[Il 19 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sulle garanzie economico-sociali del diritto all'affermazione della personalità del cittadino, partendo dalla relazione dell'onorevole Giua.

Poiché la discussione tratta principalmente degli argomenti definiti dall'articolo 34, viene riportata in questa sede solo la parte relativa alla utilità dell'istruzione e all'obbligo dello Stato di istituire le scuole, mentre si rimanda al commento dell'articolo 34 per il testo completo.]

Giua, Relatore, fa notare che gli articoli proposti sono stati concretati in occasione della discussione preliminare, quindi appartengono un po' a tutti i componenti della Commissione.

Il primo articolo che tratta dell'istruzione è così formulato: «L'istruzione è un bene sociale. È dovere dello Stato di organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti i capaci possano usufruire di essa. L'insegnamento elementare gratuito è obbligatorio per tutti. La frequenza delle scuole di gradi superiori è permessa ai soli capaci. All'istruzione dei ragazzi poveri, che per capacità possono frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali».

[...]

Si potrebbe trovare inutile l'affermazione che l'istruzione è un bene sociale; ma tutti sono d'accordo su questo punto di considerare la cultura un bene sociale. È questo un dato di fatto che era stato riconosciuto dallo Stato liberale. Indiscutibile è pure che l'insegnamento elementare debba essere dato gratuitamente dallo Stato; il Marchesi parla di insegnamento primario, ed effettivamente in questo articolo si potrebbe sostituire la parola primario ad elementare.

[...]

Taviani propone che l'articolo sia messo in votazione per divisione.

Il Presidente Ghidini consente a mettere ai voti l'articolo punto per punto. Pone ai voti il primo punto:

«L'istruzione è un bene sociale».

(È approvato).

Dà lettura del secondo punto: «È dovere dello Stato di organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti i capaci possano usufruire di essa».

Dominedò pensa che l'espressione «capaci» non sia la più opportuna, trattandosi di un termine che giuridicamente assume una significazione tecnica. Converrebbe un'espressione che rivesta una maggiore duttilità e concretezza insieme: ad esempio si potrebbe dire «idonei».

Il Presidente Ghidini osserva che si parla di istruzione di qualsiasi grado, ma poi nell'articolo si accenna solo a quella elementare e a quella superiore; dell'istruzione media non si fa cenno.

Giua, Relatore, risponde che qui è stata usata l'espressione «qualsiasi grado», ma forse sarebbe meglio dire media e superiore.

Marinaro osserva che quando si parla di un'istruzione superiore si intende riferirsi all'Università.

Il Presidente Ghidini dice che nella relazione Moro è detto «medio e universitario» e il requisito della capacità è richiesto anche per il liceo e l'istituto tecnico.

Molè trova chiaro che il relatore intende riferirsi alle scuole di grado superiore a quella elementare. Se poi si volesse tener conto delle denominazioni attuali, non si dovrebbe dire solo scuole medie, ma anche tecniche, professionali. Occorre però badare, modificando la terminologia, di non alterare anche il concetto.

Il Presidente Ghidini aggiunge che alle volte accade che la capacità si riveli in alcuni più tardi che in altri.

Taviani, poiché vi è accordo sul secondo e terzo punto, chiede che siano messi ai voti per passare poi alla discussione del quarto, dove si tratterà di stabilire se si intende parlare della frequenza nelle scuole di grado superiore alle elementari o a quella di grado superiore che è l'Università.

Il Presidente Ghidini pone ai voti il secondo punto con l'eliminazione della preposizione «di» e la sostituzione della parola «idonei» a «capaci»:

«È dovere dello Stato organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti