[L'11 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 16 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'esame dell'articolo 10:

«Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano, nei limiti e nei modi stabiliti in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza. In nessun caso la legge può limitare questa libertà per ragioni politiche.

«Ogni cittadino ha diritto di emigrare, salvo gli obblighi di legge.

«La Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero».

[...]

Segue l'emendamento degli onorevoli Cairo, Di Gloria, Rossi Paolo, Pera, Persico:

«Sostituirlo col seguente:

«Tutti i cittadini possono trasferirsi e dimorare in qualsiasi parte del territorio italiano, ove non facciano ostacolo motivi generali di sanità e di sicurezza determinati dalla legge.

«L'emigrazione all'estero è libera.

«La Repubblica protegge ed assiste i cittadini emigrati per ragione di lavoro».

L'onorevole Cairo ha facoltà di svolgerlo.

Cairo. [...] Al terzo ed ultimo comma il nostro emendamento sostituisce le parole «protegge ed assiste» alla parola «tutela». Nella tutela è parso ai proponenti dell'emendamento che fosse insito un concetto paternalistico che avesse, direi quasi, un richiamo nostalgico alla protezione paterna, a quella specie di tutela che faceva della nazione una specie di pupilla, che fu del fascismo ma che non deve essere della Repubblica italiana. Si aggiunge la parola «assiste» perché noi riteniamo che il dovere della Repubblica non sia solo quello di proteggere, ma anche quello di prestare assistenza effettiva agli emigranti. Il concetto di assistenza troverà poi il suo sviluppo e il suo svolgimento in quella sede sindacale, la quale darà, d'accordo con gli organi del Governo della Repubblica, il continuo sussidio, il costante sostegno a questi nuovi emigranti, che non dovranno essere più le turbe cenciose di un tempo, ma i cittadini nuovi della vera civiltà italiana, la civiltà del lavoro, e che porteranno il contributo prezioso della loro preziosissima opera all'estero. Questi ambasciatori di civiltà, come furono sempre e come dovranno essere ancora i nostri emigranti, dovranno godere non solamente della tutela, ma della protezione, la quale importa assistenza materiale e morale da parte della Repubblica italiana.

Per riassumere noi chiediamo: l'affermazione del concetto di «trasferimento» che, per nostro conto, meglio sostituisce il vago concetto di «circolazione»; il richiamo all'istituto della «dimora» al posto del «soggiorno» che non ha chiaro profilo giuridico; che l'emigrazione, come diritto e come libertà, venga affermata senza alcuna limitazione; che si faccia luogo al concetto di protezione e di assistenza che è molto più lato e deve essere sostituito alla parola paternalistica «tutela» che male può riferirsi ai nuovi nostri emigranti. (Applausi).

[...]

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Dominedò:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«L'emigrazione è libera, salvi gli obblighi imposti dalla legge per i casi di guerra o di emergenza».

L'onorevole Dominedò ha facoltà di svolgerlo.

Dominedò. Lo spirito del mio emendamento è quello di far sì che la libertà dell'emigrazione, sancita in sede costituzionale, non sia ad un tempo rimessa alla possibilità di subire obblighi o limiti incondizionati in sede legislativa e in ciò convengo nella sostanza delle considerazioni svolte dal precedente collega di parte socialista.

Ora, io vorrei chiedere alla Commissione se non ritenga conveniente, in relazione anche a quanto già considerammo in sede di terza Sottocommissione, che la disciplina dell'emigrazione, così intimamente connessa ai problemi del lavoro e così strettamente attinente all'espansione della personalità umana sul piano economico-sociale, non debba essere opportunamente trasferita sotto il titolo dei «Rapporti sociali». Se la Commissione credesse di venire incontro a questa mia proposta, non avrei motivo di insistere adesso nello svolgere il mio emendamento.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Senz'altro; siamo d'accordo. Vi sono anche altri emendamenti conformi alla sua richiesta, degli onorevoli Roselli e Ruggiero.

Dominedò. Allora, non ho altro da aggiungere, in questa sede.

Presidente Terracini. L'onorevole Roselli ha presentato il seguente emendamento:

«Trasferire gli ultimi due commi, in apposito articolo, al Titolo III (Rapporti economici), dove la materia dell'emigrazione ha sede più opportuna».

Non essendo l'onorevole Roselli presente, l'emendamento si intende decaduto.

L'onorevole Ruggiero Carlo ha presentato un secondo emendamento:

«Trasferire l'ultimo comma all'articolo 30».

Non essendo presente, l'emendamento si intende decaduto.

Sono stati ora presentati, dagli onorevoli Bulloni e Schiratti, i seguenti emendamenti:

«Sostituire ai due ultimi commi dell'articolo 10 del testo della Commissione, il seguente:

«Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge».

«Trasferire i due ultimi commi del testo della Commissione al Titolo terzo sui rapporti economici».

L'onorevole Bulloni ha facoltà di svolgerli.

Bulloni. Mantengo l'emendamento, rinunciando a svolgerlo.

[...]

Presidente Terracini. Vi è, infine, l'emendamento dell'onorevole Preziosi, così formulato:

All'ultimo comma aggiungere: istituendo presso le proprie rappresentanze diplomatiche uffici speciali di assistenza per i lavoratori».

L'onorevole Preziosi ha facoltà di svolgerlo.

Preziosi. Mantengo l'emendamento, rinunziando a svolgerlo

Presidente Terracini. Invito la Commissione a esprimere il suo parere sugli emendamenti.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Dichiaro innanzitutto che la Commissione accetta gli emendamenti proposti dagli onorevoli Bulloni e Schiratti. A proposito dell'emendamento dell'onorevole Mastino Pietro, che riguarda il diritto all'emigrazione, faccio presente che, siccome il concetto in esso contenuto è stato ripreso sia dalla proposta di emendamento dell'onorevole Dominedò, sia da quella degli onorevoli Roselli e Ruggiero che, per quanto decadute per l'assenza dei proponenti hanno trovato tuttavia altri colleghi che si sono ritenuti sostanzialmente d'accordo, che del diritto di emigrazione potrà parlarsi senz'altro nella parte relativa ai rapporti economici. In quella sede potremo discutere gli emendamenti che già sono stati presentati o che comunque saranno presentati al riguardo.

[...]

Faccio inoltre osservare all'onorevole Cairo che tutta la materia riguardante l'emigrazione forma già oggetto dei «rapporti economici» e che pertanto noi potremo rimandarla in quella sede.

Anche l'emendamento dell'onorevole Nobile, relativo all'esercizio dei commerci e delle professioni, può rientrare nei rapporti economici e precisamente nell'articolo 31 del progetto. Prego pertanto l'onorevole Nobile di rinviare a quella sede l'esame della questione da lui sollevata.

[...]

C'è infine l'emendamento dell'onorevole Preziosi. Prego il collega di volerne rinviare l'esame al capitolo dei rapporti economici e specificamente agli articoli che riguardano l'emigrazione.

[...]

Presidente Terracini. Dopo le dichiarazioni della Commissione, domando ai presentatori di emendamenti se li mantengono.

[...]

L'onorevole Cairo mantiene il suo emendamento?

Rossi Paolo. Quale firmatario dell'emendamento Cairo, dichiaro di mantenerlo.

[...]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Dominedò mantiene il suo emendamento?

Dominedò. Ho fatto richiesta alla Commissione, che ha accettato, di rinviare la materia al titolo dei rapporti sociali.

Presidente Terracini. Allora si intende che, in sede di articolo 10, l'emendamento dell'onorevole Dominedò è ritirato.

L'onorevole Preziosi mantiene il suo emendamento?

Preziosi. Accetto senz'altro quanto è stato dichiarato dall'onorevole Tupini, e cioè che l'emendamento sarà preso in esame in sede di rapporti economici.

Presidente Terracini. S'intende che l'onorevole Bulloni mantiene i suoi emendamenti, già accettati dalla Commissione.

[...]

Presidente Terracini. [...] Pongo ai voti la proposta degli stessi onorevoli Bulloni e Schiratti, che la Commissione ha accettato, di trasferire i due ultimi commi dell'articolo del testo della Commissione al Titolo terzo sui rapporti economici.

(È approvata).

Decade, pertanto, il terzo comma dell'emendamento Cairo e altri, per quanto riguarda l'art. 10.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti