[Il 29 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principî dei rapporti sociali (culturali).]

Lucifero dichiara che, essendo costretto ad assentarsi e data l'eventualità che venissero prese deliberazioni contrarie al punto di vista da lui già espresso sulla questione della scuola, si riserva di risollevare la questione alla prima occasione.

Il Presidente Tupini chiede ai relatori se hanno concordato qualche articolo da sottoporre all'esame della Sottocommissione.

Marchesi, Relatore, risponde che non è stato ancora raggiunto l'accordo sull'articolo già esaminato nella seduta precedente, ma ritiene che possa esserlo nel corso della discussione.

Domanda se non sia ormai tempo di riesaminare e votare quella parte del secondo comma dell'articolo secondo, rimasta sospesa: «Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e vigila sull'andamento degli studi».

Moro, Relatore, crede che si possa venire incontro al desiderio dell'onorevole Marchesi non appena si sarà giunti ad una conclusione circa l'articolo in esame.

Marchesi, Relatore, dichiara che, senza l'approvazione dell'inciso che attribuisce allo Stato il diritto e il dovere alla vigilanza sull'andamento degli studi, non potrebbe tranquillamente votare l'articolo in discussione.

Moro, Relatore, propone che l'inciso e l'articolo siano discussi contemporaneamente, in modo da fissare nel corso della discussione i principî a cui ci si vuole ispirare nell'uno e nell'altro tema. In un secondo tempo ci si potrà mettere d'accordo sull'ordine della votazione.

Marchesi, Relatore, dichiara che a suo parere l'inciso costituisce una premessa fondamentale.

Il Presidente Tupini ritiene che la linea di discussione proposta dall'onorevole Moro sia accettabile.

Togliatti dichiara che la sua preoccupazione era quella di evitare che il tema in discussione potesse dar luogo a un dissenso non superabile, in modo da costringere il suo gruppo ad astenersi dalla votazione di articoli subordinati ad uno già respinto, aprendo così un disaccordo fondamentale. Al fine di evitare tale dissenso, propone un articolo che accoglie alcuni punti sui quali la Commissione si è manifestata d'accordo. Circa il punto di disaccordo, che era quello della parità di trattamento per gli allievi degli istituti privati, propone una soluzione di compromesso, nel senso che si parli di parità di trattamento a parità di condizioni didattiche controllate dallo Stato. Inoltre propone di aggiungere un punto relativo al conferimento delle provvidenze, a favore degli alunni capaci e meritevoli, mediante pubblico concorso. In definitiva, l'articolo che egli propone sarebbe così formulato:

«La scuola privata è libera ed ha pieno diritto alla libertà di insegnamento.

«La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi della scuola privata e nel determinare i requisiti per la sua parificazione, le assicura una libertà effettiva e, a parità di condizioni didattiche controllate dallo Stato, garantisce agli alunni degli istituti privati parità di trattamento.

«Tutte le provvidenze statali a favore degli alunni capaci e meritevoli, sono conferite mediante pubblici concorsi».

Il Presidente Tupini apre la discussione generale sull'articolo proposto dall'onorevole Togliatti.

Moro, Relatore, premette che da parte sua non vi è alcuna difficoltà ad accettare l'inciso pregiudiziale al quale aveva accennato l'onorevole Marchesi e che riguardava il potere dello Stato di dettare norme generali in materia di istruzione e la sua vigilanza sul buon andamento degli studi.

Per quanto riguarda l'articolo proposto dall'onorevole Togliatti, propone alcune modifiche. Dove è scritto: «scuole private», sostituire: «scuole non statali», dizione che ritiene più corretta, in quanto nell'attuale legislazione la scuola privata rappresenta una sottospecie della scuola non statale; dove si dice: «assicura una libertà effettiva», dire invece: «deve assicurare una libertà effettiva»; alla dizione: «controllate dallo Stato», sostituire: «a tenore dell'ordinamento scolastico»; e infine dopo le parole: «Tutte le provvidenze statali a favore degli alunni capaci e meritevoli», aggiungere l'inciso: «a qualsiasi scuola appartengano».

Marchesi, Relatore, rileva con piacere che si è ormai sulla via di un accordo. Tuttavia, giacché si vuole anticipare nella Carta costituzionale un regolamento scolastico, ritiene che sia bene essere precisi.

I Commissari democristiani hanno richiesto la parità di trattamento e vogliono che questa parità sia indicata nella Carta costituzionale, pur ammettendo il controllo dello Stato. Hanno dato così prova di fine accorgimento nell'attribuire al problema scolastico e alla scuola privata quella grandissima importanza che effettivamente hanno nella vita della Nazione, non soltanto per le sorti della cultura, ma anche per l'educazione della coscienza nazionale e popolare. Essi chiedono sia stabilita una parità effettiva fra scuola non statale e scuola statale. Ora, poiché la scuola statale è continuamente soggetta al controllo dello Stato attraverso i capi di istituto e il corpo ispettivo, allo stesso controllo deve essere sottoposta la scuola privata, altrimenti non vi sarebbe parità di trattamento, ma intollerabile disparità. Occorre, inoltre, vi sia parità nella scelta del personale didattico; e poiché lo Stato assume soltanto personale incluso nella graduatoria dei concorsi e gli insegnanti delle scuole pubbliche, quando non vi sia carenza di insegnanti effettivi, sono i vincitori di concorsi pubblici, anche gli insegnanti delle scuole private devono essere scelti tra i vincitori dei concorsi, come avviene all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Rileva infine un accordo sostanziale nella parte dell'articolo che parla delle sovvenzioni statali. Dichiara perciò che, affinché la parità sia garantita tanto alla scuola privata quanto alla scuola pubblica, è doveroso accettare parola per parola, senza alcuna modificazione, la proposta conciliativa dell'onorevole Togliatti.

Domanda infine all'onorevole Moro per quale ragione egli ha proposto che l'espressione: «controllate dallo Stato», sia sostituita dall'altra: «a tenore dell'ordinamento scolastico», che riporta questo controllo ad un futuro incerto.

Moro, Relatore, dichiara che si tratta di ragioni di indole psicologica, essendo chiaro che le condizioni didattiche non possono essere stabilite se non dallo Stato. Fa presente che da parte sua non vi è alcuna intenzione di cambiare la sostanza della disposizione; ma l'onorevole Marchesi si deve rendere conto che gli ambienti sociali rappresentati dalla democrazia cristiana hanno desiderio di una larghezza maggiore e di una maggiore libertà. Ora, dicendo: «ordinamento scolastico», espressione che richiama il potere dello Stato nei confronti della scuola statale e non statale, si raggiunge lo stesso risultato, adottando però una dizione che incontrerà senza dubbio una maggiore simpatia.

Marchesi, Relatore, dichiara che, pur comprendendo le ragioni psicologiche addotte dall'onorevole Moro, resta fermo nel principio che la parità debba essere intesa nel senso che quelle garanzie che si vogliono assicurare alla società rispetto alla scuola statale siano pure assicurate nei confronti della scuola non statale.

Moro, Relatore, osserva che, dal punto di vista sostanziale, non ha nulla da obiettare circa l'espressione: «a parità di condizioni didattiche», in quanto che si stabilisce un criterio di paragone tra le due scuole e si dice che entrambe debbono soddisfare ad esigenze fondamentali in ordine alle condizioni didattiche.

Ritiene che l'onorevole Marchesi possa essere del pari soddisfatto, poiché si garantiscono tutte le esigenze alle quali egli tiene, anche facendo riferimento all'ordinamento scolastico, anziché al controllo dello Stato. Infatti, vi è la parità didattica tra un ordine di scuole e l'altro, e il rinvio, per assicurare la parità di trattamento, all'ordinamento scolastico che è fissato dallo Stato; con la qual cosa si ammette in linea di principio l'intervento dello Stato per accertare, nelle forme che sembreranno di volta in volta opportune, la continua sussistenza di quella parità di condizioni didattiche che è fondamento per la parità di trattamento.

Togliatti dichiara di preferire la formula da lui presentata e di non comprendere perché l'onorevole Moro insista nell'emendamento proposto, dato che in sostanza esso è già compreso, anche se non è detto espressamente, nell'articolo. Lo Stato non controllerà certamente la scuola per mezzo della polizia, ma lo farà attraverso una legge per mezzo di ispettori scolastici. Del resto è stato già detto che l'ordinamento scolastico è fissato dallo Stato.

Per questi motivi si dichiara contrario alla modificazione proposta.

Moro, Relatore, ripete che l'emendamento è ispirato soltanto da una considerazione di carattere psicologico e che non vi sono sottintesi di sorta.

Marchesi, Relatore, osserva che l'espressione: «controllate dallo Stato», indica un procedimento sicuro, quasi meccanico. Lo Stato controlla attraverso gli organi ispettivi. L'espressione: «a tenore dell'ordinamento scolastico», non ha la stessa certezza e la stessa meccanicità, perché l'ordinamento scolastico potrebbe anche abolire in futuro l'ufficio ispettivo.

Moro, Relatore, replica che se l'ordinamento scolastico abolisse l'ufficio ispettivo, non ci sarebbe nessuna obiezione da fare.

Marchesi, Relatore, precisa che la corrente politica da lui seguìta vuole che questo procedimento di controllo sia indicato in sede costituzionale, ed imposto al legislatore.

Basso fa presente di essersi astenuto fino a questo momento dall'intervenire nella discussione, ritenendo che fosse più opportuno non parlare del problema della scuola in sede costituzionale.

Dichiara di riservarsi in sede di Commissione plenaria la facoltà di proporre la soppressione di tutti gli articoli riguardanti la scuola.

Comunque, ritenendo inutile un atteggiamento di pura astensione, dichiara che la sua opinione, nella questione in discussione, concorda con quella dell'onorevole Marchesi. Non ritiene che la formula proposta dall'onorevole Moro offra quella garanzia che giustamente l'onorevole Togliatti e l'onorevole Marchesi chiedono. L'ordinamento scolastico potrebbe sopprimere questo controllo. Ora egli è disposto a votare il resto dell'articolo soltanto nel caso che si fissi al legislatore l'obbligo di istituire un controllo, affinché la parità didattica sia assicurata.

Merlin Umberto fa presente che l'onorevole Moro ha dichiarato prima che, contemporaneamente o subito dopo l'articolo da lui emendato, sarà approvato quel capoverso rimasto sospeso, nel quale si dice che: «Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione». Quanto esprime l'onorevole Marchesi è già contenuto in questa formula generica che dovrebbe soddisfare tutte le sue preoccupazioni.

Ritiene che, per questi motivi, i deputati comunisti potrebbero con maggiore tranquillità votare a favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Moro. È necessario che essi comprendano lo stato d'animo dei deputati democratici cristiani, i quali hanno votato contro l'articolo proposto dall'onorevole Lombardi, proprio perché da un lato si affermava la libertà della scuola privata e dall'altro le si mettevano le catene.

Mastrojanni ritiene che in questa discussione la sensibilità soggettiva si sia sostituita al dovere della obiettività. Qui non si tratta di affermare i principî comunisti, né quelli democristiani, né quelli di altri partiti. Si deve fare una Costituzione che sia espressione della vera e sana democrazia, che è basata anche sul controllo. Non avrebbe nulla in contrario a che la scuola privata potesse intervenire nel controllo della scuola statale, ed avesse il diritto di denunciare alla pubblica opinione quanto in essa potesse contrastare con il generale orientamento etico del Paese. Ritiene anzi che sul controllo reciproco non sia il caso di discutere, perché togliendo ai cittadini, agli enti, allo Stato e ai privati il diritto di controllarsi a vicenda, si distruggerebbe l'essenza stessa della democrazia.

Per queste ragioni, prescindendo da altre considerazioni che potrebbero essere fatte, si dichiara favorevole al principio del controllo stabilito in modo esplicito nella Carta costituzionale.

Il Presidente Tupini invita l'onorevole Mastrojanni a proporre un emendamento conclusivo del suo pensiero, poiché nell'articolo proposto dall'onorevole Togliatti si parla solo di controllo da parte dello Stato sulla scuola privata, e non anche della possibilità del controllo della scuola privata sulla scuola statale.

Dossetti fa presente che sulla sostanza dell'articolo tutti sono d'accordo, e che i Commissari di parte democristiana si sono impegnati a votare la proposizione dell'onorevole Marchesi, precedentemente accantonata, in cui è detto che lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e che l'andamento degli studi è sotto la sua vigilanza. Osserva che, se questa proposizione fosse stata già approvata, probabilmente a nessuno sarebbe venuto in mente di parlare ancora di un controllo da parte dello Stato sulla parità delle condizioni didattiche, perché è evidente che questa parità deve essere assicurata dal potere normativo che lo Stato ha in ordine a tutta la scuola.

Quindi, riconoscendo il principio della vigilanza generale dello Stato secondo la formula proposta dall'onorevole Marchesi (che se si desidera una garanzia pratica potrebbe avere la precedenza nella votazione), il ripetere «controllate dallo Stato» viene ad essere superfluo. I Commissari di parte comunista devono rendersi conto delle ragioni di carattere puramente psicologico che inducono i democristiani ad augurarsi che tali parole siano soppresse nell'articolo in discussione. Se, per maggiore chiarezza, si vuole aggiungere un richiamo all'articolo precedente, in modo che sia evidente a tutti che questa parità di condizioni didattiche è quella stabilita dall'ordinamento generale dello Stato, propone che si dica: «stabilite dall'ordinamento scolastico generale».

Ritiene pertanto che, per far sì che l'articolo sia veramente accolto da tutti con soddisfazione, si debba consentire ad una modifica, che è di forma e non di sostanza.

Marchesi, Relatore, dichiara che da parte sua non avrebbe difficoltà a che l'espressione «controllate dallo Stato» sia sostituita dall'altra: «stabilite dall'ordinamento scolastico». Vorrebbe, però, che in quella dichiarazione generica del primo comma dell'articolo secondo sia ripresa la formula da lui proposta in un primo tempo e allora accettata dall'onorevole Moro: «Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e tutta la organizzazione scolastica è sotto la sua vigilanza».

Il Presidente Tupini fa presente che è stato proposto che si dica: «Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e vigila sull'andamento degli studi».

Marchesi, Relatore, dichiara di preferire la sua formula primitiva. Comunque, poiché si è in via di successivi accordi e di concessioni reciproche, propone che si dica «e l'organizzazione degli studi è sotto la sua vigilanza», o anche «e l'organizzazione scolastica è sotto la sua vigilanza».

Moro, Relatore, Dossetti e La Pira, accettano la proposta dell'onorevole Marchesi.

Il Presidente Tupini domanda all'onorevole Mastrojanni se insiste sull'emendamento da lui proposto.

Mastrojanni dichiara di non insistere.

De Vita prega l'onorevole Togliatti di volere chiarire quali sono i limiti dell'azione dello Stato in materia di insegnamento, e particolarmente se intende che lo Stato debba preoccuparsi anche dell'indirizzo dell'insegnamento. Il dubbio gli è sorto in considerazione di alcuni incisi dell'articolo, come quello «nel determinare i requisiti per la sua parificazione» e l'altro: «a parità di condizioni didattiche».

Togliatti fa presente all'onorevole De Vita, il quale sembra preoccuparsi della libertà di insegnamento e non della libertà della scuola, che è stato approvato precedentemente un articolo nel quale si dice che «L'arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti», il che esclude che lo Stato dia un indirizzo speciale all'insegnamento. Per quello che si riferisce alla scuola privata, poi, si dice che essa ha diritto alla libertà di insegnamento.

Con queste affermazioni, a suo parere, è garantita la libertà di indirizzo nell'insegnamento.

Parlando di «condizioni didattiche», non ci si riferisce al contenuto dei programmi, ma solo alla serietà dell'insegnamento, e alla scelta di insegnanti adeguati al loro compito.

De Vita si dichiara soddisfatto delle spiegazioni dell'onorevole Togliatti.

Moro, Relatore, dichiara di associarsi ai chiarimenti dati dall'onorevole Togliatti.

Il Presidente Tupini prende atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Togliatti e ricorda di avere scritto a questo riguardo nella sua pubblicazione dal titolo «La nuova Costituzione» le seguenti parole: «Lo Stato deve intervenire per spronare, con la sanzione e l'esempio a seconda dei casi, a che, nelle scuole private come in quelle pubbliche, sia osservata la serietà dell'insegnamento».

Cevolotto osserva che nella formula proposta dall'onorevole Togliatti si afferma nel primo comma: «La scuola privata è libera e ha pieno diritto alla libertà di insegnamento», e nel primo capoverso poi si dice: «le assicura una libertà effettiva». Ritiene che in tal modo si faccia troppo uso della parola libertà, dando l'impressione che accentuando troppo le garanzie di libertà effettiva, si sia enunciato un principio meno serio. Ritiene perciò più opportuno, per la prima parte dell'articolo, tornare al progetto precedente che non implicava questa ripetizione. In esso si diceva: «Chiunque, ente o singolo, può aprire scuole o istituti di educazione». Dopo questa affermazione si può anche dire: «La legge... le assicura una libertà effettiva».

Comprende le ragioni per le quali l'onorevole Moro ha proposto che si dica «deve assicurare», ma trova che questa accentuazione eccessiva in alcuni punti della Costituzione disturba. Quando si dice «lo Stato assicura» non occorre altro. Lo Stato non deve garantire: esso deve limitarsi a dichiarare quelli che sono i diritti dei cittadini.

Dichiara comunque di avere inteso di fare solo una raccomandazione, riservandosi ogni decisione sul merito in sede di votazione.

Moro, Relatore, chiarisce all'onorevole Cevolotto che l'espressione: «libertà», ricorrente tanto nel primo comma come nel capoverso dell'articolo, assume rispettivamente due significati diversi. Nella prima parte si dice che la scuola privata è libera: si tratta cioè dei poteri giuridici, della potestà della scuola privata. Quando invece si dice nel capoverso: «libertà effettiva», si vuole intendere la modalità dell'esistenza in atto della scuola.

È favorevole al mantenimento della prima parte proposta dall'onorevole Togliatti e domanda agli onorevoli Togliatti e Marchesi la loro opinione in ordine agli altri emendamenti da lui proposti, cioè: la sostituzione delle parole: «non statale», all'altra: «privata»; «deve assicurare» in luogo di: «assicura»; «deve garantire» in luogo di «garantire» e da ultimo l'aggiunta «a qualsiasi scuola appartengano.».

Togliatti dichiara di accettare gli emendamenti.

Il Presidente Tupini mette ai voti la proposizione:

«Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e l'organizzazione scolastica è sotto la sua vigilanza»,

che era rimasta sospesa.

Basso propone che invece di dire «vigilanza» si dica «controllo».

Il Presidente Tupini prega l'onorevole Basso di non insistere in questa sua proposta, poiché essa porterebbe di nuovo in discussione tutta la questione che ha dato luogo a dissensi tra i Commissari.

Basso dichiara di non insistere, ma solo perché prevede che la sua proposta di emendamento non sarebbe accolta, non perché egli voglia accedere al concetto di «vigilanza» che è sostanzialmente diverso da quello di «controllo».

(La proposizione è approvata all'unanimità).

Il Presidente Tupini mette ai voti la prima proposizione della formula proposta dall'onorevole Togliatti, accettata dall'onorevole Marchesi e dall'onorevole Moro:

«La scuola non statale è libera ed ha pieno diritto alla libertà di insegnamento».

Basso dichiara di votare contro tutto questo articolo. Ritiene che il problema non sia soltanto quello della libertà dell'insegnamento, ma il problema più complesso della libertà della scuola, a cui la concezione socialista non può rinunciare, e che non trova garanzie sufficienti nel testo proposto, specialmente perché nella formula non è stata adoperata la parola «controllo». Dichiara di essere contrario all'articolo anche per altre ragioni riguardanti l'applicazione pratica che il Ministro della pubblica istruzione sta facendo dei principî sulla scuola pubblica e sulla scuola privata, applicazione la quale non dà alcuna garanzia per il futuro.

Cevolotto dichiara di associarsi alle osservazioni dell'onorevole Basso e di votare contro.

(La proposizione è approvata con 11 voti favorevoli e 2 contrari).

Il Presidente Tupini mette ai voti la seconda proposizione: «La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi della scuola non statale e nel determinare i requisiti della sua parificazione, deve assicurarle una libertà effettiva, ed a parità di condizioni didattiche, stabilite dall'ordinamento scolastico, deve garantire agli alunni degli istituti non statali parità di trattamento».

Marchesi, Relatore, domanda all'onorevole Dossetti se consente a sopprimere l'inciso: «stabilite dall'ordinamento scolastico».

Dossetti accetta.

Il Presidente Tupini comunica che la proposizione risulta definitivamente così modificata:

«La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi della scuola non statale e nel determinare i requisiti per la sua parificazione, deve assicurarle una libertà effettiva, ed a parità di condizioni didattiche deve garantire agli alunni degli istituti non statali parità di trattamento».

La mette ai voti.

(La proposizione è approvata con 11 voti favorevoli e 2 contrari).

Mette quindi ai voti l'ultima proposizione della formula proposta che è del seguente tenore:

«Tutte le provvidenze statali a favore degli alunni capaci e meritevoli, a qualsiasi scuola appartengano, sono conferite mediante pubblici concorsi».

Basso dichiara di essere favorevole al concetto contenuto nella proposta in esame, ma ritiene che con questo si entri in un campo estraneo ad una Costituzione e che, pertanto, non dovrebbe essere trattato in questa sede.

Cevolotto dichiara di essere favorevole al concetto, ma dal momento che egli ha dichiarato di votare contro tutto l'articolo, è costretto a votare contro anche questa proposizione a cui darebbe voto favorevole se fosse isolata.

(La proposizione è approvata con 11 voti favorevoli e 2 contrari).

Il Presidente Tupini rileva che l'articolo risulta approvato nei seguenti termini:

«La scuola non statale è libera ed ha pieno diritto alla libertà di insegnamento.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi della scuola non statale e nel determinare i requisiti per la sua parificazione, deve assicurarle una libertà effettiva, ed a parità di condizioni didattiche deve garantire agli alunni degli istituti non statali parità di trattamento.

Tutte le provvidenze statali a favore degli alunni capaci e meritevoli, a qualsiasi scuola appartengano, sono conferite mediante pubblici concorsi».

Lo mette ai voti nel suo complesso.

(È approvato con 11 voti favorevoli e 2 contrari).

Per quanto riguarda il collocamento che si deve dare a questo articolo, fa presente che l'ultimo degli articoli votati in una delle sedute precedenti diceva: «L'istruzione primaria, media, superiore è tra le precipue funzioni dello Stato». Dopo questa proposizione si dovrebbe inserire la proposizione che era rimasta in sospeso e che è stata oggi approvata: «Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e l'organizzazione scolastica è sotto la sua vigilanza». Subito dopo questa proposizione si dovrebbe inserire l'altra: «Per assicurare un imparziale controllo dello svolgimento degli studi e a garanzia della collettività, la legge dispone che i titoli legali di ammissione agli studi superiori e di abilitazione professionale siano conferiti mediante esame di Stato».

A questo dovrebbero seguire le proposizioni testé approvate che potrebbero formare un nuovo articolo.

(Così resta stabilito).

[Il seguito della discussione è riportato a commento dell'articolo 34.]

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti