Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 27.

L'arte e la scienza sono libere; e libero č il loro insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi mediante istituti statali; riconosce ad enti ed a privati la facoltā di formare scuole ed istituti d'educazione.

Le scuole che non chiedono la parificazione sono soggette soltanto alle norme per la tutela del diritto comune e della morale pubblica.

La legge determina i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parificazione e prescrive le norme per la loro vigilanza, in modo che sia rispettata la libertā ed assicurata, a paritā di condizioni didattiche, paritā di trattamento agli alunni.

Per un imparziale controllo ed a garanzia della collettivitā č prescritto l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti