscono gli stessi emendamenti, risponde, a mio avviso, in modo adeguato alle esigenze affiorate durante la discussione e meglio definisce la materia di quanto non vi provvedesse la primitiva formulazione del progetto. Al nuovo testo abbiamo contribuito un po' tutti i rappresentanti dei vari gruppi col nobile intento di accordarci su un punto di vista possibilmente accettabile e non già col deteriore proposito di trovare comunque un compromesso. Domando perciò all'Assemblea di mettersi sullo stesso piano di possibile intesa che ci consenta di mandare avanti con maggiore speditezza il nostro lavoro.

[...]

L'onorevole Badini Confalonieri ha svolto il suo emendamento. Non lo leggo per non far perdere tempo all'Assemblea ed anche perché immagino che i colleghi l'abbiano sotto gli occhi e lo possano seguire. Faccio notare all'onorevole Badini Confalonieri che per quanto attiene alla sua formula, di cui pure si apprezza l'importanza, crediamo che quanto in essa è contenuto sia egualmente contenuto nella nostra formulazione. Per cui, se nella sostanza non c'è un divario apprezzabile, è evidente ed opportuno che per l'economia della votazione io debba pregare l'onorevole Badini Confalonieri di non insistere nella votazione del suo emendamento.

Vi è poi l'emendamento degli onorevoli Sardiello e De Mercurio. In fondo, essi chiedono delle cose, che mi pare siano soddisfatte dalla formulazione della Commissione. Infatti l'emendamento parla di tutela per la saldezza morale e la prosperità della Nazione, accenna alle famiglie bisognose, ora il primo concetto è compreso nella formulazione del nostro articolo, mentre nella seconda parte, allorquando la nostra formulazione investe l'opportunità dell'aiuto, delle agevolazioni, degli sviluppi si intende che in questo sviluppo della famiglia naturalmente sia compreso, come sottinteso, come evidente, il fatto che l'aiuto va prima di tutto alle famiglie bisognose. Per questa ragione, io prego gli onorevoli Sardiello e De Mercurio di non voler insistere nel loro emendamento e di votare la nostra formula.

[...]

L'onorevole Zotta ha illustrato il suo emendamento. L'onorevole Zotta sa che, prima di presentarlo, io l'ho esaminato, mi sono reso conto delle considerazioni, dei sentimenti che animano l'onorevole Zotta nel presentare e nel sostenere questo emendamento, ed ho fatto del tutto, anche in seno alla Commissione, per far valere in quei termini così espliciti, come da lui dettati, questa preoccupazione.

Non ci siamo trovati d'accordo; avremmo potuto determinare una divisione tra i vari membri della Commissione. Abbiamo cercato sempre di raggiungere una formula che ci mettesse tutti d'accordo, presupponendo che l'accordo fra di noi, a sua volta, poi, si risolvesse anche nell'accordo dei gruppi che noi rappresentiamo.

Però io credo che la nuova formulazione, da noi proposta all'Assemblea in sostituzione di quella contenuta nel progetto, abbia costituito e costituisca un passo avanti verso l'accoglimento di quelle preoccupazioni, di cui si è fatto interprete anche l'onorevole Condorelli, specialmente se si tien conto che l'emendamento Zotta dice: «La legge assicura ai figli illegittimi ogni tutela giuridica e sociale compatibile coi diritti dei membri della famiglia legittima».

Tenga presente, onorevole Zotta, il testo del progetto in confronto col testo dell'articolo 24, e mi dica se effettivamente non abbiamo fatto un passo avanti. Ecco, infatti, la nuova formula: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche nati fuori del matrimonio». Mi pare che a voce, perché non l'ho trovato qui per iscritto, mi sia stato suggerito un emendamento, che la Commissione avrebbe accettato: «anche se nati fuori del matrimonio». Non ho trovato più questo emendamento, ma ho interpellato i miei colleghi, ed essi sono stati d'accordo nell'aggiunta di quel «se», che rafforza il concetto di gradualità che dovrebbe stabilirsi tra i figli legittimi e i figli nati fuori del matrimonio.

Che cosa si vuole dire, onorevoli colleghi, con tale affermazione? Questo: che colui che mette al mondo dei figli assume il sacrosanto obbligo di mantenerli, istruirli ed educarli, siano essi legittimi od illegittimi.

È un dovere che non possiamo disconoscere e per questa prima parte, io credo, che sia facile l'accordo. Altro è il dovere di mantenere, educare ed istruire, ed altro è quello dell'equiparazione; ed è perciò che nel capoverso è detto che ai figli nati fuori del matrimonio è riconosciuta una condizione giuridica che escluda l'inferiorità morale e sociale.

Onorevole Zotta, se noi avessimo voluto equiparare in modo assoluto e a tutti gli effetti, compresi quelli giustamente temuti, della parificazione fra figli legittimi ed illegittimi, non avremmo usato questa formula e ci saremmo fermati alla prima parte dell'articolo. Abbiamo invece proposto l'ultimo comma che segna una direttiva al futuro legislatore, il quale, lungi da ogni criterio equiparativo, che sarebbe ingiusto ed assurdo, dovrà garantire ai figli illegittimi una sufficiente dignità che escluda ogni odiosa inferiorità morale e sociale, pur nella necessaria discriminazione fra figli naturali, adulterini e incestuosi.

Ragione per cui, onorevole Zotta, per quanto io condivida la sua opinione e sia perfettamente d'accordo con lei, non posso accettare la sua formula e ritengo che il testo della Commissione, dopo i miei chiarimenti, dovrebbe soddisfare anche lei.

Identica risposta devo dare all'onorevole Bosco Lucarelli che ha presentato un emendamento analogo a quello dell'onorevole Zotta.

L'onorevole Nobili Tito Oro propone l'emendamento che riguarda la tutela dei figli pure nati fuori dal matrimonio con una formula che è diversa dalla nostra, ma che esprime, come la nostra, l'identico nostro concetto, lo stesso nostro pensiero.

Confido che l'onorevole Nobili non vorrà insistere sul suo emendamento e accontentarsi della nostra formula.

L'onorevole Merlin, con una insistenza che lo onora, sottolinea ancora di più la sua preoccupazione che si stabilisca attraverso la indicata tutela dei figli illegittimi una sperequazione in danno di quelli legittimi. Apprezzo in sommo grado le preoccupazioni dell'onorevole Merlin. Lo assicuro della mia solidarietà, ma insisto nel ritenere che tali sue preoccupazioni siano eccessive e che in ogni modo saranno bene presenti ai futuri legislatori per la realizzazione di quel sano e giusto equilibrio che è unanimemente desiderato dall'Assemblea Costituente.

L'onorevole Sardiello presso a poco si esprime negli stessi termini della nostra formula, e ritengo perciò che non vorrà insistere nella sua.

L'onorevole Caroleo è decaduto dal suo emendamento.

L'onorevole Nobili Tito Oro vuole che si stabilisca il diritto del figlio nato fuori del matrimonio ad essere assistito dai genitori. Questo concetto è già sancito dalla legge ed è implicito nella disposizione della Costituzione che è sottoposta al vostro esame.

Anche all'onorevole Merlin per quanto attiene alla ricerca della paternità dò la stessa risposta che ho data all'onorevole Nobili.

[...]

L'onorevole Tomba ha proposto un emendamento di natura speciale: parla dei doveri dei figli verso i genitori.

Rivolgo all'onorevole Tomba la preghiera di non insistere, perché si tratta anche qui di qualcosa di specifico, che non è proprio d'una Costituzione, ma del Codice civile.

Quando si dice che la Repubblica si preoccupa della famiglia, evidentemente nella famiglia ci sono i rapporti dei padri verso i figli ed anche dei figli verso i padri.

Il concetto dell'unità della famiglia esaurisce anche questa sua preoccupazione. La prego di non insistere; non potremmo consentire che venisse messa in votazione la sua proposta.

L'onorevole Camposarcuno ha parlato in parte per sottolineare la migliore formulazione dell'ultima edizione dei nostri articoli, ed in parte per sostenere una sua formula, che non credo possa essere accettata.

«È diritto e dovere dei genitori alimentare...».

Credo che l'onorevole Camposarcuno abbia apprezzato la sostituzione del verbo «mantenere» all'altro «alimentare».

Con questa espressione il concetto appare meglio definito.

L'onorevole Camposarcuno inoltre insiste nel mantenimento della dizione «provata incapacità», contenuta nella formulazione precedente. Abbiamo discusso a questo riguardo ed abbiamo ritenuto non sia necessario dire «provata»; perché il concetto di «provata» è implicito nel fatto della constatazione della incapacità. Non esiste incapacità, che abbia una certa funzione e forza e conseguenza giuridica, se non sia naturalmente provata; per questo abbiamo eliminato quel termine come superfluo. Insistiamo perciò nella nostra formula.

Infine, l'onorevole Camposarcuno insiste nel sostenere che l'adempimento degli obblighi o dei compiti che derivano dai casi di incapacità sia determinato per legge. Anche questo, onorevole Camposarcuno, è implicito nella nostra formula, perché, quando si dice che la Repubblica provvede e si sostituisce sussidiariamente, integrativamente, suppletivamente a quelle che sono le incapacità (si sottintende che debbono essere provate) non è necessario riferirsi esplicitamente alla legge, in quanto si suppone che la legge dovrà provvedere a determinare e regolare i singoli casi.

[...]

Presidente Terracini. Dopo aver udito le considerazioni svolte a nome della Commissione dall'onorevole Tupini, chiedo ai presentatori degli emendamenti se li mantengono.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Bosco Lucarelli, mantiene i suoi emendamenti?

Bosco Lucarelli. Li ritiro, dato il nuovo testo dell'articolo 23. Ritiro anche l'emendamento all'articolo 25.

[...]

Presidente Terracini. Passiamo agli emendamenti all'articolo 25.

Onorevole Badini Confalonieri, mantiene l'emendamento?

Badini Confalonieri. Rinuncio.

Presidente Terracini. Onorevole Bozzi, mantiene l'emendamento?

Bozzi. Lo ritiro e aderisco a quello dell'onorevole Merlin Umberto.

Presidente Terracini. Onorevole Camposarcuno, mantiene l'emendamento?

Camposarcuno. Dopo i chiarimenti dati dalla Commissione, pensi un po' la Commissione stessa, in sede di coordinamento, se non valga la pena di ripristinare la formula «provata incapacità».

Non insisto nella votazione. Per la redazione della seconda parte dell'articolo 25, oggi 24, siccome i termini sono diversi, ma il concetto è identico, veda la Commissione di usare la formula migliore per esprimere nel modo più esatto e conveniente il concetto.

Presidente Terracini. Onorevole Tomba mantiene l'emendamento?

Tomba. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Zotta, mantiene l'emendamento?

Zotta. Lo mantengo, dolente di essere dissenziente dal Presidente della Commissione. Ho mostrato già molta comprensione per gli altri due precedenti emendamenti.

Presidente Terracini. Onorevole Bosco Lucarelli, mantiene l'emendamento?

Bosco Lucarelli. Non insisto.

Presidente Terracini. L'onorevole Merlin Umberto aveva presentato un emendamento già svolto, all'articolo 25; ma lo ha sostituito con un altro sostitutivo del terzo comma dell'articolo 24, nuovo testo.

Onorevole Merlin mantiene questo nuovo emendamento?

Merlin Umberto. Dichiaro di rinunciare, nel senso che le parole illustrative dell'onorevole Tupini hanno ammesso che il legislatore futuro avrà piena libertà di regolare la materia.

Presidente Terracini. Onorevole Sardiello, mantiene l'emendamento?

Sardiello. Lo trasformo in raccomandazione.

Fuschini. Che cosa si intende raccomandare? Raccomandazioni di questo genere non hanno nessun valore.

Presidente Terracini. Onorevole Fuschini, lei sa perfettamente che molti di questi emendamenti si riducono a sfumature. La Commissione, nella redazione del testo completo, potrà tener conto dei desideri espressi dagli onorevoli colleghi.

Onorevole Merlin, ella ha presentato un altro emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità».

Lo mantiene?

Merlin Umberto. Lo mantengo come comma da aggiungere alla fine dell'articolo 24, nuovo testo.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. È implicito.

[...]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 24, così formulato nel nuovo testo:

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

«Nei casi di incapacità la legge provvede a che siano assolti tali compiti.

«Ai figli nati fuori del matrimonio è riconosciuta una condizione giuridica che esclude inferiorità morali e sociali».

È stata presentata una richiesta di votazione a scrutinio segreto dagli onorevoli Meda, Cremaschi Carlo, Bettiol, Cimenti, Zotta, Gabrieli, Perlingieri, Turco e altri. Invito i richiedenti a specificare su quale comma domandano la votazione segreta.

Meda. Noi chiedevamo la votazione segreta sul terzo comma; ma la ritiriamo e chiediamo la votazione per appello nominale sullo stesso comma.

Presidente Terracini. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 24:

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio».

(È approvato).

Vi è un emendamento aggiuntivo, proposto dagli onorevoli Tomba e Malagugini, del seguente tenore:

«È dovere dei figli maggiorenni provvedere, proporzionalmente alle loro possibilità economiche, al nutrimento ed all'assistenza decorosi dei propri genitori, quando questi per invalidità o vecchiaia non ne abbiano i mezzi necessari».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma del testo della Commissione.

«Nei casi di incapacità la legge provvede a che siano assolti tali compiti».

(È approvato).

Al terzo comma gli onorevoli Zotta, Dominedò, Gabrieli, Orlando Camillo, Di Fausto, Rescigno, Guerrieri, Caccuri, Montini hanno proposto di sostituirlo col seguente:

«La legge assicura ai figli illegittimi ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».

Chiedo se la votazione per appello nominale è stata chiesta nei confronti di questo emendamento o del testo della Commissione.

Meda. Lo chiediamo per l'emendamento Zotta.

Zotta. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Zotta. Per chiarezza, è opportuno sostituire alla parola «illegittimi» le parole «nati fuori del matrimonio». Il testo dell'emendamento risulterebbe così il seguente:

«La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».

Presidente Terracini. Si procede allora all'appello nominale sopra l'emendamento presentato dall'onorevole Zotta e altri colleghi.

Calosso. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Calosso. Mi associo al cambiamento della formula «figli illegittimi» con quella «figli nati fuori del matrimonio» per fare un piacere ai nostri colleghi democristiani. (Commenti).

D'Aragona. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

D'Aragona. Noi voteremo contro questo emendamento perché ci sembra poco chiaro. Che cosa vuol dire la compatibilità coi diritti dei membri della famiglia legittima? Vuol dire che se domani c'è un genitore che ha una rendita che a lui sembra che sia soltanto sufficiente per i componenti della famiglia legale, gli altri non possono usufruirne perché c'è incompatibilità. Ciò significa che nella prima parte dell'articolo rivendichiamo i diritti dei figli illegittimi e nella seconda parte li escludiamo.

Laconi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Dichiaro che il mio Gruppo voterà contro la formula dell'onorevole Zotta, innanzi tutto perché vi è già una formula che ha riscosso l'assenso dei membri della Commissione dei diciotto in cui sono rappresentati tutti i gruppi politici... (Commenti Interruzioni).

Presidente Terracini. Ma perché tanta suscettibilità di fronte a una dichiarazione di voto?

Laconi. Non dico che questo impegni formalmente l'onorevole Zotta e gli altri firmatari. Ho detto semplicemente che vi è stato un impegno da parte della Commissione dei diciotto e questo mi pare che non possa essere negato. (Commenti).

Non vi è stato invece alcun impegno, onorevoli colleghi, per la parte che è stata votata a scrutinio segreto. Se occorre questa dichiarazione dico che non vi è stato per quella parte alcun impegno da parte di nessun Gruppo politico. Ma per questa parte invece vi è stato un unanime consenso da parte della Commissione dei diciotto e per parte nostra noi confermiamo questo consenso.

Entrando nel merito della proposta dell'onorevole Zotta, aggiungerò che noi votiamo contro in quanto essa, sotto una formula apparentemente favorevole ai figli illegittimi, non garantisce in realtà nulla di fatto in quanto subordina qualsiasi protezione dello Stato nei loro confronti, alla tutela della famiglia legittima, escludendo quindi quel concetto che appunto volevasi affermare nell'articolo della Commissione.

Chiostergi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto:

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Chiostergi. Il Gruppo repubblicano voterà contro l'emendamento dell'onorevole Zotta e invece a favore del testo della Commissione per le stesse ragioni che sono state esposte dai due oratori precedenti.

Malagugini. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Malagugini. Per le ragioni dette dai precedenti oratori anche il Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano voterà contro l'emendamento Zotta.

Calamandrei. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Calamandrei. Il mio Gruppo voterà contro l'emendamento Zotta per le ragioni esposte dagli altri colleghi.

Cevolotto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cevolotto. Dichiaro che noi votiamo contro, per le stesse ragioni esposte dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto.

Selvaggi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Selvaggi. Noi votiamo a favore dell'emendamento proposto in quanto lo riteniamo più chiaro della formula della Commissione. Circa le osservazioni fatte, dichiariamo che noi troviamo questo emendamento molto più esplicito, in quanto sostanzialmente nemmeno il testo della Commissione parla di una effettiva parità, perché dice: «è riconosciuta una condizione giuridica che esclude inferiorità morali e sociali», senza parlare di parità.

Presidente Terracini. Procediamo alla votazione per appello nominale sull'emendamento Zotta.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale avrà inizio la chiama.

(Esegue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Grazia Verenin.

Si faccia la chiama.

Presidenza del Vicepresidente Conti

Schiratti, Segretario, fa la chiama.

(Segue la votazione).

Rispondono sì:

Adonnino, Alberti, Andreotti, Angelucci, Arcaini, Arcangeli, Avanzini.

Badini Confalonieri, Balduzzi, Baracco, Bastianetto, Bellato, Belotti, Benedetti, Benvenuti, Bertola, Bertone, Bettiol, Biagioni, Bianchini Laura, Bonomi Paolo, Bosco Lucarelli, Bovetti, Braschi, Brusasca, Bubbio, Bulloni Pietro, Burato.

Caccuri, Caiati, Campilli, Camposarcuno, Cappa Paolo, Cappelletti, Cappi Giuseppe, Cappugi, Capua, Carbonari, Carignani, Caronia, Carratelli, Caso, Cassiani, Castelli Edgardo, Castelli Avolio, Cavalli, Chatrian, Ciampitti, Cimenti, Cingolani Mario, Clerici, Coccia, Codacci Pisanelli, Colitto, Colombo Emilio, Colonnetti, Conci Elisabetta, Condorelli, Coppa Ezio, Coppi Alessandro, Corbino, Corsanego, Corsini, Cortese, Cotellessa, Cremaschi Carlo.

D'Amico Diego, De Caro Gerardo, De Gasperi, Del Curio, Delli Castelli Filomena, De Maria, De Martino, De Michele Luigi, De Palma, De Unterrichter Maria, Di Fausto, Dominedò.

Ermini.

Fabbri, Fabriani, Fantoni, Federici Maria, Ferrarese, Ferrario Celestino, Ferreri, Firrao, Foresi, Franceschini, Froggio, Fuschini.

Gabrieli, Garlato, Germano, Geuna, Giacchero, Giordani, Gonella, Gortani, Gotelli Angela, Gronchi, Guariento, Guerrieri Filippo, Gui, Guidi Cingolani Angela.

Jacini, Jervolino.

Lazzati, Leone Giovanni, Lettieri, Lizier.

Maffioli, Mannironi, Manzini, Marazza, Marconi, Marina Mario, Marinaro, Martinelli, Marzarotto, Mastino Gesumino, Mastrojanni, Mazza, Meda Luigi, Mentasti, Merlin Umberto, Miccolis, Monterisi, Monticelli, Montini, Morelli Renato, Mortati, Motolese, Murdaca, Murgia.

Notarianni, Numeroso.

Orlando Camillo.

Pallastrelli, Pastore Giulio, Pat, Pecorari, Pella, Perlingieri, Perugi, Petrilli, Piccioni, Pignedoli, Ponti, Proia, Puoti.

Raimondi, Recca, Rescigno, Restagno, Riccio Stefano, Rodi, Rodinò Mario, Rognoni, Rumor, Russo Perez.

Salizzoni, Sampietro, Sartor, Scalfaro, Scelba, Schiratti, Scoca, Scotti Alessandro, Selvaggi, Siles, Spataro, Stella, Storchi, Sullo Fiorentino.

Tambroni Armaroli, Taviani, Terranova, Togni, Tosi, Tozzi Condivi, Tumminelli, Turco.

Uberti.

Valiani, Valmarana, Viale, Vicentini, Vilardi.

Zerbi, Zotta.

Rispondono no:

Allegato, Amadei, Amendola, Arata, Azzi.

Baldassari, Barbareschi, Bardini, Bargagna, Barontini Anelito, Barontini Ilio, Basso, Bei Adele, Bellusci, Bernabei, Bernamonti, Bianchi Bianca, Bianchi Bruno, Binni, Bitossi, Bocconi, Bonomelli, Bordon, Bosi, Bucci.

Cacciatore, Cairo, Calamandrei, Calosso, Camangi, Candela, Canevari, Caporali, Caprani, Carboni, Carmagnola, Carpano Maglioli, Cavallari, Cavallotti, Cevolotto, Chiostergi, Cianca, Codignola, Conti, Corbi, Corsi, Costantini, Cremaschi Olindo.

Damiani, D'Aragona, De Filpo, Della Seta, Di Vittorio, D'Onofrio, Dugoni.

Fantuzzi, Faralli, Farina Giovanni, Fedeli Armando, Fioritto, Fogagnolo, Fornara, Fusco.

Gallico Spano Nadia, Gavina, Gervasi, Ghidetti, Ghidini, Giolitti, Giua, Gorreri, Grieco, Grilli, Gullo Fausto, Gullo Rocco.

Imperiale.

Jacometti.

Laconi, La Malfa, Lami Starnuti, Landi, La Rocca, Lizzadri, Lombardi Carlo, Lombardo Ivan Matteo, Longo, Lopardi, Lozza, Luisetti, Lupis, Lussu.

Macrelli, Maffi, Magnani, Magrini, Malagugini, Maltagliati, Marchesi, Martino Gaetano, Massini, Massola, Mastino Pietro, Mattei Teresa, Matteotti Carlo, Mazzei, Merighi, Merlin Angelina, Molinelli, Montemartini, Morandi, Moranino, Morini, Musolino.

Negro, Nenni, Nobile Umberto, Novella.

Paolucci, Pera, Perassi, Pesenti, Piemonte, Pieri Gino, Pistoia, Platone, Pollastrini Elettra, Pratolongo, Preti, Priolo, Pucci.

Ravagnan, Reale Eugenio, Ricci Giuseppe, Romita, Rossi Giuseppe, Rossi Maria Maddalena, Rossi Paolo, Roveda, Ruggeri Luigi, Ruggiero Carlo, Ruini.

Saccenti, Saragat, Sardiello, Schiavetti, Scoccimarro, Secchia, Sereni, Silipo, Simonini, Spallicci, Spano, Stampacchia.

Togliatti, Tomba, Tremelloni, Treves.

Vernocchi, Vigorelli, Villani, Vischioni.

Zanardi, Zannerini, Zuccarini.

Si sono astenuti:

Ambrosini.

Moro.

Tosato, Tupini.

Presidenza del Presidente Terracini

Presidente Terracini. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli Segretari a fare il computo dei voti.

(Gli onorevoli Segretari fanno il computo dei voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti.......................... 359
Votanti...................... 355
Astenuti......................... 4
Maggioranza.............. 178
Hanno risposto ....... 191
Hanno risposto no..... 164

(L'emendamento Zotta è approvato).

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Merlin Umberto, per cui la Commissione lascia libera l'Assemblea di decidere:

«La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità».

(È approvato).

Il testo dell'articolo 24 resta dunque approvato nella seguente formulazione:

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio.

«Nei casi di incapacità la legge provvede a che siano assolti tali compiti.

«La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

«La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti