[Il 26 marzo 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

[...]

Presidenza del Vicepresidente Targetti

Carboni. [...] Un altro punto sul quale farò una brevissima dichiarazione è la disposizione finale: «la Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero», che non mi sembra avere nell'articolo 10 la sua giusta collocazione. Non vedo fra questa disposizione del terzo comma e quelle dei due precedenti alcun nesso logico. Nel primo comma si dice che il cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano; nel secondo comma si dice che ogni cittadino ha diritto di emigrare. Quale relazione abbia la tutela del lavoro italiano all'estero con la libertà di circolazione e soggiorno (primo comma) o con il diritto di emigrare (secondo comma), non si comprende. Forse c'è un nesso occasionale. Poiché nel secondo comma si è parlato del diritto di emigrare, la previsione dell'emigrazione ha portato a includere nello stesso articolo la norma sostanzialmente giusta, ma mal collocata, della tutela del lavoro italiano all'estero.

Tupini. D'accordo, onorevole Carboni.

Carboni. Penso che questa norma debba essere trasferita nell'articolo 30, nel quale la Repubblica prende impegno di provvedere alla tutela del lavoro e di promuovere e favorire gli accordi internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro. E ringrazio l'onorevole Vice Presidente della Commissione del consenso alle mie osservazioni.

[...]

Presidenza del Presidente Terracini

Preziosi. [...] E passo all'articolo 10 dove si dice: «La Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero».

Giustamente il collega onorevole Carboni diceva che questo terzo comma va trasportato nell'articolo 30 del progetto di Costituzione. Ma vorrei che la Commissione procedesse un po' a quello che è l'esame pratico di questo terzo comma dell'articolo 10 che andrebbe trasportato all'articolo 30, per dire, sia pure con poche battute, in che modo la Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero. Secondo me dovrebbe tutelarlo attraverso l'istituzione presso le nostre rappresentanze diplomatiche all'estero di uffici speciali di assistenza per il lavoro. In sede di discussione generale si è parlato tanto di quella che deve essere la tutela a favore dei nostri lavoratori. Noi, alcuni mesi fa, pensavamo che fosse quasi impossibile che i lavoratori della nostra Nazione riavessero le strade aperte verso l'emigrazione. Invece ci accorgiamo che dopo pochi mesi, quando sembrava a noi che queste masse numerosissime di operai dovessero rimanere per forza nella nostra terra, così piena di rovine e così priva di lavoro, i nostri operai sono stati richiesti a centinaia di migliaia dall'Argentina, a centinaia di migliaia dalla Francia e da altri Paesi, il che significa che, ancora una volta, i Paesi che ieri ci erano nemici si sono accorti di quella che è stata sempre, in ogni tempo, la missione di civiltà espletata dal nostro lavoratore all'estero.

Concludo affermando che è necessario che sia configurata nella nostra Costituzione la indispensabilità che i nostri lavoratori, questi nostri magnifici, eroici, sventurati fratelli senza lavoro in Patria, siano tutelati fuori della Patria, là dove vanno a cercare un pane per la propria famiglia e a fare una affermazione di civiltà del nostro Paese.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti